Direttiva 2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 04/07/2000 pag. 0035 - 0036
Direttiva 2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 maggio 2000 che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale(1), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2), considerando quanto segue: (1) La direttiva 64/432/CEE(3) è stata modificata e aggiornata dalla direttiva 97/12/CE(4) e dalla direttiva 98/46/CE(5). (2) Problemi nell'attuazione della direttiva 64/432/CEE, modificata dalle due direttive dianzi citate, richiedono misure transitorie al fine di evitare perturbazioni negli scambi di animali vivi delle specie bovina e suina. (3) Inoltre, la direttiva 64/432/CEE e il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine(6), fanno riferimento alla creazione di banche dati computerizzate, tra l'altro per i bovini, per raccogliere informazioni sugli animali e sui loro spostamenti. (4) Vi sono problemi nell'applicazione delle condizioni di polizia sanitaria, in particolare per quanto concerne il nesso con l'identificazione e la registrazione degli animali. (5) È necessario modificare la direttiva 64/432/CEE per assicurare la coerenza della normativa comunitaria e consentire alla Commissione di adottare misure transitorie che consentano agli Stati membri di adeguarsi alle nuove condizioni degli scambi. (6) È pertanto opportuno differire l'entrata in vigore di alcune disposizioni di detta direttiva. (7) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7), HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue: 1) All'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: "e) Fino al 31 dicembre 2000, non sono assoggettati alle prescrizioni in materia di prove previste alle lettere a) o b), i bovini di età inferiore a trenta mesi, destinati alla produzione di carne, che: - provengono da aziende ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi, - sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello 1 dell'allegato F, con il paragrafo 7 della sezione A debitamente completato, - rimangono sotto sorveglianza fino alla loro macellazione, - non sono entrati in contatto durante il trasporto con bovini non provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da dette malattie, a condizione che: - tali disposizioni riguardino unicamente gli scambi effettuati tra Stati membri o regioni di Stati membri che hanno la stessa qualifica sanitaria per quanto concerne la tubercolosi o la brucellosi, - lo Stato membro di destinazione adotti tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi contagio degli allevamenti indigeni, - gli Stati membri introducono un adeguato sistema di controlli a campione, di ispezioni e di controlli intesi a garantire un'efficace attuazione della presente normativa, - la Commissione controlli la corretta applicazione della presente direttiva onde garantire il rispetto integrale della normativa da parte degli Stati membri;"; 2) all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, la data "31 dicembre 1999" è sostituita dalla data "31 dicembre 2000"; 3) all'articolo 16, è aggiunto il paragrafo seguente: "3. Quando necessario, per facilitare la transizione verso le nuove disposizioni previste dalla presente direttiva, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 17 bis, può adottare misure transitorie applicabili per un periodo non superiore a due anni."; 4) l'articolo 17 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 17 1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito con la decisione 68/361/CEE (in seguito denominato il 'comitato'). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."; 5) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 17 bis 1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito con la decisione 68/361/CEE (in seguito denominato il 'comitato'). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."; 6) nell'allegato A, parte I, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, la parola "o" è inserita tra i punti 1) e 2); 7) nell'allegato A, parte I, paragrafo 4 e nell'allegato A, parte II, paragrafo 7, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: "b) ciascun bovino è identificato secondo la normativa comunitaria, e"; 8) nella sezione A del modello 1 che figura nell'allegato F, è aggiunto il paragrafo seguente: "7) (3) è un animale di età inferiore a trenta mesi destinato alla produzione di carne, proveniente da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi ed è spedito a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 64/432/CEE con licenza n. ...". Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1o dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 2000. Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine Per il Consiglio Il Presidente L. Capoulas Santos (1) GU C 51 del 23.2.2000, pag. 31. (2) Parere del Parlamento europeo del 16 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 aprile 2000. (3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/99/CE (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 107). (4) GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1. (5) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 22. (6) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1. (7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.