2000/373/CE: Decisione della Commissione, del 26 maggio 2000, concernente la richiesta della Francia di mantenere, in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva «R&TTE») un requisito di apparecchiature terminali di telecomunicazione destinate ad assicurare il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata di France Telecom [notificata con il numero C(2000) 1390] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 135 del 08/06/2000 pag. 0025 - 0026
Decisione della Commissione del 26 maggio 2000 concernente la richiesta della Francia di mantenere, in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva "R& TTE") un requisito di apparecchiature terminali di telecomunicazione destinate ad assicurare il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata di France Telecom [notificata con il numero C(2000) 1390] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/373/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità(1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La direttiva 1999/5/CE stabilisce un quadro regolamentare per l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio nella Comunità di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione. Gli Stati membri devono applicare tali disposizioni e assicurare in particolare che le apparecchiature rispettino i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 a decorrere dall'8 aprile 2000. Oltre ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere di continuare, per un periodo massimo di 30 mesi a decorrere da tale data, di esigere che le apparecchiature terminali di telecomunicazione non possano provocare un deterioramento inaccettabile di un servizio di telefonia vocale accessibile nel quadro del servizio universale definito dalla direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2). (2) La Francia ha richiesto con lettera del 18 ottobre 1999 di applicare l'articolo 18, paragrafo 3, per l'intero periodo di 30 mesi per le apparecchiature terminali che devono essere collegate alla rete di France Telecom. Il principale motivo di tale richiesta risiede nel fatto che circa il 22,2 % delle linee supplementari della rete analogica di France Telecom che offrono il servizio di telefonia vocale non sono attrezzate per limitare il consumo di corrente dei terminali. Le schede d'interfaccia della rete nonché le apparecchiature terminali collegate a tali linee supplementari rischiano di deteriorarsi più rapidamente in seguito a surriscaldamento se i terminali non limitano la corrente utilizzata. Si ritiene pertanto che in Francia sussista una situazione particolare ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, che giustifica il mantenimento, per le linee in questione, dei requisiti essenziali vigenti. (3) France Telecom sta adottando delle misure per risolvere questa situazione introducendo una limitazione della corrente sulla rete. Tali misure minimizzeranno i rischi entro la scadenza dei 30 mesi che decorrono dall'8 aprile 2000. (4) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 1999/5/CE, il fabbricante deve fornire all'utente le informazioni sull'uso cui l'apparecchio è destinato. Tali informazioni dovranno essere sufficienti per consentire di identificare le interfacce delle reti pubbliche di telecomunicazione alle quali l'apparecchio deve essere collegato. (5) Solamente le apparecchiature destinate al collegamento alle linee in questione devono limitare la corrente al fine di evitare un deterioramento inaccettabile del servizio di telefonia vocale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Francia può continuare ad esigere dalle apparecchiature terminali di telecomunicazione, destinate al collegamento alle linee di France Telecom che non limitano la corrente utilizzata da tali apparecchiature, che queste non possano arrecare un deterioramento inaccettabile al servizio di telefonia vocale accessibile nel quadro del servizio universale definito dalla direttiva 98/10/CE. Articolo 2 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000. Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. (2) GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.