2000/815/CE: Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 2000, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro
Gazzetta ufficiale n. L 329 del 27/12/2000 pag. 0046 - 0046
Decisione del Consiglio del 14 dicembre 2000 concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro (2000/815/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Secondo quanto previsto dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro(1), per quanto riguarda la pesca nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia, la Comunità e il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia hanno condotto negoziati relativi alla conclusione di un nuovo protocollo per il periodo 2001-2006. (2) In seguito a tali negoziati, il 13 settembre 2000 è stato siglato un nuovo protocollo. (3) Grazie a questo nuovo protocollo, i pescatori della Comunità fruiranno di possibilità di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Groenlandia per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. (4) Per evitare un'interruzione delle attività di pesca delle navi comunitarie è indispensabile che il protocollo in questione sia applicato a partire dal 1o gennaio 2001. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo a quello in cui scade il protocollo in vigore. Occorre approvare tale accordo in attesa di una decisione definitiva da adottare ai sensi dell'articolo 37 del trattato. (5) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità, è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1o gennaio 2001. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato di Amsterdam, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e del protocollo sono acclusi alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. Glavany (1) GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9.