2000/391/PESC: Posizione comune del Consiglio, del 19 giugno 2000, sull'Angola
Gazzetta ufficiale n. L 146 del 21/06/2000 pag. 0001 - 0003
Posizione comune del Consiglio del 19 giugno 2000 sull'Angola (2000/391/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue: (1) Il Consiglio ha adottato la posizione comune 95/413/PESC(1), che definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione europea nei confronti dell'Angola. (2) Alla luce dei sostanziali cambiamenti politici avvenuti in Angola dal 1995 ad oggi, talune disposizioni della posizione comune summenzionata sono ormai obsolete e necessitano di un aggiornamento. (3) Il Consiglio ha adottato la posizione comune 97/356/PESC(2) sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa e la posizione comune 98/350/PESC(3), sui diritti umani, i principi democratici, lo stato di diritto e il buon governo in Africa. (4) Il Consiglio ha adottato le posizioni comuni 97/759/PESC(4) e 98/425/PESC(5) relative all'Angola e volte ad incitare l'"União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) a osservare i propri obblighi nel processo di pace alla luce delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le sue risoluzioni nn. 864 (1993), 1127 (1997), 1130 (1997), 1173 (1998) e 1176 (1998). (5) Come affermato nelle dichiarazioni della Presidenza a nome dell'Unione europea del 22 luglio 1999 e del 17 gennaio 2000, l'Unione deplora profondamente la ripresa della guerra civile in Angola, la cui responsabilità ricade in primo luogo sull'UNITA sotto la leadership del Dott. Jonas Savimbi. L'Unione ha invocato una soluzione politica al fine di raggiungere una pace duratura nel paese e si è dichiarata pronta ad esaminare la possibilità di assistere il governo dell'Angola nel far fronte alle sfide della ricostruzione e del ripristino nel paese di un ambiente democratico. (6) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1268 (1999) sulla creazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite in Angola e la risoluzione n. 1294 (2000) sulla proroga del mandato di tale ufficio sino al 15 ottobre 2000. (7) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1295 (2000) sull'attuazione delle misure contro l'UNITA contenute nelle risoluzioni nn. 864 (1993), 1127 (1997) e 1173 (1998) sulla base delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute nella relazione del gruppo di esperti istituito ai sensi della risoluzione n. 1237 (1999). (8) Il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'assistenza allo sminamento, il 22 novembre 1996, in cui raccomanda che, fatta eccezione per l'aiuto umanitario, i fondi destinati agli interventi di sminamento siano assegnati ai paesi beneficiari le cui autorità rinuncino ad ogni ulteriore utilizzo di mine terrestri antiuomo, e un'azione comune 97/817/PESC(6) relativa alle mine terrestri antipersona, HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 L'Unione europea persegue i seguenti obiettivi per quanto riguarda l'Angola: a) sostenere una soluzione politica al conflitto angolano, sulla base degli "Acordos de Paz" di Bicesse, del protocollo di Lusaka e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU; b) sostenere pienamente tutti gli sforzi internazionali volti a rafforzare le misure contro l'UNITA imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - compreso l'appoggio al sistema di controllo istituito con la risoluzione 1295(2000) - e offrire assistenza, in particolare agli Stati africani e alla Comunità per lo sviluppo dell'Africa Australe (SADC), per la loro piena applicazione; c) contribuire ad una politica di riconciliazione nazionale in Angola, attraverso la promozione di una cultura basata sulla tolleranza e il dialogo tra i membri dell'UNITA e gli altri partiti politici che sono realmente impegnati nel perseguire la pace e dimostrano in modo inequivocabile la loro volontà di rispettare le regole iscritte nel protocollo di Lusaka e i principi democratici; d) esortare il governo dell'Angola ad osservare rigorosamente i propri obblighi internazionali rafforzando le istituzioni democratiche, fra l'altro estendendo a tutti i settori della società civile la partecipazione allo sviluppo democratico del paese e tenendo elezioni legislative e presidenziali libere e corrette, e rispettando i diritti dell'uomo e la libertà dei media, lo stato di diritto e la giustizia in tutto il territorio del paese; e) incoraggiare il Governo dell'Angola a promuovere iniziative di pace, in particolare nei confronti dei gruppi particolarmente colpiti dal conflitto, nonché politiche di ricostruzione, di lotta contro la povertà e di sviluppo, al fine di creare le condizioni atte all'instaurazione di una pace effettiva e duratura; f) esortare il Governo dell'Angola a gestire le risorse pubbliche in modo trasparente a vantaggio dell'intera popolazione e sostenere l'applicazione di politiche macroeconomiche sane, che assicurino maggiore responsabilità e migliori prospettive di crescita economica e sviluppo sostenibile nel paese; g) continuare ad insistere presso il Governo dell'Angola, in quanto firmatario della Convenzione di Ottawa, e, in particolare presso l'UNITA, affinché pongano immediatamente termine alla disseminazione di mine e provvedano che venga predisposta una valida documentazione per consentire lo sminamento; h) incoraggiare la cooperazione e la comprensione tra i paesi della regione in una prospettiva di sicurezza e sviluppo economico. Articolo 2 Per raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, l'Unione europea è pronta a: a) sostenere, nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, iniziative che contribuiscano a pervenire ad una soluzione politica del conflitto angolano conformemente agli strumenti giuridici indicati all'articolo 1, punto a) e in consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite, con la Troika dei paesi osservatori, con gli Stati membri dell'ONU e le con organizzazioni africane regionali e subregionali; b) conformarsi alla risoluzione 1295 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e appoggiare gli sforzi internazionali volti a rendere più efficaci le attuali misure contro l'UNITA adottate nell'ambito delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; c) venire incontro gli sforzi intrapresi dal Governo dell'Angola per rafforzare le istituzioni e le pratiche democratiche, soprattutto incoraggiandolo nell'intento di tenere elezioni legislative e presidenziali libere e corrette e di garantire il rispetto dei diritti umani, la libertà dei media, una società civile indipendente e lo stato di diritto; d) venire incontro agli sforzi intrapresi dal Governo dell'Angola per migliorare la situazione economica e finanziaria e lottare contro la corruzione e la povertà, di concerto con la comunità internazionale; e) incoraggiare il governo dell'Angola a raggiungere gli obiettivi economici stabiliti dall'accordo di controllo sottoscritto dall'Angola e l'FMI, che costituisce una tappa essenziale del processo di riforma dell'economia angolana; f) assistere il governo dell'Angola nel ripristino e nella ricostruzione del paese, con particolare riguardo alle regole di trasparenza e di responsabilità in un ambiente democratico; g) continuare a partecipare agli sforzi per alleviare le sofferenze della popolazione angolana colpita dalla guerra, in particolare i rifugiati e gli sfollati all'interno del paese, tenendo conto della necessità di garantire che le organizzazioni umanitarie abbiano accesso sicuro e illimitato alle vittime del conflitto conformemente ai principi umanitari internazionalmente riconosciuti; h) contribuire agli sforzi di reinserimento sociale dei soldati smobilitati come elemento fondamentale di stabilizzazione e pacificazione del paese; i) partecipare alle operazioni di sminamento, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 22 novembre 1996, in risposta alle esigenze umanitarie contingenti; j) assistere l'Ufficio delle Nazioni Unite in Angola nell'assolvere il mandato conferitogli dalla risoluzione 1268 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Articolo 3 Il Consiglio prende atto che la Commissione ha orientato la sua azione al raggiungimento degli obiettivi e delle priorità della presente posizione comune, ove opportuno attraverso misure comunitarie pertinenti. Articolo 4 La presente posizione comune è riesaminata ogni dodici mesi dopo la sua adozione. Articolo 5 La posizione comune 95/413/PESC è abrogata. Articolo 6 La presente posizione comune prende effetto il giorno dell'adozione. Articolo 7 La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Santa Maria da Feira, addì 19 giugno 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. Gama (1) GU L 245 del 12.10.1995, pag. 1. (2) GU L 153 dell'11.6.1997, pag. 1. (3) GU L 158 del 2.6.1998, pag. 1. (4) GU L 309 del 12.11.1997, pag. 8. (5) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 1. (6) GU L 338 del 9.12.1997, pag. 1.