32000D0440

2000/440/CE: Decisione della Commissione, del 30 giugno 2000, relativo ad un progetto di regolamento del Regno dei Paesi Bassi sulla denominazione e l'etichettatura di gazzose e bevande analcoliche [notificata con il numero C(2000) 1700] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 15/07/2000 pag. 0048 - 0049


Decisione della Commissione

del 30 giugno 2000

relativo ad un progetto di regolamento del Regno dei Paesi Bassi sulla denominazione e l'etichettatura di gazzose e bevande analcoliche

[notificata con il numero C(2000) 1700]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/440/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 79/112/CEE, le autorità olandesi hanno notificato alla Commissione un progetto di regolamento contenente disposizioni specifiche in materia di etichettatura delle bevande analcoliche.

(2) In applicazione dell'articolo II, punto B, del suddetto progetto di regolamento, l'etichettatura delle bevande analcoliche contenenti da un minimo di 150 mg/l di caffeina ad un massimo di 350 mg/l dovrebbe recare la seguente dicitura: "contiene da 150 a 350 mg/l di caffeina, pari a 2-4 tazze di caffè".

(3) Conformemente al disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 79/112/CEE, la Commissione ha consultato gli altri Stati membri nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari.

(4) Gli Stati membri e la Commissione hanno riconosciuto l'importanza di informare il consumatore della presenza di talune sostanze nei prodotti alimentari, mediante un'avvertenza specifica riportata sull'etichetta, qualora sia noto che la consumazione eccessiva di tali sostanze può produrre effetti indesiderati sulla salute di alcune persone. La caffeina è appunto una di queste sostanze.

(5) In tali circostanze è opportuno introdurre l'obbligo di evidenziare, sull'etichettatura dei prodotti in oggetto, la presenza di determinate sostanze mediante un'avvertenza esplicita che non rischi di passare inosservata da parte dei consumatori.

(6) Tuttavia, un simile provvedimento applicato unilateralmente dai Paesi Bassi in riferimento alla caffeina introdurrebbe un ostacolo agli scambi intracomunitari. Inoltre, il riferimento ad un equivalente espresso in numero di tazze di caffè appare impreciso e ambiguo e si presta ad essere frainteso dai consumatori.

(7) Le suddette constatazioni hanno indotto la Commissione ad emettere un parere contrario conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 79/112/CEE.

(8) La migliore soluzione al problema sollevato dal progetto di regolamento dei Paesi Bassi consiste nell'elaborare un provvedimento comunitario in materia di etichettatura. La Commissione si adopererà per giungere a tale soluzione entro i termini previsti dall'articolo 1 della presente decisione.

(9) È dunque opportuno differire, per un adeguato lasso di tempo, qualunque iniziativa nazionale in questo settore.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi è tenuto a differire, per un periodo di dodici mesi dalla notifica della presente decisione, l'adozione della parte del progetto di regolamento che riguarda le disposizioni in materia di etichettatura volte ad introdurre l'obbligo di aggiungere la dicitura "contiene da 150 a 350 mg/l di caffeina, pari a 2-4 tazze di caffè" sull'etichetta delle bevande analcoliche contenenti caffeina.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1.

(2) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21.