32000D0367

2000/367/CE: Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi [notificata con il numero C(2000) 1001] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 06/06/2000 pag. 0026 - 0032


Decisione della Commissione

del 3 maggio 2000

che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi

[notificata con il numero C(2000) 1001]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/367/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE, del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE(2), in particolare gli articoli 3, 6 e 20,

considerando quanto segue:

(1) Secondo gli articoli 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 89/106/CEE, per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione esistenti a livello nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può determinare la fissazione di classi nei documenti interpretativi. Detti documenti sono stati pubblicati nella "Comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE(3)".

(2) Il punto 4.2.1 del documento interpretativo n. 2 giustifica l'esigenza di fissare diversi livelli del requisito essenziale "sicurezza in caso d'incendio" che possono dipendere dal tipo, dall'uso, e dall'ubicazione delle opere di costruzione, dalla loro configurazione e dalla disponibilità di impianti di emergenza.

(3) Il punto 2.2 del documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate per soddisfare il requisito essenziale "sicurezza in caso di incendio". Tali misure contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio che può essere sviluppata con modalità diverse negli Stati membri.

(4) Il punto 4.3.1.3 del documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure adottate negli Stati membri. Tale misura concerne la resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione e degli elementi delle opere di costruzione.

(5) Al fine di poter valutare la resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione e delle opere di costruzione o degli elementi delle stesse, la soluzione armonizzata consiste in un sistema di classi che è incluso nel documento interpretativo n. 2.

(6) Tale sistema di classi è stato adeguato al progresso tecnico nel quadro di un mandato della Commissione agli organismi europei di normalizzazione, CEN e Cenelec.

(7) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE stabilisce che gli Stati membri possono determinare i livelli di prestazione da osservare nel proprio territorio soltanto nell'ambito delle classificazioni adottate a livello comunitario o soltanto utilizzando tutte, alcune o una sola categoria.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema di classificazione adottato a livello comunitario in materia di resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e degli elementi di queste ultime è riportato nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2000.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

(2) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

(3) GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.

ALLEGATO

DEFINIZIONI, PROVE E CRITERI DI EFFICIENZA

Le definizioni, le prove e i criteri di efficienza sono descritti in modo esauriente o sono citati alle norme europee cui si fa riferimento nel presente allegato.

SIMBOLI

>SPAZIO PER TABELLA>

Note

1. Le seguenti classificazioni sono espresse in muniti, a meno che non sia indicato altrimenti.

2. Le norme europee EN 13501-2, EN 13501-3 (classificazioni) e EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2 e EN 1999-1.2 (Eurocodici) alle quali si fa riferimento in questa decisione dovranno essere soggette alle stesse procedure di salvaguardia di quelle descritte nell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE.

CLASSIFICAZIONI

1. Elementi portanti privi di funzione di compartimento incendio

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2. Elementi portanti con funzione di compartimento incendio

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3. Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione

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4. Parti o elementi non portanti di opere di costruzione e prodotti afferenti

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5. Prodotti destinati ai sistemi di ventilazione (esclusi i sistemi di estrazione del fumo e del calore)

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6. Prodotti destinati all'uso nelle installazioni tecniche

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