Azione comune del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che completa l'azione comune 1999/189/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania
Gazzetta ufficiale n. L 324 del 21/12/2000 pag. 0001 - 0001
Azione comune del Consiglio del 14 dicembre 2000 che completa l'azione comune 1999/189/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania (2000/798/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, considerando quanto segue: (1) Con l'azione comune 1999/189/PESC(1) il Consiglio ha deciso che l'Unione europea contribuisca alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania. (2) Con la decisione 1999/190/PESC(2) il Consiglio ha chiesto all'Unione dell'Europa occidentale (UEO) di attuare detta azione. (3) Il Consiglio ha dato l'accordo di massima sulla gestione diretta a termine da parte dell'Unione europea della missione della Multinational Advisory Police Element in Albania, di cui aveva affidato l'esecuzione all'UEO e ha incaricato le istanze competenti di preparare progetti di decisione per garantire il proseguimento della missione durante il periodo interinale e per definire, al momento opportuno, le condizioni della sua gestione in seno all'Unione europea. (4) È opportuno prevedere un ulteriore finanziamento per continuare l'attuazione dell'azione comune 1999/189/PESC fino al 31 maggio 2001, HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE: Articolo 1 1. L'importo di riferimento finanziario a titolo di copertura delle spese operative conseguenti all'attuazione dell'azione comune 1999/189/PESC è di 720000 EUR per il 2001. 2. Questo importo va ad aggiungersi a quello previsto nell'azione comune 1999/189/PESC, quale completata dall'azione comune 2000/388/PESC. Articolo 2 La presente azione comune è notificata all'UEO conformemente alle conclusioni adottate il 14 maggio 1996 dal Consiglio sulla trasmissione all'UEO di documenti dell'Unione europea. Articolo 3 La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica fino al 31 maggio 2001. Articolo 4 La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente D. Gillot (1) GU L 63 del 12.3.1999, pag. 1. Azione comune completata dall'azione comune 2000/388/PESC (GU L 145 del 20.6.2000, pag. 1). (2) GU L 63 del 12.3.1999, pag. 3.