32000D0708

2000/708/CE: Decisione della Commissione, del 6 novembre 2000, che modifica per la terza volta la decisione 1999/507/CE relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia [notificata con il numero C(2000) 3178] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 16/11/2000 pag. 0041 - 0041


Decisione della Commissione

del 6 novembre 2000

che modifica per la terza volta la decisione 1999/507/CE relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia

[notificata con il numero C(2000) 3178]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/708/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 1999/507/CE(3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/6/CE(4), la Commissione ha adottato misure di protezione nei confornti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia, con riguardo, rispettivamente, alla malattia di Nipah e alla malattia di Hendra, prevedendo tra l'altro prove di laboratorio per cani e gatti destinati all'importazione nella Comunità.

(2) La malattia di Hendra, per la quale la legge australiana prevede l'obbligo di denuncia, non è stata notificata in Australia da quando è stata adottata la decisione 1999/507/CE. È pertanto necessario adattare alla situazione della malattia in Australia le disposizioni di tale decisione concernenti questo paese e in particolare occorre sopprimere il requisito delle prove di laboratorio per i gatti importati in provenienza dall'Australia.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 1999/507/CE è modificato come segue:

1) Al paragrafo 2 è soppresso il secondo trattino.

2) È aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai gatti in transito che rimangono entro il perimetro di un aeroporto internazionale."

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

(3) GU L 194 del 27.7.1999, pag. 66.

(4) GU L 3 del 6.1.2000, pag. 29.