2000/332/CE: Decisione della Commissione, del 25 aprile 2000, recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini [notificata con il numero C(2000) 1052] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 114 del 13/05/2000 pag. 0040 - 0041
Decisione della Commissione del 25 aprile 2000 recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini [notificata con il numero C(2000) 1052] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/332/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 9, punto 3, lettera b), considerando quanto segue: (1) La decisione 97/20/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 98/571/CE(4), fissa l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione per il consumo umano di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma. (2) La decisione 2000/333/CE della Commissione(5) stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica socialista del Vietnam. Occorre pertanto modificare la decisione 97/20/CE, includendo la Repubblica socialista del Vietnam nella parte I dell'elenco. (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 97/20/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (3) GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. (4) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 42. (5) Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma e destinati all'alimentazione umana I. Paesi terzi oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/492/CEE del Consiglio AU Australia CL Cile MA Marocco PE Perù VN Repubblica socialista del Vietnam KR Corea del Sud TN Tunisia TR Turchia II. Paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio CA Canada FO Isole Færoer GL Groenlandia NZ Nuova Zelanda TH Thailandia (solamente per i prodotti sterilizzati o sottoposti a trattamento termico secondo le condizioni stabilite dalla decisione 93/25/CEE della Commissione) US Stati Uniti d'America