2000/727/CE: Decisione della Commissione, del 21 giugno 2000, concernente l'aiuto di Stato posto in essere dalla Francia in favore dell'impresa Manufacture Corrézienne de Vêtements (MCV) e il progetto di aiuto in favore della società destinata a succederle [notificata con il numero C(2000) 1729] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 293 del 22/11/2000 pag. 0013 - 0017
Decisione della Commissione del 21 giugno 2000 concernente l'aiuto di Stato posto in essere dalla Francia in favore dell'impresa Manufacture Corrézienne de Vêtements (MCV) e il progetto di aiuto in favore della società destinata a succederle [notificata con il numero C(2000) 1729] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/727/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(1), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a dette disposizioni(2), considerando quanto segue: I. PROCEDIMENTO (1) Da un articolo di stampa pubblicato nel quotidiano "Les Échos" del 24 marzo 1998, la Commissione è venuta a conoscenza di aiuti di Stato che sarebbero stati accordati dalla Francia. In base a tale articolo erano stati concessi aiuti all'impresa Manufacture Corrézienne de Vêtements (in appresso "MCV"), che era posta in liquidazione giudiziaria. Inoltre risultava che dovevano essere accordati altri aiuti ad una società di recente creazione ("la società"), destinata a rilevare le attività di MCV, dopo la liquidazione di quest'ultima. (2) Con lettere del 7 aprile 1998 (D/51578) e del 31 luglio 1998 (D/53275), la Commissione ha chiesto alla Francia chiarimenti in merito al contesto e al contenuto di tali misure. (3) Con lettera del 25 giugno 1998, registrata il 26 giugno 1998 (A/34909), la Francia ha comunicato alla Commissione informazioni incomplete e la seconda richiesta di informazioni della Commissione è rimasta senza risposta. (4) Il 21 aprile 1999 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti degli aiuti succitati e ha ingiunto alla Francia di trasmetterle ogni informazione utile al fine di permetterle di valutare la compatibilità delle misure in questione con il trattato. (5) Tale decisione è stata comunicata alla Francia con lettera del 17 maggio 1999 [SG (99) D/3460]. La Francia ha presentato osservazioni con lettere datate 22 settembre 1999, registrata il 23 settembre 1999 (A/37235), 17 novembre 1999, registrata il 18 novembre 1999 (A/38788) e 2 dicembre 1999, registrata il 3 dicembre 1999 (A/39357). (6) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentarle osservazioni sull'aiuto in questione. (7) Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da parte di terzi interessati. II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO Le misure a) Misure relative a MCV (8) MCV è situata a Bort-les-Orgues (Corrèze), in una regione che incontra difficoltà economiche e che quindi è stata classificata in zona "PAT"(4) a tasso maggiorato. La Francia sostiene che MCV non è mai riuscita a superare le sue difficoltà finanziarie derivanti dal fatto che ha conservato la fabbricazione di tessili come attività economica principale. La società non ha mai elaborato una strategia per rispondere in maniera flessibile alla domanda del mercato e per accrescere il suo valore aggiunto, grazie a servizi speciali, tra cui la messa a punto di modelli, il controllo di qualità e la rapidità. Inoltre, le sue attrezzature industriali erano vecchie e concepite per metodi di lavoro superati, il che ne ha ridotto la produttività. Secondo un articolo pubblicato sul quotidiano "Les Échos" del 24 marzo 1998, sono stati erogati aiuti di Stato per 100 milioni di FRF (15244902 EUR) al fine di aiutare l'impresa a superare le sue difficoltà finanziarie. Il 18 dicembre 1997, il tribunale competente ha avviato il procedimento conclusosi con la liquidazione giudiziaria di MCV. b) Misure relative alla "società" (9) La società Core Placements SA ha presentato un piano destinato a ripristinare la redditività economico-finanziaria del sito di produzione dell'ex società MCV. Il 13 luglio 1998 il tribunale competente ha accettato l'offerta del sig. Bienaimé, presidente della società Core Placement SA, e operante in nome di quest'ultima, comprendente la ripresa di 110 dipendenti nonché l'acquisto delle scorte e del materiale di gestione dell'impresa per 100000 FRF. (10) Core Placements era una società per azioni con sede a Bort-les-Orgues (Corrèze), il cui capitale sociale ammontava a 1 milione di FRF. Il pacchetto azionario era detenuto al 75 % dai sigg. Bienaimé e Terrassoux e per il resto da altre persone fisiche. (11) Core Placements SA intendeva proseguire le attività di MCV nel quadro di una nuova società, in appresso denominata "la società", le cui azioni dovevano essere detenute per il 35 % da Core Placements SA, per il 10 % da un'affiliata degli Établissements Albert SA, per il 10 % da una società di distribuzione di tessili e per il 45 % da persone fisiche. (12) Per realizzare tale progetto, Core Placements SA aveva previsto le seguenti misure fino al 2003: - Core Placements SA doveva attuare un programma di investimenti per un ammontare totale di 12,8 milioni di FRF comprendenti la costruzione di edifici, acquisti di materiale e attività di ricerca e sviluppo, - un programma di formazione professionale per i dipendenti di MCV, pari a 42000 ore di formazione per un investimento di 4,2 milioni di FRF, - la stipula di un contratto di fornitura con la società Établissements Albert SA, situata in Vandea e era specializzata nella confezione e nella commercializzazione di vestiti per bambini, con marche quali Chevignon Kids, UCLA e Naf Naf, il cui direttore generale era il sig. Bienaimé. Nell'ottobre 1998 la società Albert si è impegnata a commissionare alla "società" un fatturato pari a 150000 ore di lavoro all'anno per 5 anni. (13) La Francia aveva previsto di accordare aiuti secondo il piano seguente: - il capitale proprio della costituenda società doveva ammontare a 3 milioni di FRF, di cui 2,2 milioni di FRF dovevano essere forniti da Bienaimé e Terrassoux, e 0,8 milioni di FRF dalla Sofred(5), - sovvenzioni pubbliche (Stato, collettività locali e FESR) per un ammontare di 12,3 milioni di FRF: >SPAZIO PER TABELLA> - prestiti: 8,7 milioni di FRF, di cui 2,7 milioni di FRF a tasso agevolato (del 4 % e del 4,5 %) e il resto alle condizioni di mercato. Le altre procedure di liquidazione (14) Il 19 gennaio 1999 l'impresa Établissements Albert SA ha presentato istanza di fallimento. Il 24 febbraio 1999 la società Artal Europe ha presentato un progetto di rilevamento degli attivi della società Établissements Albert SA, senza tuttavia stipulare il contratto di fornitura con "la società" che era stato previsto nel quadro del progetto di ristrutturazione presentato da Core Placements SA. (15) Di conseguenza, il contratto di fornitura con la società Établissements Albert SA, elemento essenziale del progetto di risanamento elaborato da Core Placements SA - consistente nella costituzione di una nuova società che utilizzasse gli impianti di produzione già esistenti di MCV - è stato annullato. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, il progetto di costituzione della "società" non è mai stato realizzato. Core Placements SA è stata costretta a presentare istanza di fallimento il 30 settembre 1999. Con decisione del 21 ottobre 1999, il tribunale competente ne ha dichiarato la liquidazione giudiziaria. Di conseguenza la società ha posto totalmente fine alle sue attività. La Francia ha confermato che non era stato accordato alcun aiuto al progetto di risanamento dell'ex stabilimento di produzione di MCV. III. OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA (16) Con lettere del 25 giugno 1998, 22 settembre, 17 novembre e 2 dicembre 1999, la Francia ha risposto agli interrogativi formulati dalla Commissione nelle lettere del 7 aprile e 31 luglio 1998, nonché all'ingiunzione di informazioni del 21 aprile 1999. Le osservazioni della Francia possono essere riassunte come segue. Misure relative a MCV (17) Con lettera del 23 settembre 1999, la Francia ha confermato l'erogazione di aiuti in favore di MCV pur sottolineando che l'ammontare di 100 milioni di FRF, base della valutazione della Commissione, era inesatto. La Francia non ha fornito alcuna spiegazione né ha precisato l'importo esatto che è stato versato. Essa non ha contestato l'ipotesi formulata dalla Commissione nella decisione del 21 aprile 1999, secondo cui l'aiuto sarebbe stato concesso ad-hoc. Inoltre la Francia ha fatto presente che MCV era ubicata in una regione soggetta al regime regionale "PAT" e che, alternativamente, MCV avrebbe potuto beneficiare del regime nazionale di aiuto del 12 aprile 1996, ma non ha fornito indicazioni complementari sulle disposizioni di tali regimi che avrebbero potuto servire da base per l'aiuto accordato. Misure relative alla "società" (18) In seguito all'ingiunzione di fornire informazioni del 21 aprile 1999 della Commissione, la Francia, con lettere del 22 settembre e 17 novembre 1999 ha spiegato i tentativi di ripristinare la redditività economico-finanziaria dello stabilimento di MCV e le ragioni dell'insuccesso di tali progetti. Le misure previste sono state presentate alla Francia da Core Placements SA per ottenere eventuali sovvenzioni. In seguito alla liquidazione di questa società, la Francia non ha né accordato né erogato aiuti. IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO Aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE a) Misure relative a MCV (19) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato (CE), salvo deroghe contemplate dal trattato medesimo, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La Francia ha confermato che erano stati accordati aiuti di Stato a MCV, ma non ne ha precisato l'ammontare esatto. Di conseguenza, essa non si è conformata all'ingiunzione di fornire informazioni inviatale dalla Commissione in data 21 aprile 1999. Pertanto, la Commissione adotta la sua decisione in base alle informazioni disponibili, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999. Secondo l'articolo pubblicato nel quotidiano "Les Échos" del 24 marzo 1998, sono stati accordati aiuti di Stato per 100 milioni di FRF (ossia 15244902 EUR) prima del dicembre 1997(6). L'aiuto ha permesso all'impresa MCV di liberarsi, grazie a fondi pubblici, di una parte dei costi che normalmente avrebbe dovuto sostenere da sola. (20) Quando un aiuto finanziario dello Stato rafforza la posizione di un'impresa rispetto a quella dei suoi concorrenti nella Comunità, si deve ritenere che incida sulla concorrenza. La concorrenza nel settore tessile è estremamente intensa. Secondo il "Panorama de l'industrie communautaire" del 1997(7), i produttori tessili della Comunità hanno dovuto fare fronte, da un lato, ad una domanda interna debole rispetto alla loro produzione e, dall'altro, alla concorrenza crescente dei paesi in via di sviluppo. Di conseguenza, la produzione e l'occupazione in questo settore sono diminuite. Tra il 1990 e il 1994, il volume della produzione è diminuito del 14 % a prezzi costanti. L'occupazione è diminuita del 21 % nel corso dello stesso periodo. Attualmente il settore si sta ristrutturando per rafforzare la sua competitività internazionale. Gli aiuti in causa sembrano dunque atti a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi intracomunitari nel settore tessile e di conseguenza costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. b) Misure relative alla "società" (21) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha presupposto che varie misure destinate a ripristinare la redditività economico-finanziaria del vecchio stabilimento di produzione di MCV fossero state sovvenzionate mediante fondi pubblici. Nel corso del procedimento è risultato che Core Placements aveva presentato un piano d'investimento. L'amministratore giudiziario di MCV ha quindi ceduto gli attivi dell'impresa a tale società. Successivamente alla dichiarazione di insolvenza dell'impresa destinata ad essere l'acquirente principale della produzione della "società", che doveva succedere a MCV, la stessa società Core Placements è stata posta in liquidazione giudiziaria con decisione del 21 ottobre 1999. Le autorità francesi hanno confermato che non era stata quindi accordata alcuna sovvenzione. In tali circostanze, non vi è più motivo per la Commissione di pronunciarsi. La compatibilità con l'articolo 87 del trattato CE degli aiuti accordati a MCV (22) La Francia ha indicato che gli aiuti in favore di MCV avrebbero potuto basarsi sul "piano tessile". Con decisione 97/811/CE(8), concernente gli aiuti accordati dalla Francia al settore tessile, dell'abbigliamento, del cuoio e della calzatura, la Commissione aveva ritenuto che le misure d'aiuto previste nel "piano tessile" non fossero compatibili con il trattato. Il ricorso per annullamento presentato dalla Francia è stato respinto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee(9). La Francia non ha comunicato alcun elemento indicante che erano stati adottati provvedimenti volti al recupero degli aiuti concessi a MCV. Al contrario, con lettera del 22 settembre 1999, ossia dopo la decisione negativa della Commissione concernente il regime di aiuti in questione, la Francia ha sostenuto che gli aiuti versati a MCV erano conformi al "piano tessile". La Commissione ha pertanto basato il suo esame sul presupposto che non fosse stata adottata alcuna misura volta al recupero degli aiuti. (23) Nella decisione del 21 aprile 1999 di avviare il procedimento, la Commissione ha basato la sua valutazione sul presupposto che l'aiuto fosse stato concesso su specifica base ad hoc. La Francia non ha contestato tale supposizione e si è limitata a citare le altre ipotesi su cui eventualmente poteva basarsi la misura. Pertanto, la Commissione non si pronuncia sull'applicazione ipotetica del regime di aiuto regionale "PAT". (24) Considerato quanto sopra, l'aiuto esigeva che fosse effettuata una notifica individuale e preliminare e la Francia non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. (25) L'articolo 87 del trattato CE prevede, ai paragrafi 2 e 3, varie deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti con il mercato comune. (26) Gli aiuti accordati a MCV, in quanto destinati a sostenere la ristrutturazione dell'impresa, non rientrano nella deroga di cui al paragrafo 2. In particolare, gli aiuti in questione: a) non presentano un carattere sociale e non sono concessi ai singoli consumatori; b) non sono destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, e c) non sono concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania. Inoltre, non sono concessi in una regione ammessa a beneficiare degli aiuti regionali in virtù delle deroghe di cui al paragrafo 3, lettera a). Infine, la deroga prevista al paragrafo 3, lettere b) e d), relativa a progetti di comune interesse europeo oppure destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, non è applicabile, né la Francia l'ha invocata. (27) Quanto alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, la Commissione fa presente che il punto 2 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(10) stabilisce che un singolo aiuto ad hoc concesso ad un'impresa può avere un'incidenza notevole sulla concorrenza nel mercato interessato, mentre i suoi effetti sullo sviluppo regionale rischiano di essere troppo limitati. La Commissione ritiene pertanto che simile aiuto non soddisfi le condizioni indicate negli orientamenti succitati. Di conseguenza, le deroghe di cui trattasi saranno concesse, in linea di massima, soltanto in favore di sistemi di aiuti plurisettoriali e aperti, in una determinata regione, a tutte le imprese dei settori interessati. La Francia non ha dimostrato che esiste un equilibrio tra le distorsioni della concorrenza derivanti dall'aiuto e i vantaggi che essa procura in termini di sviluppo di una regione svantaggiata. La deroga non è quindi applicabile. (28) Quanto alla prima parte della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, ossia gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, la Commissione ha basato la sua valutazione sul fatto che gli aiuti erano essenzialmente destinati a ristrutturare un'impresa in difficoltà. Gli aiuti sono stati concessi prima del 18 dicembre 1997, data della liquidazione di MCV. (29) Di conseguenza, la Commissione ha esaminato gli aiuti in base agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(11) del 1994 (in appresso gli "orientamenti"), conformemente a quanto stabilito al punto 7.5, lettera b) dei nuovi orientamenti(12) in materia del 1999. (30) MCV è situata a Bort-les-Orgues, in una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Conformemente al punto 3.2.3 degli orientamenti, il fatto che un'impresa in difficoltà sia situata in una regione assistita non giustifica, tuttavia, un'impostazione totalmente permissiva per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione. I criteri elencati al punto 3.2.2 valgono pertanto anche nel caso delle aree assistite, anche quando si tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale. In particolare, l'operazione di ristrutturazione dovrà avere come frutto la costituzione di un'attività economicamente redditizia che contribuisca all'autentico sviluppo della regione senza continuare a necessitare di aiuti. Contrariamente a tale esigenza, il sito di produzione di MCV, non potrebbe mai diventare un'impresa economicamente redditizia. A tutt'oggi, le società che dovevano rilevare la MCV non sono riuscite a ripristinarne la redditività e a loro volta hanno dovuto presentare istanza di fallimento. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la sopravvivenza del sito di produzione dipenda da aiuti ricorrenti. (31) Inoltre, in base al punto 3.2.2 degli orientamenti suddetti, gli aiuti alla ristrutturazione possono essere considerati compatibili con il mercato comune soltanto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) deve essere presentato e attuato un programma valido di ristrutturazione; tale piano deve permettere di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future; b) devono essere evitate distorsioni indebite della concorrenza; c) l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. (32) La Francia non ha comunicato alcun elemento attestante che le condizioni di cui sopra erano rispettate. Poiché non soddisfa le condizioni dei succitati orientamenti, non si può ritenere che la misura in questione contribuisca allo sviluppo di attività economiche senza incidere sugli scambi in misura contraria all'interesse comune. Dato quindi che nel caso di specie non è applicabile nemmeno la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), si applica pienamente il principio di divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1. (33) In caso d'incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa 70/72, confermata nelle sentenze di cui alle cause 310/85 e C-5/89(13), la Commissione deve ordinare allo Stato membro di procedere al recupero presso il beneficiario dell'ammontare di qualsiasi aiuto incompatibile accordato illegalmente(14). Tale misura è necessaria per ripristinare la situazione ex-ante, sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui il beneficiario dell'aiuto accordato in maniera abusiva abbia indebitamente beneficiato dalla data di erogazione dell'aiuto(15). Il recupero di un aiuto incompatibile e illegale è un obbligo imposto alla Commissione dal regolamento (CE) n. 659/1999. (34) L'aiuto deve essere restituito senza indugio e secondo le procedure della legislazione francese, sempreché permettano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. L'aiuto da recuperare include gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario, fino a quella del suo effettivo recupero. Tali interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale. V. CONCLUSIONI (35) Le misure di cui ha beneficiato MCV configurano aiuti che hanno falsato la concorrenza ed inciso sugli scambi ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) non è applicabile, non essendo soddisfatte le condizioni enunciate negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. L'aiuto è quindi incompatibile con il mercato comune. (36) La Commissione constata che la Francia ha illegalmente posto in esecuzione gli aiuti in causa in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. L'aiuto deve essere recuperato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aiuto di Stato concesso dalla Francia in favore dell'impresa Manufacture Corrézienne de Vêtements, per un importo di 15244902 EUR (100 milioni di FRF), è incompatibile con il mercato comune. Articolo 2 1. La Francia adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario gli aiuti di cui all'articolo 1 già illegalmente posti a sua disposizione. 2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, sempreché consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui sono stati posti a disposizione del beneficiario, fino a quella del loro effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale. Articolo 3 La Francia informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi. Articolo 4 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2000. Per la Commissione Pedro Solbes Mira Membro della Commissione (1) GU L 83 del 23.3.1999, pag. 1. (2) GU C 298 del 16.10.1999, pag. 11. (3) Cfr. nota a piè di pagina. (4) "Prime d'aménagement du territoire". (5) Société de financement pour la restructuration des industries de défense. (6) Decisione di messa in liquidazione del 18 dicembre 1997. (7) Pagine 4-9. (8) GU L 334 del 5.12.1997, pag. 25. (9) Sentenza del 5 ottobre 1999 nella causa C-215/97. (10) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9. (11) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12. (12) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2. (13) Sentenza del 24 febbraio 1987 nella causa 310/85, Deufil contro Commissione, Racc.1987, pag. 901 e del 20 settembre 1990 nella causa C-5/89, Commissione contro Germania, Racc.1990, parte I-3437. (14) Sentenza del 12 luglio 1973 nella causa 70/72, Commissione contro Germania, Racc.1973, pag. 813. (15) Sentenza del 24 febbraio 1987, succitata, e del 21 marzo 1990 nella causa C-142/87, Belgio contro Commissione, Racc.1990, parte I-959.