32000D0523

2000/523/CE: Decisione della Commissione, del 10 agosto 2000, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Croazia, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Iugoslavia, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia e chiude il procedimento antidumping per le importazioni originarie della Croazia e della Repubblica federale di Iugoslavia [notificata con il numero C(2000) 2452]

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 18/08/2000 pag. 0053 - 0054


Decisione della Commissione

del 10 agosto 2000

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Croazia, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Iugoslavia, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia e chiude il procedimento antidumping per le importazioni originarie della Croazia e della Repubblica federale di Iugoslavia

[notificata con il numero C(2000) 2452]

(2000/523/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98(2), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Con il regolamento (CE) n. 449/2000(3), la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia, mentre non è stato istituito alcun dazio sulle importazioni originarie della Croazia e della Repubblica federale di Iugoslavia, le cui quote di mercato sono risultate minime, e ha accettato l'impegno di prezzo proposto dal produttore esportatore della Repubblica ceca.

(2) Dopo l'adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. Le risultanze e le conclusioni definitive dell'inchiesta figurano nel regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio(4) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia.

(3) L'inchiesta ha confermato le conclusioni provvisorie in materia di dumping e pregiudizio relative alle importazioni originarie del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia.

B. IMPEGNI

(4) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori, l'unico produttore esportatore coreano che ha collaborato e uno dei produttori esportatori tailandesi hanno offerto impegni sul prezzo accettabili [cfr. articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96].

(5) In base a tali impegni, i produttori esportatori in questione hanno proposto di praticare prezzi minimi ai loro clienti non collegati.

(6) La Commissione ritiene che gli impegni offerti dai produttori esportatori interessati possano essere accettati in quanto eliminano l'effetto pregiudizievole del dumping grazie a prezzi minimi fissati per ciascun tipo di prodotto e ad un dazio ad valorem istituito per i tipi non esportati nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, grazie alle relazioni periodiche e dettagliate che le società si sono impegnate a fornire, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Infine, vista la struttura delle vendite di questi produttori esportatori, la Commissione giudica minimi i rischi di elusione degli impegni.

(7) Per garantire il rispetto e un controllo efficace degli impegni, al momento della richiesta di immissione in libera pratica ai sensi degli impegni assunti, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali competenti per gli Stati membri di una fattura valida corrispondente all'impegno, rilasciata dai produttori esportatori i cui impegni siano stati accettati e contenente le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1784/2000. Se la fattura non viene presentata o non corrisponde al prodotto presentato ai servizi doganali, deve essere riscossa l'aliquota corrispondente del dazio antidumping onde evitare l'elusione degli impegni.

(8) In caso di violazione o revoca di un impegno, o se c'è motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato, può essere istituito un dazio antidumping provvisorio o definitivo, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.

C. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(9) Per quanto riguarda la Croazia e la Repubblica federale di Iugoslavia, i volumi delle importazioni originarie dei due paesi sono stati considerati trascurabili, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Pertanto, è opportuno chiudere il procedimento relativo alle importazioni originarie di questi due paesi,

DECIDE:

Articolo 1

Gli impegni offerti dai produttori indicati qui di seguito, in relazione al procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Croazia, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Iugoslavia, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia, sono accettati.

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

È chiuso il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari della Croazia e della Repubblica federale di Iugoslavia.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2000.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

(3) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 3.

(4) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.