2000/345/CE: Decisione della Commissione, del 22 maggio 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione dal Portogallo alla Germania di taluni materiali a scopo di incenerimento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della decisione 98/653/CE [notificata con il numero C(2000) 1367] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 121 del 23/05/2000 pag. 0009 - 0009
Decisione della Commissione del 22 maggio 2000 che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione dal Portogallo alla Germania di taluni materiali a scopo di incenerimento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della decisione 98/653/CE [notificata con il numero C(2000) 1367] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/345/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), vista la decisione 98/653/CE della Commissione, del 18 novembre 1998, recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo(3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/104/CE(4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, della decisione 98/653/CE, la Commissione, dopo aver effettuato le ispezioni comunitarie e dopo aver informato gli Stati membri, fissa la data alla quale può iniziare la spedizione del materiale di cui all'articolo citato. (2) Dal 27 al 29 febbraio 2000 i servizi della Commissione hanno effettuato un'ispezione in Germania, intesa a valutare i controlli veterinari effettuati a norma dell'articolo 3 e dell'allegato I della decisione 98/653/CE, da cui risulta che le disposizioni sono state applicate in maniera soddisfacente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La data di cui all'articolo 3, paragrafo 6, della decisione 98/653/CE per la spedizione in Germania del materiale di cui all'articolo citato è fissata al 22 maggio 2000. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (3) GU L 311 del 20.11.1998, pag. 23. (4) GU L 29 del 4.2.2000, pag. 36.