32000L0057

Direttiva 2000/57/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari consentite rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 244 del 29/09/2000 pag. 0076 - 0077


Direttiva 2000/57/CE della Commissione

del 22 settembre 2000

recante modificazione degli allegati delle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari consentite rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/24/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(3), modificata dal ultimo della direttiva 2000/42/CE della Commissione(4), in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(5), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione(6), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell'impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.

(2) Per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità massime di residui dipendono generalmente dall'uso di quantità minime di antiparassitari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che al contempo la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare per la protezione dell'ambiente e in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

(3) Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi da cui derivano residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

(4) Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere tenute costantemente sotto controllo. Esse possono essere modificate per tener conto di nuovi dati, informazioni e utilizzazioni e, in particolare, devono essere sottoposte urgentemente a riesame in vista di un loro abbassamento qualora la Commissione venga a conoscenza di motivi di preoccupazione circa l'esposizione dietetica dei consumatori, motivi basati su dati nuovi o aggiornati, segnatamente in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 76/895/CEE e dell'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE.

(5) Alla Commissione sono state comunicate informazioni su utilizzazioni nuove o modificate degli antiparassitari disciplinati dalla presente direttiva. Le informazioni relative a tali utilizzazioni sono state valutate ed è opportuno modificare le quantità massime consentite di residui attualmente previste negli allegati delle direttive.

(6) L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità(7). Si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.

(7) Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui dei suddetti antiparassitari è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure e alle prassi attualmente applicate nella Comunità europea, tenendo conto delle raccomandazioni pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità, e non sono insorte preoccupazioni riguardo all'assunzione acuta.

(8) L'articolo 4 della direttiva 98/82/CE della Commissione(8) sulla fissazione delle quantità massime di residui, stabilisce a titolo temporaneo le quantità massime di residui per il vinclozolin, relativamente ad alcuni prodotti, prima dell'adozione di quantità massime di residui riesaminate per tutti i prodotti agricoli sulla base dei lavori di valutazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Tale valutazione non è ancora portata a termine. È tuttavia opportuno ridurre l'esposizione dei consumatori ai residui di vinclozolin riducendo le quantità massime consentite di vinclozolin per taluni prodotti. È inoltre opportuno che tali quantità riesaminate siano stabilite a titolo temporaneo in attesa che vengano portati a termine i suddetti lavori di valutazione.

(9) Tutti gli antiparassitari per i quali la presente direttiva stabilisce quantità massime di residui devono essere valutati nel quadro della direttiva 91/414/CEE. Le quantità massime di residui stabilite dalla presente direttiva per ogni antiparassitario dovranno essere riesaminate caso per caso sulla base di decisioni finali della Commissione conseguenti a lavori di valutazione effettuati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

(10) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati sui valori stabiliti nella presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e si è tenuto conto delle loro osservazioni in merito a detti valori. La possibilità di stabilire tolleranze supplementari all'importazione per quanto riguarda le quantità massime di residui per combinazioni specifiche antiparassitario/coltura verrà esaminata dalla Commissione quando saranno presentati dati accettabili.

(11) È stato tenuto conto dei pareri del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni riguardanti la protezione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.

(12) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE il valore "3" per il folpet in uve da vino è sostituito con "10".

Articolo 2

L'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato come segue.

1) Il valore "1" per l'idrazide maleica in carote e in pastinaca è sostituito con "30".

2) Il valore "0,1" per il glifosate in semi di cotone è sostituito con "10".

3) I valori "0,05" per i ditiocarbammati maneb, mancozeb, mentiram, propineb e zineb in olive sono sostituiti con "5".

4) È inserita una nuova voce per il residuo di antiparassitario, difenilammina con le seguenti quantità massime di residui:

>SPAZIO PER TABELLA>

5) I valori "3" e "2" per il vinclozolin in pomodori e pesche sono sostituiti con "0,05*" "0,05*", rispettivamente. Tali valori riesaminati sono stabiliti a titolo temporaneo.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni dal 1o aprile 2001.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.

(2) GU L 107 del 4.5.2000, pag. 28.

(3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

(4) GU L 158 del 30.6.2000, pag. 51.

(5) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(6) GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.

(7) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(8) GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25.