32000L0062

Direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 01/11/2000 pag. 0044 - 0045


Direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 10 ottobre 2000

che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/49/CE(4) prevede disposizioni transitorie in vigore fino al 1o gennaio 1999, per consentire che vengano ultimati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) alcuni lavori di normalizzazione relativi ai recipienti e alle cisterne. Detti lavori non sono tuttora stati ultimati.

(2) Occorre definire con maggior precisione i materiali di trasporto oggetto della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/49/CE.

(3) Per consentire agli Stati membri di utilizzare per un certo periodo di tempo i vagoni e le cisterne che non sono conformi ad una nuova disposizione dell'allegato della direttiva 96/49/CE, occorre prevedere una disposizione transitoria relativa ai vagoni e alle cisterne costruiti dal 1o gennaio 1997 ed esclusivamente adibiti al trasporto nazionale.

(4) Conviene prorogare le date limite per talune attrezzature previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 96/49/CE. La determinazione di tali attrezzature e della data ultima di applicazione della direttiva 96/49/CE deve essere applicata la procedura di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.

(5) È opportuno applicare alle deroghe previste dall'articolo 6, paragrafi 9, 11 e 14 della direttiva 96/49/CE la procedura di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.

(6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5).

(7) Occorre precisare le condizioni che devono ricorrere affinché un'operazione di trasporto possa essere classificata come trasporto "ad hoc".

(8) È pertanto necessario modificare la direttiva 96/49/CE in tal senso,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/49/CE è così modificata:

1) All'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), i termini "di temperatura di funzionamento del materiale destinato..." sono sostituiti da "di temperatura di utilizzazione dei materiali utilizzati per imballaggi in materie plastiche, cisterne e relative attrezzature destinati...".

2) L'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri possono autorizzare, unicamente sul loro territorio, l'utilizzazione di vagoni costruiti anteriormente al 1o gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva, ma sono stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, sempreché i vagoni in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

Le cisterne e i vagoni costruiti a partire dal 1o gennaio 1997 che non sono conformi all'allegato, ma la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni della presente direttiva applicabili alla data della loro costruzione possono tuttavia continuare ad essere utilizzati per il trasporto nazionale fino a una data fissata secondo la procedura di cui all'articolo 9.";

b) al paragrafo 4:

- nella prima frase in fine, la data "31 dicembre 1998" è sostituita dalla data "30 giugno 2001". Nella seconda frase, la data "1o gennaio 1999" è sostituita dalla data "1o luglio 2001",

- sono aggiunti i seguenti commi:"I termini fissati al 30 giugno 2001 e al 1o luglio 2001 devono essere prorogati per i recipienti e le cisterne per i quali non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate o per i quali non sono stati aggiunti nell'allegato sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti.

I contenitori e le cisterne di cui al secondo comma e la data ultima di applicazione della presente direttiva a detti contenitori e cisterne sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 9.";

c) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Previa notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002 o entro 2 anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate dell'allegato della presente direttiva, gli Stati membri possono applicare disposizioni meno vincolanti di quelle fissate negli allegati per il trasporto nel loro territorio di piccole quantità di talune merci pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente radioattive.

Tali deroghe sono applicate indiscriminatamente.

Fatto salvo quanto sopra, gli Stati membri possono, previa notifica alla Commissione, adottare in qualunque momento disposizioni simili a quelle adottate da altri Stati membri in base al presente paragrafo.

La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni contemplate al presente paragrafo e decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, se gli Stati membri in questione possono adottare tali deroghe.";

d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10. Gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni valide soltanto sul loro territorio per operazioni di trasporto 'ad hoc' di merci pericolose che siano vietate nell'allegato oppure effettuate in condizioni diverse da quelle previste nello stesso allegato, qualora i trasporti 'ad hoc' corrispondano ad operazioni di trasporto chiaramente definite e limitate nel tempo.";

e) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11. Previa notifica alla Commissione, uno Stato membro può autorizzare su tragitti debitamente designati del suo territorio, trasporti regolari di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito, che sono vietati in base alle disposizioni dell'allegato, oppure effettuati in condizioni diverse da quelle previste nel suddetto allegato allorché tali operazioni rivestano un carattere locale e siano rigorosamente controllate in condizioni chiaramente definite.

La Commissione verifica se siano soddisfatti i requisiti prescritti al primo comma e decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, se lo Stato membro in questione può autorizzare tali operazioni di trasporto.";

f) il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

"14. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono autorizzare, per trasporti locali su brevi distanze limitati all'interno delle zone portuali, aeroportuali o su siti industriali, operazioni di trasporto di merci pericolose a condizioni meno rigorose di quelle stabilite nell'allegato.

La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni prescritte al primo comma e decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, se gli Stati membri interessati possono adottare tali deroghe."

3) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal 'comitato per il trasporto di merci pericolose', istituito ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 94/55/CE(6).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il suo regolamento interno."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o maggio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Voynet

(1) GU C 181 del 26.6.1999, pag. 25.

(2) GU C 329 del 17.11.1999, pag. 11.

(3) Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre 1999 (GU C 154 del 5.6.2000, pag. 353), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2000 (GU C 254 del 25.8.2000, pag. 14) e decisione del Parlamento europeo del 21 settembre 2000.

(4) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 1999/48/CE (GU L 169 del 5.7.1999, pag. 58).

(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 40).