2000/792/PESC: Azione comune del Consiglio, del 14 dicembre 2000, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa e che abroga l'azione comune 96/250/PESC
Gazzetta ufficiale n. L 318 del 16/12/2000 pag. 0001 - 0002
Azione comune del Consiglio del 14 dicembre 2000 relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa e che abroga l'azione comune 96/250/PESC (2000/792/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14 e 18, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) L'Unione europea desidera fornire il proprio contributo alla risoluzione delle crisi che colpiscono la regione dei Grandi laghi in Africa. (2) L'Unione europea intende sostenere, a tale scopo, gli sforzi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dell'Organizzazione dell'Unità africana (OUA), delle organizzazioni subregionali, nonché quelli dell'insieme delle personalità e delle parti interessate, al fine di trovare una soluzione pacifica, duratura e globale ai problemi politici, economici e umanitari cui è confrontata la regione. (3) L'azione comune 96/250/PESC del Consiglio, del 25 marzo 1996, in relazione alla nomina di un inviato speciale per la regione dei Grandi laghi in Africa(1), la cui applicazione è stata prorogata da ultimo dall'azione comune 2000/347/PESC(2), scade il 31 dicembre 2000. (4) In base al riesame dell'azione comune 96/250/PESC, è opportuno prorogare il mandato del suo rappresentante speciale. (5) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato istruzioni per la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative. È opportuno adeguare le disposizioni amministrative concernenti il rappresentante speciale dell'Unione europea a dette istruzioni. (6) Per motivi di trasparenza e di chiarezza occorre riprendere in un testo unico le disposizioni concernenti il rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa e abrogare, di conseguenza, l'azione comune 96/250/PESC, HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE: Articolo 1 Il Sig. Aldo Ajello è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa (in seguito denominato: "rappresentante speciale"). Articolo 2 1. Il rappresentante speciale appoggia gli sforzi intesi a creare le condizioni necessarie alla soluzione duratura e pacifica delle crisi che colpiscono la regione dei Grandi laghi in Africa, compresi i lavori preparatori, al momento opportuno, di una conferenza internazionale sulla pace, la stabilità, la democrazia e lo sviluppo nella regione dei Grandi laghi in Africa. 2. Il rappresentante speciale ha in particolare l'incarico di: - sostenere gli sforzi dell'ONU, dell'OUA, delle organizzazioni subregionali e dei loro vari rappresentanti, al fine di porre fine ai conflitti nella regione, e quelli delle personalità africane che assistono dette organizzazioni, - stabilire e mantenere stretti contatti con i governi dei paesi della regione, con altri governi e organizzazioni internazionali interessati, al fine di individuare la misure da adottare per risolvere i problemi della regione, - se necessario, mettersi in contatto con altre personalità e parti che potrebbero contribuire alla soluzione dei conflitti nella regione. Articolo 3 1. Il rappresentante speciale stipula un contratto in qualità di "consigliere speciale" con il Consiglio. 2. Il rappresentante speciale è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, compresa la costituzione della sua squadra, in consultazione con la presidenza, assistita dal Segretario generale/Alto rappresentante, e in piena associazione con la Commissione. 3. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea (UE) possono proporre il comando di personale che operi con il rappresentante speciale. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE presso il rappresentante speciale è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE interessata. 4. Tutti gli impieghi della categoria A sono oggetto di pubblicità negli Stati membri e nelle istituzioni dell'UE e sono occupati dai candidati meglio qualificati. 5. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del rappresentante speciale e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo. 6. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione. Articolo 4 Il rappresentante speciale dipende direttamente dal Segretario generale/Alto rappresentante. È responsabile dinanzi a lui delle spese amministrative sostenute per le sue attività. Articolo 5 1. Il rappresentante speciale presenta di propria iniziativa, o a richiesta, regolari relazioni al Consiglio tramite il Segretario generale/Alto rappresentante. Tali relazioni sono trasmesse anche alla Commissione. 2. L'attuazione della presente azione comune è esaminata regolarmente, tenendo conto in particolare dello sviluppo di altri contributi dell'UE alla regione e della coerenza con gli stessi. Articolo 6 L'azione comune 96/250/PESC è abrogata. Articolo 7 La presente azione comune entra in vigore il 1o gennaio 2001. Essa si applica fino al 31 dicembre 2001. Articolo 8 La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. Glavany (1) GU L 87 del 4.4.1996, pag. 1. (2) GU L 122 del 24.5.2000, pag. 6.