32000D0557

2000/557/CE: Decisione della Commissione, del 7 settembre 2000, recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità [notificata con il numero C(2000) 2497] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 235 del 19/09/2000 pag. 0030 - 0030


Decisione della Commissione

del 7 settembre 2000

recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità

[notificata con il numero C(2000) 2497]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/557/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina(1), modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 92/452/CEE della Commissione(2), modificata da ultimo dalla decisione 2000/344/CE(3), stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità.

(2) I competenti servizi veterinari dell'Australia hanno trasmesso una richiesta di modifica dell'elenco dei gruppi ufficialmente riconosciuti nel loro territorio ai fini dell'esportazione di embrioni di animali domestici della specie bovina verso la Comunità. Occorre pertanto modificare l'elenco suddetto dei gruppi riconosciuti. La Commissione ha ricevuto garanzie per quanto riguarda la conformità di tali gruppi con i requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva 89/556/CEE.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato alla decisione 92/452/CEE, nell'elenco dell'Australia è aggiunto il seguente gruppo:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

(2) GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40.

(3) GU L 119 del 20.5.2000, pag. 38.