32000D0754

2000/754/CE: Decisione della Commissione, del 24 novembre 2000, che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea [notificata con il numero C(2000) 3552] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 02/12/2000 pag. 0034 - 0035


Decisione della Commissione

del 24 novembre 2000

che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

[notificata con il numero C(2000) 3552]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/754/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando quanto segue:

(1) A norma della decisione 93/195/CEE della Commissione(2), modificata da ultimo dalla decisione 2000/209/CE(3), la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato in un paese terzo per meno di 30 giorni.

(2) È opportuno prolungare tale periodo fino a 90 giorni, onche facilitare la partecipazione di cavalli originari della Comunità alla Japan Cup e alle Hong Kong International Races.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, è aggiunto il seguente sesto trattino:

"- che hanno partecipato alle Japan Cup e alle Hong Kong International Races e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato VI della presente decisione."

2) L'allegato della presente decisione è aggiunto quale allegato VI.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(2) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.

(3) GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 22.

ALLEGATO

"ALLEGATO VI

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