32000E0717

2000/717/PESC: Azione comune del Consiglio, del 16 novembre 2000, relativa all'organizzazione di una riunione di capi di Stato e di governo a Zagabria (Vertice di Zagabria)

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 17/11/2000 pag. 0054 - 0054


Azione comune del Consiglio

del 16 novembre 2000

relativa all'organizzazione di una riunione di capi di Stato e di governo a Zagabria (Vertice di Zagabria)

(2000/717/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha sottolineato che il suo obiettivo primario resta quello della massima integrazione possibile dei paesi della regione dei Balcani occidentali nel contesto politico ed economico generale dell'Europa.

(2) L'Unione europea è impegnata a favorire, in tutti i paesi della regione, la promozione dei valori e dei modelli su cui essa si fonda: in particolare, la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze, nonché lo stato di diritto.

(3) Il Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha accolto favorevolmente l'idea di un vertice tra l'Unione europea e i paesi del processo di stabilità e di associazione, notando che esso avrebbe per i paesi della regione il valore di una conferma della solidarietà dell'Europa nei loro confronti, renderebbe possibile un esame collettivo degli strumenti atti ad accelerare il processo di riforme democratiche ed economiche e servirebbe a confermare che tali paesi trovano una collocazione in Europa, contribuendo in tal modo al rafforzamento della stabilità, della prosperità e della cooperazione nella regione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. L'Unione europea fornisce un contributo finanziario e logistico per l'organizzazione e lo svolgimento di una riunione dei capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Unione europea e della Slovenia, dell'Albania, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia e della Repubblica federale di Iugoslavia, che si terrà a Zagabria.

2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 riguarda i costi di preparazione, organizzazione e accoglienza della riunione.

Articolo 2

1. L'importo di riferimento finanziario necessario per l'applicazione dell'articolo 1 è pari a 770000 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle regole della Comunità applicabili in materia di bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. Schwartzenberg