32000D0784

2000/784/CE: Decisione della Commissione, del 4 dicembre 2000, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione dell'UBH 820; UR 50601 (beflubutamid) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [notificata con il numero C(2000) 3648] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 12/12/2000 pag. 0047 - 0048


Decisione della Commissione

del 4 dicembre 2000

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione dell'UBH 820; UR 50601 (beflubutamid) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(2000) 3648]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/784/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/68/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE (in appresso "la direttiva") dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive delle quali è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2) La ditta UBE Europe GmbH, in data 27 giugno 2000, ha presentato alle autorità della Germania un fascicolo relativo alla sostanza attiva UBH 820; UR 50601 (beflubutamid) ai fini della sua inclusione nell'allegato I della direttiva.

(3) Le autorità della Germania hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva. Inoltre, essi ritengono che il fascicolo contenga i dati e le informazioni previste dall'allegato III della direttiva per quanto concerne un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Di conseguenza, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, il richiedente ha trasmesso il fascicolo alla Commissione e agli altri Stati membri.

(4) Il fascicolo è stato presentato al comitato fitosanitario permanente il 18 ottobre 2000.

(5) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva esige che venga accertato sul piano comunitario che ciascun fascicolo risponda in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva.

(6) Tale accertamento è necessario per consentire l'esame particolareggiato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva.

(7) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di domandare al richiedente di presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro relatore, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo. Tale richiesta non incide sulla data di scadenza per la presentazione della relazione di cui al considerando 9 in appresso.

(8) Resta inteso, fra gli Stati membri e la Commissione, che la Germania proseguirà l'esame particolareggiato del fascicolo relativo all'UBH 820; UR 50601 (beflubutamid).

(9) La Germania presenterà alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione, una relazione contenente le conclusioni del suo esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'inclusione o non inclusione e sulle relative condizioni.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fascicolo presentato dalla ditta UBE Europe GmbH alla Commissione e agli Stati membri in vista dell'inclusione dell'UBH 820; UR 50601 (beflubutamid) quale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e trasmesso al comitato fitosanitario permanente il 18 ottobre 2000, soddisfa in linea di massima ai requisiti relativi ai dati ed alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva. Esso soddisfa inoltre ai requisiti relativi a dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva per un prodotto fitosanitario contenente l'UBH 820; UR 50601 (beflubutamid), tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 41.