32000D0734

2000/734/CE: Decisione della Commissione, del 22 novembre 2000, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Corsica, Francia [notificata con il numero C(2000) 3559] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 23/11/2000 pag. 0035 - 0035


Decisione della Commissione

del 22 novembre 2000

relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Corsica, Francia

[notificata con il numero C(2000) 3559]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/734/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificato da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 ottobre 2000, la Francia ha confermato alla Commissione la presenza di casi di febbre catarrale in alcuni allevamenti ovini in Corsica.

(2) La Commissione ha adottato la decisione 2000/671/CE, del 31 ottobre 2000, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Corsica, Francia(3).

(3) L'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 90/425/CEE prevede che un provvedimento adottato dalla Commissione per motivi di urgenza deve essere sottoposto al comitato veterinario permanente per essere confermato, modificato o invalidato.

(4) L'evoluzione dell'epidemia non giustifica una modifica dei provvedimenti stabiliti dalla decisione 2000/671/CE.

(5) È pertanto opportuno prorogare detti provvedimenti.

(6) Occorre tuttavia prevedere deroghe per gli animali da macello destinati a mattatoi ubicati in Sardegna, dato che anche tale regione è infetta.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia vieta la spedizione di animali vivi delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni a partire dal territorio della regione Corsica.

In deroga al primo comma, le spedizioni di animali da macello destinati ad un mattatoio ubicato in Sardegna, possono essere autorizzate, previo accordo delle autorità centrali e regionali, alle seguenti condizioni:

- l'autorità competente del luogo di partenza informa direttamente per fax l'autorità competente del mattatoio di destinazione sull'ora di partenza degli animali e sull'ora probabile di arrivo degli stessi,

- l'autorità competente responsabile del mattatoio di destinazione accusa ricevimento dei lotti di animali originari della Corsica con un fax alle autorità competenti del luogo di spedizione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che essi applicano agli scambi per conformarsi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

La decisione 2000/671/CE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 62.