32000L0030

Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 10/08/2000 pag. 0001 - 0008


Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 6 giugno 2000

relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettere c) e d),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 C del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) L'intensificarsi del traffico stradale comporta per tutti gli Stati membri problemi di sicurezza ed ambientali di analoga natura e gravità.

(2) Nell'interesse della sicurezza stradale, della tutela dell'ambiente e di eque condizioni di concorrenza è opportuno che i veicoli commerciali circolino solo se la loro conformità alla normativa tecnica è mantenuta ad un livello elevato.

(3) In base alla direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(4), i veicoli commerciali sono sottoposti annualmente ad un controllo tecnico da parte di un organismo autorizzato.

(4) L'articolo 4 della direttiva 94/12/CE(5) ha previsto un approccio multidirezionale degli aspetti costi/efficacia dei provvedimenti intesi a ridurre l'inquinamento causato dai trasporti su strada; il programa europeo "Auto-oil I" ha incorporato tale approccio e ha fornito una valutazione obiettiva del complesso di provvedimenti più redditizi nei settori della tecnologia dei veicoli, della qualità dei carburanti, del controllo e della manutenzione nonché dei provvedimenti che non hanno natura tecnica, al fine di ridurre le emissioni dovute ai trasporti su strada.

(5) Tenuto conto di tale approccio, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 98/70/CE(6) diretta a migliorare la qualità dei carburanti e, al fine di prevedere norme sulle emissioni più rigorose, la direttiva 98/70/CE(7) per le autovetture private e i veicoli commerciali leggeri nonché la direttiva 1999/96/CE per gli autocarri(8).

(6) La presente direttiva si inserisce nel medesimo approccio; tuttavia appare più efficace, dal punto di vista della protezione dell'ambiente, non procedere per il momento al rafforzamento delle norme relative al controllo tecnico previste dalla direttiva 96/96/CE, bensì instaurare controlli tecnici su strada per assicurare durante tutto l'anno l'applicazione della suddetta direttiva.

(7) Infatti, un controllo tecnico annuale è ritenuto insufficiente a garantire che i veicoli commerciali siano mantenuti in condizioni di conformità alla normativa tecnica per tutto l'anno.

(8) L'attuazione effettiva di controlli tecnici su strada supplementari e mirati costituisce una misura importante ed efficace che consente di controllare il livello di manutenzione dei veicoli commerciali in circolazione.

(9) È opportuno che i controlli tecnici su strada siano effettuati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del conducente o sul paese in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo commerciale.

(10) Il metodo di selezione dei veicoli commerciali sottoposti ai controlli dovrebbe basarsi su un approccio mirato, particolarmente incentrato sui veicoli che da un semplice esame fanno presumere un cattivo stato di manutenzione, in modo da ottimizzare l'efficacia operativa delle autorità preposte ai controlli e minimizzare al tempo stesso costi e ritardi per i conducenti e le imprese.

(11) In caso di difetti gravi del veicolo controllato, occorre prevedere la possibilità di chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo di prendere opportuni provvedimenti e di informare lo Stato membro richiedente degli eventuali provvedimenti successivamente applicati.

(12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(9).

(13) In base al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, quali enunciati all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire l'istituzione di un regime di controllo tecnico su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario; la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Al fine di migliorare la sicurezza stradale e ambientale, la presente direttiva è diretta a garantire un maggior rispetto da parte dei veicoli commerciali circolanti nel territorio della Comunità di determinate condizioni tecniche previste dalla direttiva 96/96/CE.

2. La presente direttiva definisce talune condizioni di realizzazione dei controlli tecnici su strada per i veicoli commerciali circolanti nel territorio della Comunità.

3. Fatta salva la normativa comunitaria, la presente direttiva lascia del tutto impregiudicato il diritto degli Stati membri di effettuare i controlli in essa non contemplati, nonché di controllare altri aspetti del trasporto stradale, in particolare quelli inerenti ai veicoli commerciali. D'altra parte, nulla osta a che uno Stato membro, nel quadro di ispezioni che esulano dal campo di applicazione della presente direttiva, controlli i punti enumerati nell'allegato I in luoghi diversi dalle strade pubbliche.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "veicolo commerciale" i veicoli a motore e loro rimorchi appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 definite nell'allegato I della direttiva 96/96/CE;

b) "controllo tecnico su strada" il controllo di natura tecnica non annunciato dalle autorità e quindi imprevisto di un veicolo commerciale che circola nel territorio di uno Stato membro effettuato sulla strada pubblica dalle autorità o sotto la sorveglianza di queste ultime;

c) "controllo tecnico" il controllo della conformità del veicolo alla normativa tecnica quale previsto nell'allegato II della direttiva 96/96/CE.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro effettua controlli su strada sufficienti ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 per quanto riguarda i veicoli commerciali contemplati dalla presente direttiva, tenendo conto del regime nazionale applicato a detti veicoli nell'ambito della direttiva 96/96/CE.

2. I controlli tecnici su strada sono effettuati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del conducente o sullo Stato in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo commerciale e tenuto conto della necessità di ridurre al minimo i costi e i ritardi causati ai conducenti e alle imprese.

Articolo 4

1. Il controllo tecnico su strada comporta uno, due oppure l'insieme dei seguenti elementi:

a) un esame visivo delle condizioni di manutenzione del veicolo commerciale fermo;

b) un controllo della relazione di controllo tecnico su strada di cui all'articolo 5, compilato di recente, ovvero un controllo dei documenti attestante la conformità alla normativa tecnica applicabile ai veicoli e in particolare, per i veicoli immatricolati o messi in circolazione in uno Stato membro, del documento attestante che il veicolo commerciale è stato sottoposto al controllo tecnico obbligatorio a norma della direttiva 96/96/CE;

c) un'ispezione intesa a rivelare difetti di manutenzione, effettuata su uno o più ovvero sulla totalità dei punti di controllo enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10.

2. L'ispezione degli impianti di frenatura e delle emissioni di gas di scarico è effettuata secondo le modalità previste all'allegato II.

3. Prima di procedere ad un'ispezione sui punti enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10, l'ispettore tiene conto dell'ultimo certificato di controllo tecnico e/o di una relazione di controllo tecnico su strada compilata di recente eventualmente presentati dal conducente.

L'ispettore può inoltre prendere in considerazione qualsiasi altro certificato di sicurezza rilasciato da un organismo autorizzato, eventualmente presentato dal conducente.

Qualora tali certificati e/o la relazione suddetti forniscano la prova che nel corso degli ultimi tre mesi è già stata effettuata un'ispezione su uno dei punti enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10, tale punto non è soggetto ad un ulteriore controllo, a meno che questo sia giustificato in particolare da una presenza di difetti e/o da una non conformità manifesta.

Articolo 5

1. La relazione sul controllo tecnico su strada concernente l'ispezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), è compilata dall'autorità o dall'ispettore che l'ha effettuata. Il modello di tale relazione è riportato nell'allegato I e contiene, al punto 10, un elenco dei punti controllati. L'autorità o l'ispettore contrassegnano le caselle corrispondenti. La relazione deve essere consegnata al conducente del veicolo commerciale.

2. Se l'autorità o l'ispettore ritiene che l'entità dei difetti di manutenzione del veicolo commerciale possa comportare rischi di sicurezza tali da giustificare, in particolare per quanto riguarda la frenatura, un esame più approfondito, il veicolo commerciale può essere sottoposto ad un controllo più rigoroso presso un centro di prova situato in prossimità, determinato dallo Stato membro, a norma dell'articolo 2 della direttiva 96/96/CE.

L'uso del veicolo commerciale può essere sospeso fintantoché non sono stati rimossi i difetti pericolosi individuati qualora sia evidente che tale veicolo rappresenta un rischio considerevole per i suoi occupanti o per gli altri utenti della rete stradale in occasione del controllo tecnico su strada di cui all'articolo 4, paragrafo 1, oppure in occasione del controllo più rigoroso di cui al primo comma del presente paragrafo.

Articolo 6

Ogni due anni gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 marzo, i dati raccolti in relazione ai due anni precedenti per quanto riguarda il numero dei veicoli commerciali controllati, classificati per categoria a norma dell'allegato I, punto 6 e per paese d'immatricolazione, nonché i punti controllati e i difetti riscontrati, in base all'allegato I, punto 10.

La prima trasmissione dei dati riguarderà il periodo di due anni a decorrere dal 1o gennaio 2003.

La Commissione comunica tali informazioni al Parlamento europeo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri collaborano reciprocamente ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Essi comunicano in particolare il nome del (dei) servizio/servizi competenti per effettuare i controlli nonché delle persone individuati come referenti.

2. I difetti gravi di veicoli commerciali appartenenti a non residenti, in particolare quelli che hanno dato luogo alla sospensione del suo uso, devono essere denunciati alle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo secondo il modello di relazione di controllo di cui all'allegato I, fatta salva la perseguibilità in base alla normativa applicabile nello Stato membro in cui il difetto è stato riscontrato.

Fatto salvo l'articolo 5, le autorità competenti dello Stato membro in cui sia stato riscontrato un difetto grave in un veicolo commerciale appartenente a un non residente possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo di adottare opportuni provvedimenti nei confronti dei trasgressori, ad esempio sottoporre il veicolo ad un nuovo controllo tecnico.

Le autorità alle quali è stata presentata tale richiesta informano le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati riscontrati i difetti del veicolo commerciale dei provvedimenti adottati, se del caso, nei confronti del trasgressore.

Articolo 8

Le modifiche che si rendano necessarie per adeguare l'allegato I o per adeguare al progresso tecnico le norme tecniche di cui all'allegato II sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Tali modifiche non devono tuttavia comportare un'estensione dell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal "comitato per l'adeguamento al progresso tecnico" istituito dall'articolo 8 della direttiva 96/96/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento di procedura.

Articolo 10

Gli Stati membri istituiscono un regime di sanzioni applicabile nei casi in cui il conducente o l'imprenditore non rispetto i requisiti tecnici controllati sulla base della presente direttiva.

Essi adottano tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire l'irrogazione di tali sanzioni. Le sanzioni previste devono essere effetive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 11

La Commissione presenta al Consiglio, entro un anno dalla ricezione dei dati di cui all'articolo 6 inviati dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione della presente direttiva corredata di una sintesi dei risultati ottenuti.

La prima relazione riguarda il periodo di due anni a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 agosto 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

E. Ferro Rodrigues

(1) GU C 190 del 18.6.1998, pag. 10 e GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 7.

(2) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 112.

(3) Parere del Parlamento europeo del 9 febbraio 1999 (GU C 150 del 28.5.1999, pag. 27), confermato il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 2 dicembre 1999 (GU C 29 dell'1.2.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 13 aprile 2000.

(4) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/52/CE della Commissione (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 26).

(5) Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 42).

(6) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

(7) Direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1).

(8) Direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio (GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1).

(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ALLEGATO I

MODELLO DI RELAZIONE DI CONTROLLO TECNICO SU STRADA CONTENENTE UN ELENCO DEI PUNTI CHE SONO OGGETTO DEL CONTROLLO

(Direttiva 2000/30/CE)

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ALLEGATO II

MODALITÀ CONCERNENTI LE PROVE E/O I CONTROLLI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI FRENATURA E LE EMISSIONI DI SCARICO

1. Condizioni specifiche concernenti gli impianti di frenatura

Le varie parti dell'impianto di frenatura ed i relativi organi devono essere mantenute in perfette condizioni di funzionamento ed essere correttamente regolate.

I freni del veicolo devono svolgere le seguenti funzioni:

a) per i veicoli a motore e loro rimorchi e semirimorchi, il freno di servizio deve essere in grado di rallentare e di arrestare il veicolo in modo sicuro, rapido ed efficace, a prescindere dalle condizioni di carico e dal grado di pendenza in salita o discesa della strada;

b) per i veicoli a motore e loro rimorchi e semirimorchi, il freno di stazionamento deve essere in grado di mantenere il veicolo fermo, a prescindere della condizioni di carico e dal grado di pendenza della strada.

2. Condizioni specifiche concernenti le emissioni di gas di scarico

2.1. Veicoli con motore ad accensione comandata (benzina)

a) Se le emissioni non sono controllate da un sistema perfezionato di controllo delle emissioni quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lamda:

1) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe;

2) se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto;

3) dopo un congruo periodo di condizionamento del motore (tenendo conto delle raccomandazioni del costruttore), misurazione della concentrazione di monossido di carbonio (CO) nel gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato).

Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve superare i valori seguenti:

- 4,5 % per i veicoli immatricolati e messi in circolazione per la prima volta tra la data a partire dalla quale gli Stati membri hanno stabilito che tali veicoli devono essere conformi alla direttiva 70/220/CEE(1) e il 1o ottobre 1986;

- 3,5 % per i veicolo immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o ottobre 1986.

b) Se le emissioni di gas di scarico sono controllate da un sistema perfezionato di controllo quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lamda:

1) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e la completezza di tutte le parti;

2) esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare se il veicolo è dotato dell'equipaggiamento richiesto;

3) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni del veicolo mediante misurazione del valore lamda e del tenore di CO nel gas di scarico in base al punto 4;

4) emissioni all'uscita del tubo di scarico - valori limite:

- misurazione con motore al minimo:

il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve essere superiore a 0,5 % vol.;

- misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità del motore (disinnestato) di almeno 2000 giri/min.-1:

Tenore di CO: non superiore a 0,3 % vol.;

Lamda: 1 ± 0,03 secondo le specifiche del costruttore.

2.2. Veicoli con motore ad accensione per compressione (Diesel)

Misurazione dell'opacità dei gas di scarico in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo). Il livello di concentratione non deve essere superiore, conformemente alla direttiva 72/306/CEE(2), ai seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento:

- motori diesel ad aspirazione naturale: 2,5 m-1;

- motori diesel a turbocompressione: 3,0 m-1;

oppure valori equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchio diverso da quello che soddisfa tali requisiti.

Queste disposizioni non si applicano ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1980.

2.3. Apparecchiatura di controllo

Ai fini del controllo delle emissioni dei veicoli sono utilizzate apparecchiature atte a stabilire con precisione che siano stati rispettati i valori limite prescritti o indicati dal costruttore.

(1) Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/102/CE della Commissione (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 43).

(2) Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/20/CE della Commissione (GU L 125 del 16.5.1997, pag. 2).