32000H0053

2000/53/CE: Raccomandazione della Commissione, del 21 dicembre 1999, relativa ai sistemi sicuri e efficienti di informazione e comunicazione di bordo: principi europei in materia di interfaccia uomo-macchina [notificata con il numero C(1999) 4786] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 019 del 25/01/2000 pag. 0064 - 0068


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1999

relativa ai sistemi sicuri e efficienti di informazione e comunicazione di bordo: principi europei in materia di interfaccia uomo-macchina

[notificata con il numero C(1999) 4786]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/53/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 211,

(1) considerando che l'importanza della sicurezza dell'interfaccia uomo-macchina nei sistemi di informazione e comunicazione è stata più volte ribadita da risoluzioni, conclusioni e opinioni di numerose istituzioni europee, tra cui: le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 1997, la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 1998 e il parere del Comitato delle regioni del 14 maggio 1998(1) sulla comunicazione della Commissione COM(97)223 del 20 maggio 1997 riguardante una strategia e un quadro comunitari per lo sviluppo della telematica applicata ai trasporti stradali in Europa; la risoluzione del Consiglio del 17 giugno 1997(2) sulle applicazioni telematiche nel settore dei trasporti stradali, in particolare la riscossione elettronica dei pedaggi; la risoluzione del Consiglio del 24 ottobre 1994 sull'uso della telematica nei trasporti;

(2) considerando che la tutela dei consumatori trova una base nella direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(3) e nella risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 1998 concernente le istruzioni per l'uso dei beni di consumo tecnici(4), ma non abbastanza specifica nel presente settore;

(3) considerando che gli apparecchi telematici a bordo dei veicoli avranno un notevole impatto sul trasporto stradale nel prossimo futuro e saranno di prezioso ausilio per il conducente a condizione che il processo di comunicazione e/o la mole delle informazioni forntie dai nuovi apparecchi non distraggano, disturbino o sovraccarichino il conducente;

(4) considerando che occorre precludere il meno possibile le opportunità di mercato per l'industria e per i fornitori di servizi con valore aggiunto e promuovere lo sviluppo di prodotti innovativi nel settore delle tecnologie di informazione e comunicazione per l'industria automobilistica;

(5) considerando che è opportuno definire dei principi che dovrebbero essere adottati su base volontaria dagli attori chiave del mercato;

(6) considerando che è necessario stabilire requisiti generali di sicurezza per i prodotti al fine di eliminare gli ostacoli al commercio nel mercato interno;

(7) considerando che principi europei in materia di interfaccia uomo-macchina nei sistemi di informazione e comunicazione di bordo sono necessari al fine di rendere massimo il loro potenziale di sicurezza; che questi principi dovrebbero prendere pienamente in considerazione l'attività svolta precedentemente nel contesto di altre organizzazioni internazionali quali la conferenza europea dei ministri dei trasporti e le Nazioni Unite;

(8) considerando che la Commissione prosegue l'elaborazione dei principi qui enunciati illustrando ciascuno di essi in modo più dettagliato, eventualmente tramite spiegazioni esemplificative, descrivendo la logica ad essi sottesa e approntando ove possibile apposite procedure di verifica;

(9) considerando che i servizi della Commissione stanno raccogliendo i dati forniti dagli Stati membri circa le misure intraprese e i risultati della verifica dell'aderenza ai principi da parte dell'industria ed intraprenderà se del caso indagini più approfondite;

(10) considerando che dopo un periodo iniziale di due anni, in funzione del rispetto dei principi in materia di interfaccia uomo-macchina nei sistemi di informazione e comunicazione di bordo, la Commissione esaminerà l'opportunità di prendere ulteriori provvedimenti basati sulle norme CEN/ISO, ad esempio l'adeguamento della direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi(5) o l'adozione di un'ulteriore direttiva;

(11) considerando che i requisiti sopracitati non possono essere raggiunti a livello nazionale,

RACCOMANDA:

1. Si invitano l'industria manufatturiera e fornitrice di motori che produce, adatta e/o progetta sistemi di informazione e comunicazione di bordo, sia i fornitori di sistemi originali, sia i fornitori di sistemi da installare successivamente alla vendita, ivi compresi gli importatori, dovrebbero mettersi in regola con i principi allegati, e sono invitati a stipulare un accordo volontario sulla materia in oggetto. Tali principi riassumono gli aspetti di sicurezza che devono essere presi in considerazione nello sviluppo dell'interfaccia uomo-macchina (HMI) destinata ai sistemi di informazione e comunicazione di bordo e riguardano tutti i sistemi di informazione e comunicazione destinati ad essere usati dal conducente durante la guida. In questo contesto si parte dal presupposto che il compito precipuo del conducente sia quello di tenere sotto controllo il veicolo in un ambiente caratterizzato da traffico complesso e dinamico.

I principi si applicano:

- ai sistemi direttamente connessi o meno all'attività di guida;

- sia ai sistemi portatili che a quelli fissi, come i telefoni;

- sia ai costruttori di equipaggiamenti originali sia ai fornitori di sistemi da installare successivamente alla vendita, compresi gli importatori, per tutti i tipi di veicoli stradali commercializzati sul mercato comunitario.

2. Si invitano gli Stati membri ad incoraggiare l'industria a rispettare detti principi e a verificare l'aderenza a detti principi da parte dell'industria, compresi i fornitori di sistemi da installare successivamente alla vendita.

3. Entro un termine di dodici mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione, gli Stati membri informano la Commissione circa le misure intraprese da essi stessi e dalle loro industrie ed entro ventiquattro mesi trasmettono i risultati della verifica dell'aderenza ai principi succitati da parte dell'industria.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(1) CdR 256/97 del 14 maggio 1998.

(2) GU C 194 del 25.6.1997, pag. 5.

(3) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

(4) GU C 411 del 31.12.1998, pag. 1.

(5) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1.

ALLEGATO

PRINCIPI EUROPEI IN MATERIA DI INTERFACCIA UOMO-MACCHINA NEI SISTEMI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI BORDO

1. Definizione degli obiettivi

La presente dichiarazione di principi riassume gli aspetti di sicurezza considerati essenziali nello sviluppo dell'interfaccia uomo-macchina (HMI) destinata ai sistemi di informazione e comunicazione di bordo.

I principi enunciati in questo documento potranno essere particolarmente utili ai produttori, laddove questi debbano considerare gli aspetti progettuali dell'interfaccia uomo-macchina e le loro implicazioni per la sicurezza. Gli aspetti relativi a progettazione ed installazione sono appunto al centro di questo documento, con particolare riguardo per i seguenti punti critici:

- come progettare e posizionare i sistemi di informazione e comunicazione in modo tale che possano essere usati compatibilmente con l'attività di guida;

- come presentare le informazioni in modo da non obbligare il conducente a distogliere lo sguardo dalla strada;

- come organizzare l'interazione in modo tale che il conducente mantenga sempre il controllo del veicolo, abbia dimestichezza e fiducia nel sistema e sia pronto a reagire a circostanze inattese.

Per non creare inutili barriere o vincoli allo sviluppo innovativo dei prodotti, i principi esprimono sostanzialmente gli obiettivi che l'interfaccia deve conseguire.

2. Oggetto

I principi qui enunciati riguardano tutti i sistemi di informazione e comunicazione destinati ad essere usati dal conducente durante la guida. In questo contesto si parte dal presupposto che il compito precipuo del conducente sia quello di tenere sotto controllo il veicolo in un ambiente caratterizzato da traffico complesso e dinamico.

Ai fini della presente dichiarazione, si intende per "sistema" l'insieme di funzioni e componenti, come dispositivi di visualizzazione e comandi, che costituiscono l'interfaccia e determinano l'interazione fra il sistema e il conducente.

Questi principi sono stati elaborati in base alle esigenze di progettazione ed installazione di singoli sistemi. Qualora un veicolo disponga di più sistemi, questi devono idealmente essere proposti con un'unica interfaccia conducente, e l'installazione nel suo complesso deve rispettare i principi qui esposti.

I principi riguardano i seguenti tempi principali: progettazione generale, installazione, presentazione delle informazioni, interazione con dispositivi di visualizzazione e comandi, comportamento del sistema e informazioni sul sistema.

Non sono qui trattati gli aspetti dei sistemi di informazione e comunicazione che esulano dall'interfaccia uomo-macchina, come elettronica, proprietà dei materiali, prestazioni del sistema e aspetti giuridici.

3. Normativa vigente

La dichiarazione di principi non vuole sostituire i regolamenti e le norme vigenti, cui i costruttori devono sempre rispettare e attenersi. Si tratta dei seguenti atti:

- le direttive comunitarie pertinenti, con relative modifiche:

- sul campo di visibilità del conducente di veicoli a motore:

direttiva 90/630/CEE della Commissione del 30 ottobre 1990(1);

- sulle finiture interne dei veicoli a motore (componenti interne dell'abitacolo diverse da specchietti retrovisori interni, configurazione dei comandi, tettuccio o tettuccio apribile, schienale e dorso dei sedili):

direttiva 74/60/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1973(2), modificata da 78/632/CEE;

- sulle finiture interne del veicolo a motore (identificazione dei comandi, spie ed indicatori):

direttiva 78/316/CEE del 21 dicembre 1977(3);

- il regolamento del Consiglio del 17 dicembre 1998(4) concernente le istruzioni per l'uso dei beni di consumo tecnici;

- la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(5);

- i regolamenti della Commissione economica per l'Europa (UNECE), riconosciuti dalla Comunità a seguito della sua recente adesione all'Accordo del 1958 riveduto;

- le norme ed i documenti normativi in preparazione sottesi ai principi qui enunciati, ovvero i seguenti:

- ISO 4513 Road Vehicles - Visibility. Method for Establishment of Eyellipse for Driver's Eye Location;

- ISO 2575 Road Vehicles - Symbols for Controls, Indicators and Tell-tales;

- ISO 4040 Road Vehicles - Location of Hand Controls, Indicators and Tell-tales;

- ISO 3958 Road Vehicles - Passenger Car Driver Hand Control Reach;

- ISO (DIS) 15005 Road Vehicles - Traffic Information and Control Systems (TICS) Dialogue Management Principles;

- ISO (DIS) 15006 Road Vehicles - Traffic Information and Control Systems (TICS) Auditory Presentation of Information;

- ISO (DIS) 15008 Road Vehicles - Traffic Information and Control Systems (TICS) Ergonomic aspects of In-Vehicle Information Presentation;

- ISO (DIS) 11429 Ergonomics - System Danger and non Danger Signals with Sounds and Lights.

Poiché qualsiasi norma è suscettibile di modifica, chi si avvale dei principi qui esposti dovrebbe applicare la versione più recente delle norme sopraindicate.

In linea generale non dovrebbe essere difficile stabilire a chi spetti, fra costruttori, fornitori ed installatori, la responsabilità dell'applicazione dei principi. Quando la responsabilità ricada su più parti, queste sono invitate ad utilizzare i principi come punto di partenza per un'esplicita conferma del rispettivo ruolo.

I principi non alterano la responsabilità del conducente per quanto riguarda la sicurezza del comportamento alla guida e l'interazione con la strumentazione di bordo.

4. Principi generali di progettazione

Il sistema deve essere progettato in modo da essere di ausilio al conducente senza indurre il conducente steso o altri utenti della strada ad assumere comportamenti potenzialmente pericolosi.

Il sistema deve essere progettato in modo tale che l'attenzione che il conducente deve prestare a dispositivi di visualizzazione e comandi del sistema resti compatibile con l'attenzione richiesta dall'attività di guida.

Il sistema deve essere progettato in modo da non distrarre o attirare l'attenzione visiva del conducente.

5. Principi di installazione

Il sistema deve essere posizionato e installato conformemente ai regolamenti e alle norme vigenti, nonché alle istruzioni di montaggio del fabbricante.

Nessun componente del sistema deve ostruire la visione del conducente sulla strada.

Il sistema non deve interferire con i comandi e i dispositivi di visualizzazione strettamente pertinenti all'attività di guida.

I dispositivi di visualizzazione devono trovarsi più vicino possibile al normale campo visivo del conducente.

I dispositivi di visualizzazione devono essere progettati e installati in modo da evitare abbagliamento e riflessi.

6. Principi in materia di presentazione delle informazioni

Le informazioni visualizzate devono poter essere comprese dal conducente con pochi rapidi sguardi, senza che ciò lo costringa a distogliere l'attenzione dalla guida.

Se esistono, devono essere applicate le norme nazionali o internazionali vigenti in materia di leggibilità, udibilità, iconografia, terminologia, simboli, sigle e abbreviazioni.

Le informazioni pertinenti all'attività di guida devono essere date per tempo e con precisione.

Il sistema non deve presentare informazioni che possano indurre il conducente o altri utenti della strada ad assumere comportamenti potenzialmente pericolosi.

Il sistema non deve produrre livelli di suono non regolabili e suscettibili di coprire le segnalazioni acustiche provenienti dall'abitacolo o dall'esterno del veicolo.

7. Principi in materia di interazione con dispositivi di visualizzazione e comandi

Mentre interagisce con il sistema, il conducente deve poter sempre tenere almeno una mano sul volante.

I sistemi di comunicazione su base vocale devono prevedere la possibilità di parlare ed ascoltare in viva voce.

Le singole sequenze di interazione con il sistema non devono essere troppo lunghe e devono poter essere interrotte.

I comandi del sistema devono poter essere azionati senza interferire con l'attività di guida.

Il conducente deve poter regolare il ritmo di interazione con il sistema.

Il sistema non deve richiedere al conducente di introdurre i dati entro un determinato periodo di tempo.

Se una sequenza di interazione con il sistema viene interrotta, deve essere possibile continuarla a partire dal punto di interruzione o da un altro punto logico.

Il conducente deve poter regolare la presentazione acustica delle informazioni in modo che questa non provochi distrazione o irritazione.

La reazione del sistema (feedback o conferma) a seguito di una richiesta del conducente deve essere tempestiva e chiaramente percepibile.

I sistemi che forniscono visualizzazioni dinamiche non attinenti alla sicurezza devono poter essere commutati in una modalità che esclude tali informazioni.

8. Principi in materia di comportamento del sistema

Le visualizzazioni non strettamente attinenti alla guida che sono suscettibili di distrarre il conducente (ad esempio immagini TV, videoregistrate e scorrimento automatico di immagini e testo) devono essere disattivate o devono essere presentate in modo tale che il conducente non possa vederle mentre il veicolo è in marcia.

La presenza, il funzionamento o l'uso di un sistema non devono interferire con i comandi e i dispositivi di visualizzazione strettamente pertinenti alla guida o alla sicurezza stradale.

Le funzioni di sistema non destinate ad essere usate dal conducente in fase di guida devono essere impossibili da azionare quando il veicolo è in marcia, oppure devono mettere chiaramente in guardia contro gli usi impropri.

Devono essere fornite al conducente informazioni circa lo stato del sistema e le eventuali anomalie suscettibili di influenzare la sicurezza.

In caso di guasto parziale o totale del sistema, il conducente deve poter mantenere il controllo del veicolo o almeno arrestarlo in modo sicuro.

9. Principi in materia di informazioni sul sistema

Il sistema deve essere corredato di adeguate istruzioni d'uso, montaggio e manutenzione.

Le istruzioni del sistema devono essere semplici e corrette.

Le istruzioni del sistema devono essere redatte in lingue o in formati comprensibili per il conducente.

Le istruzioni devono specificare chiaramente quali elementi del sistema siano previsti per l'uso da parte del conducente in fase di guida e quali (funzioni specifiche, menu ecc.) non lo siano.

Tutte le informazioni relative al prodotto devono essere presentate in modo da descrivere correttamente la funzionalità del sistema.

Se per utilizzare il sistema sono necessarie competenze particolari o se il prodotto non è idoneo per determinati utenti, le informazioni relative al prodotto lo devono indicare esplicitamente.

Le rappresentazioni del sistema (ad esempio descrizioni, fotografie e diagrammi) non devono suscitare aspettative irrealistiche da parte dei potenziali utenti né incoraggiare un uso pericoloso o illecito del prodotto.

(1) GU L 341 del 6.12.1990, pag. 20.

(2) GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 2.

(3) GU L 81 del 28.3.1978, pag. 3.

(4) GU C 411 del 31.12.1998, pag. 24.

(5) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.