32000D0340

2000/340/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'approvazione a nome della Comunità del nuovo allegato V della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marittima e della relativa appendice 3

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 08/05/2000 pag. 0044 - 0047


Decisione del Consiglio

dell'8 maggio 2000

relativa all'approvazione a nome della Comunità del nuovo allegato V della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marittima e della relativa appendice 3

(2000/340/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità è parte contraente della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (convenzione OSPAR) per effetto della decisione 98/249/CE(3).

(2) La convenzione OSPAR, che mira a prevenire e a eliminare l'inquinamento nonché a proteggere la zona marittima dagli effetti nocivi delle attività umane, è entrata in vigore il 25 marzo 1998.

(3) L'organo esecutivo della convenzione OSPAR (la commissione OSPAR) può adottare modifiche della convenzione, ivi compresi nuovi allegati ed appendici. Essa ha adottato un nuovo allegato, che è l'allegato V, concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marittima, unitamente alla relativa appendice 3 e a un accordo sul significato di taluni concetti menzionati nell'allegato V.

(4) La conservazione, la protezione ed il miglioramento della qualità dell'ambiente, ivi compresa la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche e la protezione della biodiversità, costituiscono un obiettivo essenziale e d'interesse generale per la Comunità ai sensi dell'articolo 174 del trattato e il nuovo allegato V della convenzione OSPAR può contribuire al raggiungimento di tale obiettivo.

(5) Poiché la Comunità ha adottato misure nel settore disciplinato dall'allegato V, l'assunzione di impegni internazionali in tale settore è di sua competenza.

(6) Gli obiettivi dell'allegato V sono complementari agli obiettivi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(4), e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e siminaturali e della flora e della fauna selvatiche(5). Tali direttive costituiscono il quadro normativo comunitario per la protezione degli habitat e delle specie nelle zone geografiche a cui si applicano. L'adozione dell'allegato V da parte della Comunità non incide sull'attuazione di tali direttive.

(7) La Commissione ha partecipato alla negoziazione dell'allegato V in base alle conclusioni del Consiglio concernenti le direttive di negoziato relative alla convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale.

(8) È opportuno approvare l'allegato V della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (ivi compresa la relativa appendice 3),

DECIDE:

Articolo unico

1. È approvato a nome della Comunità l'allegato V della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (ivi compresa la relativa appendice 3).

Il testo dell'allegato V è accluso alla presente decisione.

2. La Commissione è autorizzata a notificare l'approvazione di cui al paragrafo 1 alla commissione OSPAR.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. Ferro Rodrigues

(1) GU C 158 del 4.6.1999, pag. 1.

(2) Parere espresso il 27 ottobre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1.

(4) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

(5) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).