32000L0063

Direttiva 2000/63/CE della Commissione, del 5 ottobre 2000, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ((Testo rilevante ai fini del SEE).)

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 30/10/2000 pag. 0001 - 0061


Direttiva 2000/63/CE della Commissione

del 5 ottobre 2000

recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano(1), modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

(1) È necessario stabilire requisiti di purezza per tutti gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti che figurano nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/72/CE(4).

(2) Nella direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(5), modificata dalla direttiva 98/86/CE(6), sono indicati i requisiti di purezza per taluni additivi alimentari. È opportuno completare tale direttiva con i requisiti di purezza per i restanti additivi alimentari menzionati nella direttiva 95/2/CE.

(3) Per tenere conto dello sviluppo tecnico, occorre modificare i requisiti di purezza stabiliti nella direttiva 96/77/CE per il butilidrossianisolo (BHA). Di conseguenza è necessario adattare detta direttiva.

(4) Occorre tenere conto delle specifiche e delle tecniche di analisi degli additivi che figurano nel Codex Alimentarius redatto dal comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JECFA).

(5) Se gli additivi alimentari sono preparati con metodi o materiali di partenza significativamente diversi da quelli previsti nella valutazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana o se sono differenti da quelli menzionati nella presente direttiva, devono essere sottoposti all'esame del comitato, che ne valuta la sicurezza con particolare riguardo ai requisiti di purezza.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/77/CE è così modificata:

1) Nell'allegato, il testo riguardante l'E 320 - butilidrossianisolo (BHA) viene sostituito dal testo dell'allegato I della presente direttiva.

2) Nell'allegato, è inserito il testo dell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 31 marzo 2001 e che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

(2) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1.

(3) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

(4) GU L 295 del 4.11.1998, pag. 18.

(5) GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1.

(6) GU L 334 del 9.12.1998, pag. 1.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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