32000L0001

Direttiva 2000/1/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE del Consiglio concernente taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 021 del 26/01/2000 pag. 0016 - 0022


DIRETTIVA 2000/1/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2000

che adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE del Consiglio concernente taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote(3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) per tenere conto del progresso tecnico è opportuno rivedere talune disposizioni relative alle caratteristiche dimensionali e alla massa, con riferimento soprattutto ai dispositivi di collegamento meccanico e di accoppiamento, mediante una più efficace applicazione delle norme ISO, mentre, per migliorare la sicurezza, è opportuno definire le condizioni di prova prendendo in considerazione tutte le configurazioni possibili.

(2) le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 12 della direttiva 74/150/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, IV e V della direttiva 89/173/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o luglio 2000, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori,

se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 89/173/CEE modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 89/173/CEE, modificata dalla presente direttiva,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 89/173/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro al più tardi il 30 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10.

(2) GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24.

(3) GU L 67 del 10.3.1989, pag. 1.

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 89/173/CEE sono modificati come segue:

Allegato I: Al punto 2.1.2, le parole "larghezza 2,50 m" sono sostituite da "larghezza 2,55 m (senza tenere conto dello schiacciamento dei pneumatici nella zona di contatto con il suolo)".

Allegato II:

1. Al punto 2.3.2.7.1: a) è inserita la frase seguente: "Quando i bracci inferiori sono azionati direttamente dal meccanismo di sollevamento, il piano di riferimento è definito da un piano verticale trasversale passante per il centro di tale braccio."

b) la figura 3 è sostituita dalla seguente:

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>PIC FILE= "L_2000021IT.001703.EPS">".

2. Al punto 2.3.2.15.2, tabella 6, il valore "a" è ridotto da "50" a "40".

Allegato IV:

1. Viene aggiunto il nuovo punto 2.8: "2.8. Se almeno uno dei collegamenti meccanici ha ricevuto l'omologazione CE, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva gli altri tipi di collegamenti meccanici e di accoppiamento utilizzati negli Stati membri sono autorizzati senza che sia invalidata l'omologazione CE del trattore, purché tuttavia il loro montaggio non metta in questione le omologazioni parziali."

2. La prima frase del punto 3.4.1 è sostituita dal testo seguente: "3.4.1. Tutti i trattori aventi una massa a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate devono essere muniti di un dispositivo di accoppiamento, la cui altezza dal suolo è conforme a una delle due formule seguenti:

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o

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3. All'appendice 1, la figura 1 è sostituita dalle seguenti figure 1a, 1b e 1c:

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4. All'appendice 2, punto 3.2 la formula:

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è sostituita dalla formula seguente:

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5. All'appendice 4: a) L'alinea e il primo trattino sono sostituiti dai seguenti: "Il marchio di omologazione CE consiste di:

- un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" minuscola, seguita dal codice distintivo (in lettere o cifre) dello Stato membro che rilascia l'omologazione:

1 per la Repubblica federale di Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda."

b) al secondo trattino la locuzione "al di sotto e" è soppressa.

Allegato V: Il punto 2.1.3 è sostituito dal seguente: "Numero di omologazione CE:

Il numero di omologazione CE è costituito dalla lettera "e" minuscola, seguita dal codice distintivo (in lettere o cifre) dello Stato membro che rilascia l'omologazione CE:

1 per la Repubblica federale di Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda,

e dal numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione rilasciata per il tipo di veicolo.

Tra la lettera "e" seguita dal codice distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE e il numero di omologazione è inserito un asterisco".