32000D0816

2000/816/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2000, concernente la non iscrizione del quintozene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2000) 4136] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/12/2000 pag. 0112 - 0113


Decisione della Commissione

del 27 dicembre 2000

concernente la non iscrizione del quintozene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2000) 4136]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/816/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/68/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 15 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.

(2) Il regolamento (CE) n. 933/94 del,la Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95(6), stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato in tempo utile una notifica in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(3) Il quintozene è una delle 90 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.

(4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 1o dicembre 1997 la Grecia, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

(5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante (Uniroyal Chemicals) come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(6) La relazione presentata dalla Grecia è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesema è stato concluso il 13 luglio 2000 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al quintozene, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(7) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli operatori e dei consumatori potenzialmente esposti al quintozene e la persistenza della sostanza nell'ambiente nonché i suoi possibili effetti su organismi non bersaglio.

(8) Il principale notificante ha comunicato alla Commissione e allo Stato membro relatore che non intende più partecipare al programma di lavoro per tale sostanza attiva e che pertanto non trasmetterà ulteriori informazioni.

(9) Non è pertanto possibile iscrivere della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(10) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti quintozene, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, non deve superare i 18 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(11) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE(7).

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il quintozene non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri procurano che:

1) Le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti quintozene siano revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di adozione della presente decisione.

2) A decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti quintozene.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e comunque non superare a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 41.

(3) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(4) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

(5) GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

(6) GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

(7) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.