2000/707/CE: Decisione della Commissione, del 6 novembre 2000, relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per la costituzione in Francia, in Italia e nel Regno Unito di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro l'afta epizootica e recante modifica della decisione 2000/112/CE [notificata con il numero C(2000) 3175]
Gazzetta ufficiale n. L 289 del 16/11/2000 pag. 0038 - 0040
Decisione della Commissione del 6 novembre 2000 relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per la costituzione in Francia, in Italia e nel Regno Unito di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro l'afta epizootica e recante modifica della decisione 2000/112/CE [notificata con il numero C(2000) 3175] (2000/707/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999(2), in particolare l'articolo 14, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica(3), modificata da ultimo dalla decisione 1999/762/CE(4), la costituzione di banche di antigene rientra nell'azione della Comunità volta ad istituire riserve comunitarie di vaccino contro l'afta epizootica. (2) All'articolo 3 della decisione succitata sono designati come banche di antigene per la conservazione delle riserve comunitarie il Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'étude vétérinaires et alimentaires di Lione (Francia), l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia (Italia) e viene fissata la procedura di designazione, attraverso decisione della Commissione, di altri stabilimenti come banche di antigene. (3) Con decisione 2000/111/CE(5) la Commissione ha costituito presso Merial SAS di Pirbright (Regno Unito) una terza banca di antigene e ha previsto disposizioni per il trasferimento di antigeni dai locali di una banca cui è stata revocata la designazione. Il contributo finanziario della Comunità per il 2000 è oggetto del contratto sul trasferimento e la conservazione di antigeni concluso tra la Commissione e Merial SAS in conformità con detta decisione. (4) La decisione 2000/112/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che ripartisce tra le banche di antigene le riserve di antigene costituite nell'ambito dell'azione comunitaria relativa alle riserve di vaccini antiaftosi e che modifica le decisioni 93/590/CEE e 97/348/CEE(6) relativamente al sito di conservazione delle quantità e dei tipi di antigene si applica dal 1o febbraio 2000. Tuttavia, il trasferimento degli antigeni dal Pirbright Institute for Animal Health a Merial SAS di Pirbright è stato rimandato per ragioni tecniche e, di conseguenza, il Pirbright Institute for Animal Health ha continuato a prestare servizio per la Comunità come banca di antigene fino al completamento del trasferimento il 28 giugno 2000. (5) I compiti e le funzioni delle banche di antigene sono definiti all'articolo 4 della decisione 91/666/CEE e l'aiuto finanziario della Comunità deve essere subordinato all'adempimento di detti compiti e funzioni. (6) Occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità per le banche che prestano servizio per la Comunità, in modo da consentire loro di esercitare detti compiti e funzioni nel corso del 2000. (7) Per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità può essere concesso per un periodo di un anno. (8) A fini del controllo finanziario, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999. (9) La decisione 2000/112/CE deve essere modificata per tenere conto del ritardo registrato nel trasferimento di antigene dal Pirbright Institute for Animal Health a Merial SAS di Pirbright (Regno Unito). (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La Comunità concede alla Francia un aiuto finanziario per la costituzione di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccino contro l'afta epizootica. 2. Il Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'étude vétérinaires et alimentaires di Lione (Francia) è incaricato di detenere le scorte di antigene di cui al paragrafo 1. È d'applicazione il disposto dell'articolo 4 della decisione 91/666/CEE. 3. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 30000 euro per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2000. Articolo 2 1. La Comunità concede un aiuto finanziario all'Italia per la costituzione di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccino contro l'afta epizootica. 2. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia (Italia) è incaricato di detenere le scorte di antigene di cui al paragrafo 1. È d'applicazione il disposto dell'articolo 4 della decisione 91/666/CEE del Consiglio. 3. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 30000 euro per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2000. Articolo 3 1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per la costituzione di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccino contro l'afta epizootica. 2. L'Institute for Animal Health di Pirbright (Regno Unito) è incaricato di detenere le scorte di antigene di cui al paragrafo 1. È d'applicazione il disposto dell'articolo 4 della decisione 91/666/CEE del Consiglio. 3. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 15000 euro per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2000. Articolo 4 1. L'aiuto finanziario della Comunità di cui al paragrafo 3 degli articoli 1, 2, e 3 è corrisposto previa presentazione, da parte dello Stato membro interessato, dei documenti giustificativi che provano l'effettivo espletamento dei compiti previsti. 2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 devono essere trasmessi alla Commissione anteriormente al 1o marzo 2001. Tali documenti devono includere a) informazioni tecniche concernenti: - il quantitativo e il tipo delle scorte di antigene (registro delle scorte), - il materiale utilizzato per la conservazione delle scorte (tipo, numero e capacità dei contenitori), - i sistemi di sicurezza in loco (controllo della temperatura, dispositivi antifurto), - le polizze assicurative (incendio, incidenti); b) informazioni finanziarie (completare la tabella riportata in allegato). Articolo 5 Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune si applicano mutatis mutandis. Articolo 6 All'articolo 3 della decisione 2000/112/CE, la data "1o febbraio 2000" è sostituita dalla data "1o luglio 2000". Articolo 7 Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. (3) GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21. (4) GU L 301 del 24.11.1999, pag. 6. (5) GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 19. (6) GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 21. ALLEGATO >PIC FILE= "L_2000289IT.004002.EPS">