2000/325/CE: Decisione della Commissione, dell'11 maggio 2000, che autorizza gli Stati membri ad adottare provvisoriamente misure contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione, diverse dalle sementi [notificata con il numero C(2000) 1312]
Gazzetta ufficiale n. L 113 del 12/05/2000 pag. 0052 - 0054
Decisione della Commissione dell'11 maggio 2000 che autorizza gli Stati membri ad adottare provvisoriamente misure contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione, diverse dalle sementi [notificata con il numero C(2000) 1312] (2000/325/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Se ritiene che vi sia pericolo di propagazione di un organismo nocivo che non figura nell'allegato I o nell'allegato II della direttiva 77/93/CEE e la cui presenza non era finora nota nel suo territorio, uno Stato membro può adottare temporaneamente qualsiasi misura supplementare necessaria per tutelarsi contro tale pericolo. (2) Il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Germania e la Francia hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione, rispettivamente in data 19 ottobre 1999, 12 novembre 1999, 13 gennaio 2000 e 17 febbraio 2000, di recenti focolai di virus del mosaico del pepino nelle piantagioni di pomodori dei rispettivi paesi e delle misure di lotta adottate ai fini dell'eradicazione. (3) Il virus del mosaico del pepino è stato descritto la prima volta in Perù sul pepino, (Solanum muricatum Ait.) nel 1980; la sua presenza al di fuori del Perù non era provata fino al momento in cui è comparso nella Comunità come indicato sopra; tuttavia, la fonte di contaminazione non è stata ancora identificata. (4) Il virus del mosaico del pepino non figura al momento negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE; tuttavia, un'analisi preliminare del rischio fitosanitario sulla scorta dei dati scientifici disponibili ha provato che il virus del mosaico del pepino e i suoi effetti nocivi potrebbero rivelarsi particolarmente preoccupanti per la salute delle piante nella Comunità, in particolare per quanto concerne la produzione protetta di pomodori. Il rischio per la produzione di pomodori di pieno campo e di colture di altre Solanacee, specie le patate, non è stato ancora determinato chiaramente. I servizi competenti degli Stati membri sono stati invitati a continuare gli studi scientifici e a pronunciarsi sul rischio del virus del mosaico del pepino in relazione alla produzione di pomodori di pieno campo e ad altre colture di Solanacee. (5) La direttiva 77/93/CEE vieta l'introduzione di piante di Solanacee destinate alla piantagione diverse dalle sementi e da quelle contemplate nell'allegato III, parte A, punti 10, 11 o 12, originarie di paesi terzi diversi dai europei e mediterranei. (6) Sulla base del principio di precauzione, è quindi necessario adottare provvisoriamente misure specifiche contro la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino. (7) Dette misure specifiche andrebbero applicate all'introduzione o alla propagazione del virus del mosaico del pepino, alla produzione e ai trasporti di piante di pomodori destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, e, più in generale, al controllo della presenza o assenza continua del virus del mosaico del pepino negli Stati membri. (8) I risultati delle suddette misure saranno oggetto di una valutazione costante nel 2000 e 2001, in particolare in base alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare. Eventuali ulteriori misure saranno prese in considerazione alla luce dei risultati di tale valutazione e del parere scientifico fornito dai servizi competenti degli Stati membri. (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino, per quanto concerne le piante di pomodori, destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, è vietato fino al 30 aprile 2001. Articolo 2 Le piante di pomodori [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie di paesi terzi, sono ispezionate, per quanto concerne la loro introduzione nella Comunità, al fine di individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/93/CEE, da parte degli organismi ufficiali competenti elencati nella citata direttiva, fino al 30 aprile 2001. Articolo 3 Le piante di pomodori [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, diversi da quelle per le quali è attestato, tramite l'imballaggio o un altro dispositivo, che sono pronte per la vendita ai consumatori finali che non si occupano della produzione di piante a titolo professionale, devono rispettare, fino al 30 aprile 2001, le condizioni previste nell'allegato, se le piante circolano all'interno della Comunità. Articolo 4 Gli Stati membri effettuano studi ufficiali per individuare la presenza o l'assenza continua del virus del mosaico del pepino, almeno negli impianti destinati alla produzione di piante di pomodori e di pomodori. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 77/93/CEE, i risultati degli studi di cui al paragrafo 1 sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 gennaio 2001. Articolo 5 La presente decisione sarà riesaminata al più tardi entro il 28 febbraio 2001. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l' 11 maggio 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20. (2) GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29. ALLEGATO Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, devono essere rispettate le seguenti condizioni: Le piante di pomodori [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, diverse da quelle per le quali è attestato, tramite l'imballaggio o un altro dispositivo, che sono pronte per la vendita ai consumatori finali che non si occupano della produzione di piante a titolo professionale, possono essere trasportate al di fuori del luogo di produzione soltanto: - se nel luogo di produzione non è stato riscontrato alcun sintomo del virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni effettuate almeno una volta nel corso del periodo durante il quale le piante si trovavano nel luogo di produzione. Nel caso in cui il virus del mosaico del pepino sia stato riscontrato nel luogo di produzione e sia stato constatato, una volta eseguite le procedure appropriate di eradicazione del virus, che il luogo di produzione era indenne dal virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni e dei controlli ufficiali e, se del caso, delle prove e della sorveglianza effettuati durante un periodo appropriato, o - nel caso in cui il virus del mosaico del pepino sia stato riscontrato, tramite prove effettuate su campioni fogliari prelevati su piante prodotte, coltivate o detenute nel luogo di produzione almeno una volta durante un periodo di quattro settimane. Nel caso in cui il virus del mosaico del pepino sia stato individuato nel luogo di produzione e qualora prove supplementari effettuate su ciascuna partita hanno successivamente dimostrato che le partite erano indenni dal virus del mosaico del pepino.