32000D0434

2000/434/CE: Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2000, che autorizza il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 12/07/2000 pag. 0023 - 0023


Decisione del Consiglio

del 29 giugno 2000

che autorizza il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(2000/434/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni delle accise in base a considerazioni politiche specifiche.

(2) Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di esentare dalle accise l'acqua contenuta nell'emulsione acqua/diesel (un sostituto del gasolio per autotrazione) a decorrere dal 1o settembre 2000.

(3) L'attuale legislazione del Regno Unito, come pure l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/81/CEE, equiparano il contenuto in acqua di tale carburante ad un additivo e lo assoggettano, di conseguenza, all'accisa. Il contenuto in acqua dell'emulsione acqua/diesel non è utilizzato come carburante ma piuttosto come coadiuvante della combustione, che permette una diminuzione della temperatura di combustione e della formazione di ossido di azoto. Il Regno Unito desidera esentare dall'imposta l'acqua contenuta in tale emulsione.

(4) Gli altri Stati membri sono stati informati di tale domanda.

(5) La Commissione e gli Stati membri ammettono che l'applicazione di un'esenzione dalle accise sull'acqua contenuta nelle emulsioni acqua/diesel non provocherà distorsioni delle condizioni di concorrenza né ostacolerà il buon funzionamento del mercato interno.

(6) La presente decisione non pregiudica l'esito di procedimenti in materia di aiuti di Stato avviati a norma degli articoli 87 e 88 del trattato.

(7) La Commissione riesamina regolarmente le esenzioni e le riduzioni delle accise per verificare che esse siano compatibili con il funzionamento del mercato interno o con la politica della Comunità in materia di protezione dell'ambiente.

(8) Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ha chiesto l'autorizzazione ad esentare dalle accise l'acqua contenuta nell'emulsione acqua/diesel a decorrere dal 1o settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2002.

(9) Sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio riesaminerà la presente domanda entro il 31 dicembre 2002, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è autorizzato ad applicare un'aliquota di accisa differenziata alle emulsioni acqua/diesel a decorrere dal 1o settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2002, a condizione che tale aliquota differenziata sia conforme agli obblighi stabiliti nella direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali(2), e in particolare alle aliquote minime previste all'articolo 5 di detta direttiva.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Arcanjo

(1) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

(2) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE.