32000D0413

2000/413/CE: Decisione della Commissione, del 15 giugno 2000, che modifica la decisione 98/94/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta [notificata con il numero C(2000) 1593] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 28/06/2000 pag. 0063 - 0063


Decisione della Commissione

del 15 giugno 2000

che modifica la decisione 98/94/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta

[notificata con il numero C(2000) 1593]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/413/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92 le condizioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definite per gruppi di prodotti.

(2) Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento le proprietà ecologiche di un prodotto devono essere valutate in rapporto a criteri specifici definiti per ciascun gruppo di prodotti.

(3) Con la decisione 98/94/CE(2) la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta che, ai sensi dell'articolo 3 della suddetta decisione, hanno validità fino al 31 dicembre 2000.

(4) Per tale gruppo di prodotti sono stati assegnati diversi marchi comunitari di qualità ecologica.

(5) È opportuno prorogare di un anno il periodo di validità della definizione del gruppo dei prodotti e dei criteri ecologici senza apportare modifiche, al fine di consentire che sia portata a termine la revisione del gruppo di prodotti.

(6) In conformità dell'articolo 6, del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati, riuniti a tal fine in un forum consultivo.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 7, del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3, della decisione 98/94/CE della Commissione è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici specifici restano in vigore dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2001".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2000.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 99 dell'11.4.1992, pag. 1.

(2) GU L 19 del 24.1.1998, pag. 77.