2000/55/PESC: Posizione comune del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa all'Afghanistan
Gazzetta ufficiale n. L 021 del 26/01/2000 pag. 0001 - 0003
POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 2000 relativa all'Afghanistan (2000/55/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue: (1) il conflitto in Afghanistan ha causato innumerevoli sofferenze al popolo afghano e minaccia la stabilità della regione e il suo sviluppo economico; (2) le esportazioni, causate dalla guerra, di terrorismo e di droghe illegali danneggiano seriamente gli Stati membri dell'Unione e anche altri paesi; (3) nell'Unione continuano ad essere accolti numerosi profughi provenienti da un Afghanistan straziato dalla guerra; (4) l'Unione è determinata a svolgere un ruolo efficace negli sforzi per far cessare i combattimenti e ristabilire la pace, la stabilità e il rispetto del diritto internazionale, inclusi i diritti dell'uomo in Afghanistan; (5) l'Unione rammenta alle parti belligeranti che in ultima analisi spetta ad esse il compito di trovare una soluzione politica del conflitto, capace di portare una pace duratura all'Afghanistan e rendere possibile l'istituzione di un governo rappresentativo che poggi su una base ampia; (6) l'Unione ritiene imprescindibile che tutti i paesi che hanno un'influenza sulle parti la possano esercitare a sostegno degli sforzi di pace esplicati dalle Nazioni Unite e in stretto coordinamento con gli stessi e che cessino le forniture esterne di armi, munizioni e altro materiale per uso bellico alle fazioni in guerra, nonché il coinvolgimento di personale straniero a livello militare, paramilitare e di servizio segreto; (7) l'Unione annette la massima importanza al rispetto del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo, compresa la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e denuncia la continua discriminazione fondata sul sesso in Afghanistan; (8) l'Unione è fortemente preoccupata per le notizie sui massacri e l'espulsione coatta di civili innocenti, sulle esecuzioni di prigionieri di guerra, sulle persecuzioni ed esecuzioni a sfondo etnico nonché sull'intimidazione e l'assassinio di emigrati afghani; (9) l'Unione è altresì preoccupata per le notizie che riferiscono di case e raccolti incendiati nella Valle dello Shomali nonché della distruzione deliberata delle infrastrutture agricole; (10) il 15 novembre 1999 l'Unione ha adottato la posizione comune 1999/727/PESC relativa a misure restrittive contro i Talibani(1), volta ad attuare la risoluzione 1267/1999 del 15 ottobre 1999, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; (11) con la presente posizione comune si intende sostituire la posizione comune 99/73/PESC del 25 gennaio 1999 relativa all'Afghanistan(2); che pertanto quest'ultima va abrogata, HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 Gli obiettivi dell'Unione in Afghanistan sono: a) giungere a una pace durevole in Afghanistan, far cessare gli interventi stranieri e incoraggiare il dialogo interno, in particolare sostenendo il ruolo centrale delle Nazioni Unite; b) favorire la stabilità e lo sviluppo dell'intera regione attraverso la pace in Afghanistan; c) promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti delle donne e dei bambini; d) fornire un aiuto umanitario efficace e assicurare che il coordinamento internazionale degli aiuti consenta la distribuzione dei medesimi secondo i principi internazionali umanitari e una valutazione imparziale delle necessità; e) rafforzare la lotta contro le droghe illegali e il terrorismo; f) fornire assistenza alle operazioni di consolidamento della pace e, una volta conseguita una soluzione pacifica durevole, alla ricostruzione del paese dopo anni di guerra civile. Articolo 2 Per sostenere gli sforzi di pace delle Nazioni Unite, riconfermati nella risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU 203 A e B del 18 dicembre 1998, l'Unione continua a: a) sostenere e rafforzare l'operato della missione speciale delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNSMA), inclusi i suoi osservatori civili; b) appoggiare gli sforzi a tutto campo del Segretario generale delle Nazioni Unite e del suo inviato speciale in Afghanistan, e in particolare il ripristino della missione dell'inviato speciale, non appena le circostanze lo permetteranno; c) esortare altri paesi che hanno influenza sulle parti di esercitarla in modo costruttivo a sostegno degli sforzi di pace dell'ONU e in stretto coordinamento con gli stessi; d) invitare le parti belligeranti ad onorare gli impegni definiti nella dichiarazione di Taskent riguardanti i principi fondamentali per una soluzione pacifica del conflitto in Afghanistan, firmata da entrambe le parti il 20 luglio 1999; e) chiedere ai Talibani l'impegno a applicare gli accordi firmati con l'ONU in materia di sicurezza del personale ONU; f) tener conto della relazione della Commissione dell'ONU per la verifica dei poteri per quanto riguarda la rappresentanza dell'Afghanistan presso le Nazioni Unite; g) sostenere l'embargo sull'esportazione di armi, munizioni ed equipaggiamento militare in Afghanistan stabilito nella posizione comune 96/746/PESC(3), e a chiedere agli altri paesi di adottare un'analoga politica restrittiva; h) sollecitare i paesi interessati a porre fine al loro coinvolgimento a livello militare, paramilitare e di servizio segreto in Afghanistan e a cessare qualsiasi altro aiuto militare alle parti in conflitto, incluso l'uso del loro territorio per questi scopi. Inoltre l'Unione: i) mantiene contatti con le parti afghane e con eminenti personalità di tale paese per sottolineare l'inutilità e le gravi e inaccettabili conseguenze sul piano umanitario dei continui combattimenti, esigendo l'immediato cessate il fuoco e la negoziazione di una soluzione politica sotto l'egida dell'ONU, inclusa l'instaurazione di un governo di transizione pienamente rappresentativo e che poggi su un'ampia base; j) segue attentamente e incoraggia gli sforzi compiuti da cittadini e organizzazioni afghani influenti, quali il cosiddetto processo di Francoforte, nonché il processo Loya Jirga, con base a Roma, dell'ex sovrano Zahir Shah, per contribuire al dialogo tra le parti afghane; k) continua a insistere presso tutti i paesi che esercitano un'influenza sull'Afghanistan, circa l'importanza che l'Unione annette a una rapida soluzione del conflitto sotto l'egida delle Nazioni Unite, esortandoli a fornire all'ONU il più ampio sostegno. Articolo 3 Per promuovere il rispetto integrale dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e del diritto internazionale umanitario, l'Unione: a) invita tutte le parti a riconoscere, tutelare e promuovere tutti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, incluso il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona e inoltre a rispettare la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sottoscritta dall'Afghanistan; b) esorta le fazioni afghane a porre fine alle politiche discriminatorie e a riconoscere, tutelare e promuovere la parità dei diritti e della dignità tra uomini e donne, inclusi l'accesso all'istruzione e alla sanità, il lavoro, la sicurezza personale e la soppressione di atti di intimidazione e di vessazione, e sottolineerà le implicazioni negative delle politiche discriminatorie per l'effettiva fornitura degli aiuti; c) sostiene le proposte del Segretario generale dell'ONU di dispiegare rapidamente osservatori dei diritti umani, nell'ambito degli osservatori civili dell'UNSMA; d) attribuisce speciale importanza agli aspetti dei diritti umani nel coordinamento internazionale dell'assistenza umanitaria all'Afghanistan; e) sostiene i programmi di aiuto in Afghanistan che tengono conto delle questioni attinenti alla parità tra i sessi e che operano attivamente per promuovere la partecipazione equa degli uomini e delle donne, nonché la pace e i diritti dell'uomo; f) sollecita tutte le fazioni a rispettare e tutelare il patrimonio culturale dell'Afghanistan. Articolo 4 Per alleviare le sofferenze della popolazione civile afghana, l'Unione: a) continua a fornire aiuti umanitari all'Afghanistan, se la situazione lo permette; b) esorta le fazioni in guerra ad assicurare libertà di circolazione nonché libero e sicuro accesso al personale umanitario nazionale e internazionale presso tutti quelli che ne hanno bisogno, senza restrizioni fondate sul sesso, la razza, la religione o la cittadinanza, e a cooperare pienamente e lealmente con le organizzazioni umanitarie per andare incontro alle necessità del popolo afghano sul piano umanitario; c) continua a sostenere gli sforzi nazionali e internazionali per l'azione antimine quale importante condizione preliminare dello sviluppo sostenibile; d) esorta le fazioni in guerra a non posare più mine, mentre nel contempo sottolinea la propria ferma politica di non finanziare lo sminamento nelle regioni in cui si continua a posare mine; e) migliora l'efficacia degli aiuti mediante un più stretto coordinamento internazionale dei donatori, in particolare attraverso il Gruppo di sostegno dell'Afghanistan e dell'organismo di programmazione per l'Afghanistan; f) assicura lo stretto coordinamento e la complementarità tra gli sforzi di pace delle Nazioni Unite e gli sforzi in materia di aiuto, come previsto nel quadro strategico comune dalla Comunità internazionale dei donatori e delle organizzazioni ONU; g) fa in modo che gli aiuti siano forniti conformemente al quadro strategico comune adottato dalla comunità dei donatori e dalle organizzazioni ONU e incoraggiando quindi l'attuazione di una più efficace programmazione comune in Afghanistan. Articolo 5 Per contribuire alla lotta contro la droga, l'Unione: a) nei contatti con le fazioni e con i paesi che esercitano un'influenza su queste ultime, sottolinea le preoccupazioni dell'Unione per il rapido aumento della produzione e del traffico illeciti di droga in Afghanistan, che minaccia la stabilità della regione e reca detrimento alla salute e al benessere della popolazione dell'Afghanistan, degli Stati vicini e di altri paesi; essa sottolinea inoltre che l'Unione terrà conto degli obiettivi di controllo della droga al momento di esaminare i contributi da destinare agli aiuti allo sviluppo per la ricostruzione dell'Afghanistan una volta conseguita una soluzione pacifica durevole; b) esorta gli organismi responsabili dell'aiuto a tenere conto degli obiettivi di controllo della droga nella pianificazione e nell'attuazione dei progetti, valutando quali possano essere le ripercussioni di questi ultimi sulla coltivazione, la produzione, il traffico e l'abuso di droga; c) appoggia lo sviluppo alternativo sostenibile quale componente di rilievo di una strategia globale ed equilibrata di controllo della droga. I programmi di sviluppo alternativo dovrebbero essere adeguati alle condizioni specifiche dell'Afghanistan, al rispetto dei diritti dell'uomo e integrare la tematica inerente alla parità tra i sessi per consentire agli uomini e alle donne di partecipare equamente al processo di sviluppo; le misure concernenti l'applicazione della legge costituiscono il necessario complemento di tali programmi; d) sostiene ogni sforzo coerente, compresi quelli del Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe (UNDCP), volto a ridurre in modo sostanziale la produzione, il traffico e l'abuso di droga in Afghanistan, e sottolinea l'importanza dell'attuazione dei progetti della Comunità a sostegno dell'iniziativa dell'Unione per l'Asia centrale in materia di droga. Articolo 6 L'Unione condanna il terrorismo in tutte le sue forme, e ovunque si manifesti. Per progredire nella lotta contro il terrorismo l'Unione: a) chiede a tutte le parti afghane di astenersi dal finanziare, addestrare o fornire accoglienza alle organizzazioni terroristiche o dall'appoggiare in altro modo le attività terroristiche; b) chiede alle autorità afghane di chiudere i campi di addestramento di terroristi stranieri esistenti in Afghanistan e prendere le iniziative necessarie per garantire che i responsabili di atti terroristici siano consegnati alla giustizia; c) esorta i Talibani a conformarsi, in pieno e tempestivamente, alla risoluzione 1267/1999 del 15 ottobre 1999, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Articolo 7 Il Consiglio prende atto che la Commissione intende condurre la sua azione in modo da conseguire gli obiettivi e le priorità della presente posizione comune, se del caso, mediante pertinenti misure comunitarie. Articolo 8 La posizione comune 99/73/PESC è abrogata. Articolo 9 La presente posizione comune ha efficacia a decorrere dall'adozione. Essa è riveduta entro dodici mesi dall'adozione. Articolo 10 La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. GAMA (1) GU L 294 del 16.11.1999, pag. 1. (2) GU L 23 del 30.1.1999, pag. 1. (3) GU L 342 del 31.12.1996, pag. 1.