32000D0648

2000/648/CE: Decisione della Commissione, del 21 giugno 2000, concernente l'aiuto di Stato previsto dall'Italia a favore della società Siciliana Acque Minerali Srl [notificata con il numero C(2000) 1730] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 25/10/2000 pag. 0036 - 0040


Decisione della Commissione

del 21 giugno 2000

concernente l'aiuto di Stato previsto dall'Italia a favore della società Siciliana Acque Minerali Srl

[notificata con il numero C(2000) 1730]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/648/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 10 e l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(1),

vista la comunicazione della Commissione agli Stati membri concernente i trasferimenti di fondi alle imprese pubbliche(2),

visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(3),

vista la decisione del 3 giugno 1999(4) mediante la quale la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei confronti dell'aiuto C 34/99 ed ha ingiunto all'Italia di fornirle tutte le informazioni necessarie entro il termine di un mese,

dopo aver invitato gli interessati a presentarle le loro osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 19 agosto 1997 della Rappresentanza permanente, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, un progetto di aiuto della Regione Sicilia destinato al ripianamento delle perdite di bilancio della società Siciliana Acque Minerali Srl (in appresso SAM), la cui base giuridica è costituita dall'articolo 19 della legge regionale n. 46 del 24 dicembre 1997, recante disposizioni in materia di disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e di turismo in Sicilia. Tenuto unicamente conto del fatto che detto articolo è subordinato, grazie alla clausola prevista all'articolo 22 della succitata legge n. 46/97, alla preventiva approvazione della Commissione ai sensi degli articoli 87 e seguenti del trattato, la misura in questione è stata iscritta nel registro degli aiuti notificati con il numero N 576/97.

(2) Con lettera del 3 giugno 1999, SG(99)D/4000, la Commissione ha informato l'Italia della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto suddetto, considerato, da un lato, che la ricapitalizzazione in favore della società SAM poteva comportare elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato e, dall'altro, che, dato il numero estremamente esiguo di informazioni ricevute, era necessario che la Commissione ingiungesse alle autorità italiane di fornirle, entro un mese, tutti i documenti ed i dati utili per valutare la compatibilità della misura, ivi inclusi, se del caso, un piano di ristrutturazione nonché una nota che illustrasse dettagliatamente la procedura seguita per un'eventuale cessione della società SAM.

(3) Mediante tale decisione, la Commissione aveva inoltre informato le autorità italiane quanto al fatto che, in assenza di tale documentazione, avrebbe adottato una decisione sulla base degli elementi in suo possesso.

(4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(5). La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni sulla misura in questione nel termine di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione.

(5) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni al riguardo né da parte di terzi interessati, né da parte delle autorità italiane.

II. DESCRIZIONE

(6) L'articolo 19 della legge regionale n. 46/97 autorizza l'assessore per il Turismo, le Comunicazioni ed i Trasporti della Regione Sicilia a concedere una sovvenzione a fondo perduto in favore dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale (istituzione pubblica costituita mediante decreto del presidente della Regione Sicilia n. 12 del 30 dicembre 1954), al fine di ricapitalizzare la società Siciliana Acque Minerali Srl, controllata dalla succitata Azienda Autonoma.

(7) L'ammontare della sovvenzione prevista è di 3000 milioni di ITL (1,5 milioni di EUR).

(8) Il beneficiario finale dell'aiuto è la SAM, società specializzata nella gestione di stabilimenti industriali di imbottigliamento e di distribuzione di acque minerali e di bevande. La SAM è stata costituita nel 1993 mediante l'apporto del 95 % del capitale da parte dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale e del 5 % da soci privati. Al momento della sua costituzione la società contava 30 dipendenti. Alla data del 31 dicembre 1996, il suo organico era di 26 unità. Nel 1996 il suo fatturato è stato di 3859 milioni di ITL (circa 2 milioni di EUR), con una perdita di 710 milioni di ITL (362000 EUR), di cui 500 milioni di ITL imputabili alla gestione ordinaria dell'impresa e 210 milioni di ITL a quella finanziaria. Tale perdita, che equivaleva al 18 % del fatturato e che faceva seguito ad altre perdite ingenti registrate in occasione dei precedenti esercizi (1922 milioni di ITL nel 1995, 1075 milioni di ITL nel 1994, 376 milioni di ITL nel 1993), ha provocato una situazione talmente critica che al 31 dicembre 1996 i fondi della società erano diventati negativi, pari a - 2584 milioni di ITL (- 1,3 milioni di EUR).

(9) Ai sensi del succitato articolo 19 della legge regionale n. 46/97, l'aiuto in oggetto è destinato a ripianare le perdite e a ricostituire i fondi della società SAM al fine di permetterne la privatizzazione.

(10) Il mercato dell'imbottigliamento e della distribuzione di acque minerali e di bevande, principale attività della società SAM, è un mercato sul quale sono in concorrenza società di tutta la Comunità europea. Infatti, dai dati disponibili(6), i principali produttori si situano in Francia, nel Regno Unito, in Italia ed in Spagna. Più precisamente, nel 1998 le esportazioni intracomunitarie di bevande sono ammontate a circa 13 miliardi di EUR, di cui 4485957000 EUR dalla Francia, 1983600000 EUR dal Regno Unito, 1699926000 EUR dall'Italia e 1159648000 EUR dalla Spagna(7).

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(11) Nessun terzo interessato ha presentato osservazioni in seguito alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, della decisione della Commissione di avviare il procedimento(8).

IV. COMMENTI DELL'ITALIA

(12) Neppure le autorità italiane hanno formulato commenti, né risposto all'ingiunzione di fornire informazioni contenuta nella decisione della Commissione di avviare il procedimento.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(13) Per quanto riguarda l'esistenza dell'aiuto, poiché si tratta di un'iniezione di capitale da parte dei poteri pubblici ad un'impresa già appartenente allo Stato, la misura deve essere valutata in base al "principio dell'investitore operante in economia di mercato" quale indicato nella comunicazione della Commissione agli Stati membri concernente i trasferimenti di fondi alle imprese pubbliche(9).

(14) Infatti la società SAM è un'impresa pubblica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche(10), modificata dalle direttive 85/413/CEE(11) e 93/84/CEE(12). In base a detto articolo, per impresa pubblica si intende ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante. L'influenza dominante è presunta, tra l'altro, ai sensi del secondo comma del succitato articolo 2, qualora i poteri pubblici, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa. È questo indubbiamente il caso della società SAM, il cui capitale è detenuto al 95 % dall'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale, istituzione pubblica della Regione Sicilia.

(15) È chiaro che in determinate circostanze le imprese pubbliche possono trarre vantaggio dalla natura del loro rapporto particolare con le autorità pubbliche. Di conseguenza, "al fine di assicurare il rispetto del principio di parità di trattamento, l'aiuto deve essere valutato come corrispondente alla differenza tra le condizioni alle quali lo Stato ha assegnato i fondi all'impresa pubblica e le condizioni alle quali un investitore privato, operante secondo la logica di un investitore in condizioni normali di economia di mercato, avrebbe accettato di finanziare un'impresa privata" ("principio dell'investitore in economia di mercato" di cui al punto 11 della comunicazione della Commissione agli Stati membri concernente i trasferimenti di fondi alle imprese pubbliche).

(16) Orbene, da un lato, dalle informazioni in possesso della Commissione risulta che nel 1996, vale a dire al momento della decisione relativa alla sua ricapitalizzazione, la società SAM era caratterizzata da una situazione finanziaria particolarmente deteriorata, quale risulta dal livello delle perdite e dall'erosione dei fondi di cui è menzione al considerando 8 della presente decisione; d'altro lato, alla Commissione non è stato sottoposto alcun elemento atto a dimostrare che detta ricapitalizzazione, pari ad una somma di 3000 milioni di ITL, aveva una prospettiva di redditività tale da coprire il costo del capitale per cui un investitore privato sarebbe stato disposto ad effettuare l'investimento in vista di una remunerazione soddisfacente del capitale investito. Pertanto, dato che non è conforme al principio dell'investitore operante in economia di mercato, l'iniezione di capitale in favore della società SAM costituisce un aiuto di Stato.

(17) In effetti, l'aiuto può falsare o minacciare di falsare la concorrenza in quanto permette alla società SAM di rafforzare la sua posizione sul mercato a danno dei concorrenti. L'aiuto può anche incidere sugli scambi intracomunitari giacché, secondo i dati disponibili (cfr. considerando 10), il mercato dell'imbottigliamento e della distribuzione delle acque minerali e di bevande è caratterizzato da una intensa concorrenza tra gli operatori economici della Comunità. Peraltro, nell'ambito del procedimento formale di indagine, le autorità italiane non hanno contestato l'affermazione della Commissione secondo la quale, senza l'operazione di ricapitalizzazione, la SAM avrebbe dovuto essere posta in liquidazione, liberando in tal modo quote di mercato oppure permettendo ad un certo numero di suoi concorrenti comunitari di candidarsi all'acquisto di attività.

(18) Quanto alla legittimità dell'aiuto, si deve sottolineare che la misura è stata mantenuta nel registro degli aiuti notificati unicamente tenuto conto del fatto che, grazie alla disposizione di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 46/1997, l'articolo 19 è subordinato all'autorizzazione preventiva della Commissione ai sensi dell'articolo 87 e seguenti del trattato. Alla Commissione non è stata fornita alcuna informazione univoca secondo cui l'aiuto non sarebbe stato erogato. La Commissione deve dunque ritenere che le disposizioni del trattato siano state rispettate, ma non può escludere che l'aiuto sia stato illegittimamente posto in essere. Infatti, in base alle informazioni disponibili, la società SAM risulta ancora attiva alla data della presente decisione.

(19) Quanto all'analisi della compatibilità, la Commissione ritiene che poiché non si tratta, nel caso di specie, di un aiuto a carattere sociale concesso ai singoli consumatori, né di un aiuto destinato ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, non sono applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettere a) e b). Poiché non si tratta neppure di un aiuto destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né di un aiuto destinato a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, non può essere presa in considerazione la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Inoltre, data la sua natura, la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), nel caso di specie non è pertinente. Infine, poiché non si tratta di un aiuto destinato a favorire lo sviluppo economico della Regione Sicilia, che invece di per sé è ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), l'unica deroga che poteva essere presa in considerazione, conformemente a quanto esposto nella decisione di avvio del procedimento formale di indagine, è quella prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), per l'aspetto non regionale. In particolare, vista la natura dell'aiuto, occorrerà analizzare la compatibilità della misura in esame con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà(13), in cui si tiene comunque conto delle esigenze di sviluppo nelle regioni assistite.

(20) Infatti la società SAM può essere definita come un'"impresa in difficoltà", incapace di riprendersi con le risorse di cui dispone ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione. Tuttavia, i pochi elementi in possesso della Commissione non le permettono di stabilire se l'iniezione di capitale prevista dalla Regione Sicilia in favore della società SAM possa essere qualificata come aiuto al salvataggio oppure aiuto alla ristrutturazione compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(21) Per potere essere autorizzata dalla Commissione a titolo di aiuto al salvataggio idoneo a sostenere temporaneamente l'impresa in difficoltà, la ricapitalizzazione della società SAM avrebbe dovuto soddisfare l'insieme delle seguenti condizioni:

a) consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di crediti rimborsabili gravati da un tasso di interesse equivalente a quello di mercato;

b) limitarsi nel suo ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività;

c) essere versata soltanto per il periodo necessario (di regola non più di sei mesi) alla definizione delle misure di risanamento necessarie e realizzabili;

d) essere motivata da acute difficoltà sociali e non avere effetti negativi ingiustificati sulla situazione industriale in altri Stati membri [cfr. punto 3.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione(14)].

A questo proposito, da un lato, il fatto stesso che l'iniezione di capitale in favore della SAM sia stata prevista sotto forma di contributo a fondo perduto, in violazione della condizione di cui alla lettera a), dall'altro, la mancanza di informazioni in grado di comprovare il soddisfacimento delle altre condizioni, non permettono alla Commissione di concludere che l'aiuto in oggetto sia compatibile con il mercato comune a titolo di aiuto al salvataggio.

(22) Per poter essere autorizzata dalla Commissione a titolo di aiuto alla ristrutturazione, volto a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa mediante la riorganizzazione, razionalizzazione o diversificazione delle sue attività, la ricapitalizzazione in favore della società SAM e la sua privatizzazione, prevista dalla legge regionale n. 46/97, avrebbero dovuto soddisfare l'insieme delle seguenti condizioni generali:

a) essere legate ad un piano di ristrutturazione idoneo a permettere di ripristinare, entro un termine ragionevole, la redditività economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa;

b) essere legate a misure atte a permettere di attenuare, nella misura del possibile, le conseguenze negative per i concorrenti;

c) essere limitate, in termini di importo e di intensità, al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione;

d) essere accompagnate dalla piena attuazione del programma di ristrutturazione, nonché dall'osservanza delle condizioni stabilite;

e) comportare l'impegno, da parte dello Stato membro, di presentare annualmente una relazione alla Commissione onde permetterle di controllare l'attuazione, l'avanzamento ed il successo del piano di ristrutturazione [cfr. punto 3.2 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione(15)].

A questo proposito occorre sottolineare che, nonostante l'ingiunzione di fornire informazioni di cui alla decisione di avvio del procedimento del 3 giugno 1999, alla Commissione non è stato trasmesso alcun piano di ristrutturazione della società SAM né alcun altro elemento atto a giustificarne la ricapitalizzazione. Di conseguenza, tenuto conto anche della mancanza di informazioni in relazione all'osservanza delle altre condizioni, la Commissione non può neppure concludere che l'aiuto in oggetto sia compatibile con il mercato comune a titolo di aiuto alla ristrutturazione.

(23) Quanto alla possibile procedura di cessione di cui alla decisione della Commissione del 3 giugno 1999 e che avrebbe potuto svolgersi nel quadro della privatizzazione della SAM, quale prevista all'articolo 19 della legge regionale n. 46/97, nessun elemento in possesso della Commissione permette attualmente di stabilire se essa abbia avuto luogo. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di stabilire se i criteri generali in materia di vendita di imprese pubbliche, in base ai quali essa presume l'esistenza o meno di un aiuto(16), siano stati seguiti nel caso dell'eventuale cessione della società SAM. La presente decisione non pregiudica quindi la posizione che la Commissione potrà adottare in materia, nel quadro di un'eventuale privatizzazione di detta società.

(24) Per concludere, si deve constatare che le autorità italiane, omettendo di fornire le informazioni necessarie all'analisi del caso in oggetto, non hanno adempiuto al loro dovere di prestare leale collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato CE.

VI. CONCLUSIONI

(25) La Commissione

- constata che l'Italia ha omesso di conformarsi all'ingiunzione di fornire informazioni e che di conseguenza, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 659/1999, la presente decisione deve essere adottata sulla base delle informazioni disponibili,

- conclude su tale base che, non potendo beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, l'aiuto in questione è incompatibile con il mercato comune e non può per tale motivo esser posto in essere,

- conclude che, qualora sia stato posto in essere nonostante la disposizione sospensiva di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 46/97, l'aiuto dovrebbe essere recuperato. Tale recupero è necessario per ristabilire la situazione anteriore, sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui il destinatario dell'aiuto ha illegittimamente beneficiato sin dal giorno della sua erogazione abusiva. Il recupero di un aiuto incompatibile ed illegittimo è previsto dal regolamento (CE) n. 659/1999. Il rimborso di tale aiuto deve aver luogo senza indugio e conformemente alle procedure di diritto nazionale, purché esse ne permettano l'esecuzione immediata ed effettiva. L'aiuto da recuperare è produttivo di interessi dalla data in cui è stato posto a disposizione dei beneficiari fino alla data di effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati in base al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'aiuto di Stato che l'Italia intende concedere alla società Siciliana Acque Minerali Srl per un ammontare di 3000 milioni di ITL è incompatibile con il mercato comune.

2. L'aiuto non può essere posto in essere.

Articolo 2

L'Italia informa la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

1. Qualora l'aiuto fosse già stato illegittimamente concesso, l'Italia adotta tutte le misure necessarie per recuperarlo presso i beneficiari.

2. Il recupero ha luogo senza indugio, conformemente alle procedure di diritto nazionale ed in modo da consentire l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare è produttivo di interessi dalla data in cui è stato posto a disposizione dei beneficiari fino alla data di effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati in base al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2000.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2) GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3.

(3) Cfr. punto 98 dei nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2), il quale stabilisce che gli aiuti a favore di PMI notificati prima del 30 aprile 2000 saranno valutati in base agli orientamenti precedentemente in vigore (GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12).

(4) GU C 365 del 18.12.1999, pag. 3.

(5) Cfr. nota 4.

(6) Cfr. Commissione europea, Panorama de l'industrie communautaire, 1997, 3-146, dati 1994.

(7) Cfr. Comext2, dati EUROSTAT 1999.

(8) Cfr. nota 4.

(9) Cfr. nota 2.

(10) GU L 195 del 29.7.1980.

(11) GU L 229 del 28.8.1985, pag. 20.

(12) GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16.

(13) Cfr. nota 3.

(14) Cfr. nota 3.

(15) Cfr. nota 3.

(16) La decisione della Commissione del 3 giugno 1999 (cfr. nota 4) implicitamente rinvia alla lettera del 14 luglio 1993 indirizzata dal direttore generale della Concorrenza alle autorità francesi; tali criteri sono stati successivamente ribaditi dalla Commissione nella sua XXIII relazione sulla politica di concorrenza.