2000/708/CE: Decisione della Commissione, del 6 novembre 2000, che modifica per la terza volta la decisione 1999/507/CE relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia [notificata con il numero C(2000) 3178] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 289 del 16/11/2000 pag. 0041 - 0041
Decisione della Commissione del 6 novembre 2000 che modifica per la terza volta la decisione 1999/507/CE relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia [notificata con il numero C(2000) 3178] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/708/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 1999/507/CE(3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/6/CE(4), la Commissione ha adottato misure di protezione nei confornti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia, con riguardo, rispettivamente, alla malattia di Nipah e alla malattia di Hendra, prevedendo tra l'altro prove di laboratorio per cani e gatti destinati all'importazione nella Comunità. (2) La malattia di Hendra, per la quale la legge australiana prevede l'obbligo di denuncia, non è stata notificata in Australia da quando è stata adottata la decisione 1999/507/CE. È pertanto necessario adattare alla situazione della malattia in Australia le disposizioni di tale decisione concernenti questo paese e in particolare occorre sopprimere il requisito delle prove di laboratorio per i gatti importati in provenienza dall'Australia. (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 3 della decisione 1999/507/CE è modificato come segue: 1) Al paragrafo 2 è soppresso il secondo trattino. 2) È aggiunto il paragrafo 3 seguente: "3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai gatti in transito che rimangono entro il perimetro di un aeroporto internazionale." Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. (2) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1. (3) GU L 194 del 27.7.1999, pag. 66. (4) GU L 3 del 6.1.2000, pag. 29.