32000D0319

2000/319/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa al regime di aiuti di Stato instituito dall'Italia a favore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all'allegato i del trattato CE (legge 27 settembre 1995, n. 68 della Regione Sicilia) [notificata con il numero C(1999) 5202] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 110 del 06/05/2000 pag. 0017 - 0036


Decisione della Commissione

del 22 dicembre 1999

relativa al regime di aiuti di Stato istituito dall'Italia a favore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato CE (legge 27 settembre 1995, n. 68 della Regione Sicilia)

[notificata con il numero C(1999) 5202]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2000/319/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo(1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera dell'8 agosto 1995 la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, per conto della Regione Sicilia, un progetto di legge regionale, successivamente adottato come legge 27 settembre 1995, n. 68 della Regione Sicilia recante "Istituzione di un fondo di garanzia per il consolidamento delle esposizioni debitorie delle imprese industriali, commerciali e di un fondo per il consolidamento dei debiti delle imprese artigiane. Aiuti agli operatori commerciali" (in prosieguo legge n. 68/95).

(2) L'esame delle misure in questione è stato scisso nel modo seguente:

Con il numero d'aiuto N 750/A/95, la Commissione ha esaminato e autorizzato a norma degli articoli 87 e 88 del trattato [lettera della Commissione SG (96) D/8236 del 24 settembre 1996] le misure contenute nella legge di cui sopra, se e in quanto applicate a settori diversi dall'agricoltura, dalla pesca e dall'acquacoltura.

L'applicazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura delle misure contenute nella legge succitata è stata esaminata dalla Commissione nel quadro dell'aiuto N 750/B/95.

(3) La Commissione ha chiesto informazioni complementari il 2 ottobre 1995 (telex n. 36342), il 13 marzo 1996 (telex n. 11717), il 2 settembre 1996 (telex n. 33700). Alcune delle informazioni richieste sono state fornite dalla Rappresentanza permanente d'Italia con lettere del 18 luglio e del 6 novembre 1996.

Il 3 dicembre 1996 (telex n. 46422) sono state richieste alle autorità italiane altre informazioni precise e particolareggiate circa il campo d'applicazione settoriale di tutte le disposizioni di cui alla legge regionale n. 68/95.

Con lettera del 15 settembre 1997 le autorità italiane hanno inviato alcune informazioni riguardo all'articolo 6 della legge regionale in esame. Le altre informazioni richieste non sono invece state inviate. In seguito ad un sollecito al riguardo trasmesso dalla Commissione in data 22 ottobre 1997, le autorità italiane hanno communicato alla Commissione, con lettera del 28 ottobre 1997, di non avere altre informazioni da fornire.

Il 24 settembre 1997 la Commissione ha approvato l'aiuto N 750/A/95 [lettera al governo italiano SG(96) D/8236].

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, è certo che gli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 68/95 si applicano ai settori della produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE. Circa le altre disposizioni, le autorità italiane non hanno risposto alla domanda formulata dai servizi della Commissione con riguardo all'ambito di applicazione settoriale dei regimi di aiuto di cui agli articoli 1, 3 e 5 della stessa legge (domanda posta con telex del 3 dicembre 1996).

(4) Con lettera del 13 febbraio 1998 [SG (98) D/1223], la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo all'applicazione di tali misure nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

(5) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito agli aiuti di cui trattasi.

(6) Con lettera del 30 giugno 1998 le autorità italiane hanno presentato le proprie osservazioni alla Commissione. Non sono state ricevute osservazioni da altri interessati.

A seguito di un incontro informale tra i servizi della Commissione e le autorità italiane, in cui queste ultime hanno manifestato l'intenzione di chiedere che l'aiuto di cui all'articolo 6 della legge fosse esaminato come stralcio rispetto al resto delle misure riguardo alle quali era stato avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, i servizi della Commissione hanno chiesto complementi d'informazione sull'articolo 6 con il telex n. 42510 del 10 novembre 1998. Con lettera del 19 novembre 1998 le autorità italiane hanno presentato osservazioni supplementari sull'articolo 6 ai servizi della Commissione.

(7) La presente decisione riguarda unicamente l'applicabilità delle misure di aiuto ai settori contemplati dall'allegato I del trattato (agricoltura, nel senso di produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura). Se non diversamente precisato, nella presente decisione il termine "settori interessati" indicherà tutti i prodotti dell'agricoltura e della pesca di cui all'allegato I del trattato CE.

II. DESCRIZIONE

(8) Le misure interessate da questa decisione sono esclusivamente le misure contenute negli articoli della legge regionale n. 68/95 sotto descritte nella misura in cui esse si applichino a prodotti dell'allegato I (prodotti agricoli e della pesca). Nella misura in cui siano applicabili a settori diversi dall'agricoltura, pesca e acquacoltura, le misure contenute nella legge regionale n. 68/95 sono state esaminate e approvate dalla Commissione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE con lettera n. SG (96) D/8236 in data 24 settembre 1996.

(9) Articolo 1 della legge n. 68/95

L'articolo istituisce due fondi di garanzia (uno per le imprese del settore industriale, l'altro per quelle del settore commerciale) destinati alla copertura dei rischi connessi alle operazioni di ristrutturazione finanziaria avviate in applicazione delle seguenti disposizioni: articolo 34 della legge regionale n. 15/93, articolo 43 della legge regionale n. 25/93, modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 68/95; articolo 44 della legge regionale n. 25/93.

(10) Il regime di aiuti previsto dall'articolo 34 della legge regionale n. 15/93 è stato approvato dalla Commissione nel quadro dell'aiuto N 730/95. Si tratta di un aiuto sotto forma di riduzione del tasso d'interesse per la ristrutturazione finanziaria di imprese del settore manifatturiero.

(11) Il regime di aiuti previsto dall'articolo 43 della legge regionale n. 25/93 è stato approvato come aiuto "de minimis" nel quadro dell'aiuto N 472/94. Si tratta di un regime di aiuti per il ripianamento di situazioni debitorie di imprese commerciali.

(12) Riguardo all'aiuto previsto dall'articolo 44 della legge regionale n. 25/93, la Commissione ha adottato una decisione in cui ha constatato l'incompatibilità dell'aiuto con il mercato comune (decisione del 17 luglio 1996, adottata nel quadro della procedura C 30/95 - ex aiuto N 113/B/93). L'articolo 44 in questione prevede aiuto sotto forma di riduzione del tasso d'interesse sui crediti per l'assestamento dei debiti bancari di imprese operanti nel commercio di prodotti ortofrutticoli ed agrumicoli.

(13) Articolo 3 della legge regionale n. 68/95

L'articolo 3 della legge regionale n. 68/95 modifica le condizioni di applicazione degli aiuti instaurati con il regime di cui sopra previsto dall'articolo 43 della legge regionale n. 25/93 per il ripianamento di situazioni debitorie di imprese commerciali, approvato come aiuto "de minimis" nel quadro dell'aiuto N 472/94.

(14) Articolo 5 della legge regionale n. 68/95.

L'articolo 5 della legge regionale n. 68/95 prevede aiuto sotto forma di riduzione del tasso d'interesse su prestiti per il ripianamento delle situazioni debitorie delle imprese artigianali ed è stato approvato come aiuto "de minimis" nel quattro dell'aiuto N 750/A/95.

(15) Per quanto riguarda gli articoli 1, 3 e 5, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni.

(16) Per quanto riguarda l'articolo 1, tenuto conto del meccanismo instaurato (la garanzia viene concessa su prestiti che beneficiano dei primi aiuti regionali), la compatibilità dell'aiuto, consistente nella concessione della garanzia, deve essere esaminata anche in relazione alla compatibilità del primo aiuto concesso sotto forma di riduzione del tasso d'interesse per i prestiti assunti per il consolidamento dei debiti. Per quanto riguarda la garanzia concessa dal fondo per le operazioni di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 25/93, poiché la Commissione ha già constatato l'incompatibilità di dette operazioni con il mercato comune, a maggior ragione occorre considerare che la garanzia è anch'essa incompatibile con il mercato comune.

(17) Con lettera del 16 gennaio 1997, le autorità italiane hanno informato la Commissione che all'articolo 44 in questione - anche se non ufficialmente abrogato - non è stata data applicazione per il fatto che gli stanziamenti di bilancio previsti per tale regime dalla legge regionale n. 25/93 non erano stati impegnati in tempo (entro la fine dell'esercizio di bilancio 1993). Pertanto, il riferimento al regime dell'articolo 44 della legge regionale n. 25/93, figurante nell'articolo 1 della legge regionale n. 68/95, non avrebbe pertinenza alcuna. La Commissione ne ha preso atto nell'avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(18) Per quanto riguarda gli altri regimi d'aiuto istituiti dall'articolo 1 della legge n. 68/95, nel corso dell'esame dell'aiuto concesso sotto forma di garanzia sono emersi dubbi circa la loro effettiva non applicabilità ai settori interessati. Per tale ragione, in data 3 dicembre 1996 è stato chiesto alle autorità italiane di precisare l'ambito di applicazione settoriale di ciascuna delle disposizioni della legge regionale n. 68/95 (e, pertanto, dei regimi in questione). Poiché le autorità italiane non hanno fornito tali informazioni, la Commissione non ha potuto escludere che gli articoli 1, 3 e 5, della legge regionale n. 68/95 e le disposizioni regionali di cui sopra si applichino anche ai settori interessati dalla presente decisione.

(19) La Commissione, pertanto, non ha neppure potuto verificare la compatibilità con il mercato comune degli aiuti previsti dagli articoli 1, 3 e 5, della legge regionale n. 68/95 alla luce dei criteri di valutazione applicabili agli aiuti di Stato nei settori in esame (in particolare, in materia di garanzie dello Stato e di aiuti alle imprese in difficoltà). La Commissione ha pertanto dovuto avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei riguardi degli articoli 1, 3 e 5, della legge regionale n. 68/95, nella misura in cui essi si applichino ai settori interessati.

(20) Nell'ambito di tale procedimento, per quanto riguarda il regime di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 15/93 (nonché la disposizione di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 68/95 che ad esso fa riferimento), la Commissione ha chiesto al governo italiano di comunicare, nella misura in cui il regime fosse stato applicato anche ai settori interessati, informazioni che le consentissero di constatare l'osservanza delle regole applicabili in materia di aiuti di Stato in tali settori; per quanto riguarda i regimi di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 25/93 (nonché le disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge regionale n. 68/95 che ad esso fanno riferimento) e all'articolo 5 della legge regionale n. 68/95, la Commissione ha rammentato al governo italiano che la regola "de minimis" non si applica ai settori interessati e ha chiesto al governo italiano di dare conferma che il regime era stato e continuava effettivamente ad essere applicato in conformità alla regola succitata, al di fuori dei settori interessati da questa decisione.

(21) Articolo 6 della legge regionale n. 68/95

L'articolo 6 della legge regionale n. 68/95 prevede aiuti sotto forma di riduzione del tasso di interesse su prestiti di durata non superiore a un anno, concessi ad operatori commerciali operanti in Sicilia il cui volume di affari sia rivolto per almeno il 70 % alla vendita di prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli fuori del territorio regionale.

(22) Il tasso di interesse che rimane a carico degli operatori dopo l'applicazione della riduzione corrisponde al tasso stabilito dall'articolo 4 comma secondo, punto 1, della legge regionale n. 13/1986 e l'importo del prestito agevolato non può superare il 50 % del volume medio di affari degli ultimi tre anni. Lo stanziamento di bilancio per tale misura nel triennio 1995-1997 è pari 15000 milioni di ITL, 70 % del quale è assegnato al settore agrumicolo.

(23) Per quanto riguardo l'aiuto di cui all'articolo 6 della legge n. 68/95, nella sua decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha formulato in particolare le seguenti osservazioni:

"Ai fini della valutazione di questi aiuti la autorità italiane hanno invocato i criteri della prassi della Commissione in materia di aiuti di Stato sotto forma di crediti di gestione prima dell'adozione della disciplina pubblicata nella GU C 44 del 16 febbraio 1996(3). I criteri in questione erano i seguenti: deve trattarsi soltanto di 'credito di campagna' destinato alla copertura delle spese di carattere generale (acquisto di mezzi di produzione, pagamento di manodopera, ecc.), il prestito non deve riguardare un unico prodotto e non deve essere legato ad un'unica operazione; la durata del prestito non può essere superiore a dodici mesi. Sorgono tuttavia dei dubbi riguardo alla possibilità di considerare gli aiuti in questione come veri crediti di gestione (nel senso di 'crediti di campagna') ... Effettivamente, se si considerano le modalità di concessione dell'aiuto e, in particolare, la limitazione degli aiuti soltanto alle imprese 'export oriented', nonché il calcolo dell'importo del prestito a tasso agevolato (50 % del volume di affari dell'impresa), l'aiuto sembra piuttosto corrispondere alla definizione di aiuti all'esportazione oggetto della comunicazione della Commissione in merito all'applicazione della regola 'de minimis' ('per aiuto all'esportazione s'intende qualsiasi aiuto direttamente legato alle quantità esportate [...] o alle spese correnti connesse all'attività d'esportazione'). L'aiuto in questione è in realtà direttamente connesso con le quantità esportate, in primo luogo poiché l'entità ponderale di queste è già un criterio per l'accessibilità dell'impresa alla misura d'aiuto e, in secondo luogo, per il fatto che l'importo dell'aiuto, viene calcolato in funzione del volume di affari dell'impresa (il quale dev'essere rappresentato in modo preponderante dalle entrate da esportazione). Tenuto conto delle condizioni specifiche, l'aiuto - anche se presentato sotto forma di credito di gestione 'tradizionale' sembra avere lo scopo (e l'effetto) di sostenere l'attività di esportazione delle due categorie di prodotti di cui all'articolo 6 in questione (prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli) essendo a copertura di una parte delle spese inerenti. L'aiuto non può quindi essere considerato come un 'credito di campagna' a copertura dell'anticipo, da parte dell'operatore, delle spese connesse con il ciclo di produzione agricola in attesa degli introiti relativi allo stesso ciclo. In base alla prassi costante della Commissione, gli aiuti all'esportazione sono aiuti al funzionamento che non possono beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato (cfr. la comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali). Tali aiuti non producono alcun effetto durevole sullo sviluppo del settore o della regione in questione, dato che i loro effetti vengono meno con la cessazione della misura. La Commissione ha deciso pertanto di avviare la procedura di cui all'articolo 93 (oggi 88), paragrafo 2, del trattato riguardo alla misura di aiuto in questione."

(24) Articolo 7 della legge regionale n. 68/95

L'articolo 7 autorizza l'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (in prosieguo IRCAC) a concedere alle imprese costituite da giovani, in applicazione della legge regionale n. 37/78, prestiti a tasso agevolato a titolo di crediti di esercizio per l'avvio della loro attività.

(25) La legge regionale n. 37/78 (che nel frattempo è stata abrogata) prevedeva un regime d'aiuti a favore dei giovani imprenditori e consentiva la concessione a) di aiuti sotto forma di sovvenzione e di prestiti a tasso ridotto per la realizzazione di investimenti; b) di aiuti sotto forma di crediti a tasso ridotto per la gestione di imprese durante il primo triennio d'attività successivo alla realizzazione degli investimenti e al loro collaudo. A causa di ritardi di realizzazione degli investimenti, alcune cooperative (25 secondo le informazioni disponibili) non hanno potuto avviare l'attività produttiva prima del termine del periodo di preammortamento (tre anni) per il rimborso dei prestiti per gli investimenti e, di conseguenza, non hanno potuto rimborsarli. Questo è il motivo per cui sarebbe loro precluso l'accesso al credito di gestione.

(26) L'articolo 7 della legge regionale n. 68/95 consente in sostanza di concedere uno degli aiuti previsti dalla legge n. 37/78 ad imprese che, secondo quest'ultima legge, non soddisfacevano le condizioni necessarie per beneficiare dell'aiuto stesso. La disposizione in esame consente alle suddette imprese di accedere al credito di gestione previsto dalla legge n. 37/78 a condizione che l'importo del credito concesso sulla base delle disposizioni di tale legge sia almeno pari a quello del debito maturato (per il finanziamento degli investimenti). L'IRCAC procede alla compensazione dei debiti non onorati con il nuovo credito (in altre parole, il nuovo finanziamento serve in realtà, almeno parzialmente, a rimborsare una parte del prestito contratto per realizzare investimenti).

(27) Per quanto riguarda l'articolo 7, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha formulato in particolare le seguenti osservazioni. Gli aiuti previsti all'articolo 7 della legge regionale n. 68/95 devono essere valutati alla luce dei criteri applicati nella prassi della Commissione per l'esame degli aiuti intesi ad alleviare gli oneri finanziari dei prestiti contratti per finanziare investimenti già realizzati (criteri applicabili alle aziende agricole e alle imprese del settore della pesca), seconda cui: l'equivalente sovvenzione cumulata degli aiuti concessi quando i prestiti sono stati contratti e degli aiuti previsti non può essere superiore al tasso normalmente ammesso dalla Commissione in materia di aiuti agli investimenti (nel settore della produzione primaria e nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato II - oggi allegato I); devono essere rispettate le limitazioni settoriali eventualmente applicabili. Gli aiuti in causa devono essere conseguenti ad adeguamenti del tasso dei nuovi prestiti operati per tener conto della variazione del costo del denaro - l'importo degli aiuti dev'essere inferiore o pari alla modifica del tasso dei nuovi prestiti - oppure devono riguardare aziende agricole che offrano garanzie di redditività, in particolare nel caso in cui gli oneri finanziari derivanti dai prestiti esistenti sono tali che le imprese rischiano di venire a trovarsi in una situazione critica e forse anche di fallire; le difficoltà delle imprese sono determinate da fattori esterni all'impresa stessa e non da fattori interni ad essa. Le autorità italiane non hanno fornito alcun elemento di informazione che consentisse di verificare la conformità a detti criteri nel caso in questione. La Commissione ha pertanto deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo agli aiuti previsti dall'articolo 7 della legge regionale n. 68/95.

(28) Prima di concludere la descrizione delle misure è necessario segnalare che l'articolo 9 della legge regionale n. 68/95 in oggetto subordina esplicitamente gli interventi previsti dalla legge stessa alla conclusione delle procedure previste dall'allora articolo 93, paragrafi 2 e 3 del trattato. Inoltre le autorità italiane con lettera del 30 giugno 1998 hanno precisato che gli stanziamenti previsti per l'articolo 1 della legge regionale erano andati interamente perduti a causa dell'impossibilità di emettere i necessari provvedimenti di impegno nei termini previsti dalla legge di "contabilità di Stato" e, con lettera del 19 novembre 1998, hanno precisato che anche lo stanziamento di cui all'articolo 6 sarebbe stato definitivamente eliminato dal bilancio regionale in assenza di una decisione della Commissione entro la fine del 1998.

III. COMMENTI DELL'ITALIA

(29) Nella loro lettera del 30 giugno 1998 le autorità italiane osservano innanzitutto che gli aiuti previsti dalla legge regionale n. 68/95, tenuto conto del tenore letterale delle norme, non sembrano, in mancanza di apposita previsione, escludere il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I (già allegato II) del trattato (prodotti agricoli e della pesca).

(30) Le autorità italiane sottolineano altresì che gli aiuti al settore agricolo sono volti a compensare gli svantaggi (carattere stagionale della produzione e struttura delle aziende) che penalizzano gli operatori agricoli rispetto a quelli degli altri settori economici e che in ogni caso l'aiuto sarebbe concesso a tutti gli operatori del settore senza alcuna discriminazione e a prescindere dal tipo attività agricola.

(31) Le autorità italiane evidenziano inoltre l'eccezionalità degli interventi che sono volti a compensare la condizione generalizzata di svantaggio delle imprese isolane, discendente dagli elevati tassi di interesse che in Sicilia sono in media più elevati rispetto a quelli praticati nel resto d'Italia, segnalando che tale handicap sarebbe suscettibile di provocare effetti distorsivi della concorrenza. Proprio per tale ragione, le autorità nazionali concludono che gli aiuti sotto forma di abbuono del tasso di interesse, anche se configuranti aiuti al funzionamento, possono essere ritenuti ammissibili a titolo eccezionale. Secondo le autorità italiane questi aiuti sarebbero conformi alla disciplina comunitaria vigente alla data di approvazione della legge n. 68/95 poiché: a) la durata massima del prestito è di un anno; b) gli aiuti non sono limitati ad un singolo prodotto e a una singola operazione. Inoltre, la stessa disciplina non stabilirebbe limiti di intensità e consentirebbe di rinnovare annualmente il prestito agevolato.

(32) Le autorità nazionali osservano ulteriormente che, nella fattispecie, non si tratterebbe di prestiti da concedere per le esigenze delle imprese riferite a breve periodo, bensì di un ripianamento di situazioni debitorie scaturenti da affidamenti bancari a breve termine, effettuati a tassi di interesse molto elevati che avrebbero determinato alterazioni delle condizioni di concorrenza fra le imprese isolane rispetto a quelle del resto d'Italia e della Comunità europea. Secondo le autorità italiane, se le imprese avessero potuto fare affidamento su prestiti a breve ad un tasso d'interesse pari a quelle agevolato, grosso modo identico a quello medio applicato fuori dal territorio isolano, non si troverebbero con le attuali esposizioni debitorie. La legge pertanto tenderebbe a compensare uno svantaggio iniziale delle aziende siciliane che non hanno potuto usufruire di un beneficio previsto già nella lagislazione di altri paesi. Peraltro la possibilità di rinnovare annualmente tali prestiti, consentita dalla disciplina comunitaria citata, attenuerebbe, posto che ve ne sia la necessità, la previsione contenuta nella normativa regionale circa la durata dell'ammortamento del prestito in 36 mesi. Secondo le autorità nazionali, la durata dell'ammortamento andrebbe sottolineata in quanto il prestito si ridurrebbe già a decorrere dal primo mese della sua concessione, così che la sua durata media sarebbe certamente inferiore a 36 mesi.

(33) Le autorità italiane osservano inoltre che ad aggravare il problema concorre poi l'impossibilità, per molte aziende, di accedere ai benefici previsti dalla normativa esistente a causa di una insufficiente disponibilità di cespiti da destinare a garanzia delle operazioni creditizie richieste. Tale insufficienza, tuttavia, sarebbe da considerare non in termini assoluti in quanto, a parità di garanzie, gli stessi istituti bancari sarebbero disponibili a concedere ad operatori di altre regioni ciò che invece viene rifiutato agli imprenditori isolani. Le ragioni di ciò sarebbero da ricercare, secondo le autorità nazionali, in situazioni ambientali ed economiche proprie della Sicilia che la pongono in condizioni di svantaggio rispetto alle altre regioni d'Italia. Secondo le stesse autorità, l'articolo 1 della legge tenderebbe pertanto ad eliminare tale differenziale che vede penalizzati gli imprenditori isolani.

(34) Le autorità italiane osservano poi che una particolare attenzione va prestata all'articolo 3 della legge e che l'aiuto previsto dall'articolo 43 della legge regionale n. 25/93 (del quale l'articolo 3 della legge in esame costituice modificazione) è stato approvato come aiuto "de minimis". Esse osservano inoltre che, a differenza di quanto avvenuto per l'articolo 44 della stessa legge regionale n. 25/93 (sul quale la Commissione ha adottato una decisione negativa il 17 luglio 1996), "le autorità nazionali avevano preso atto del 'tacito consenso' che si era ritenuto di potere legittimamente dedurre dal fatto che a distanza di alcuni anni (tre) la direzione competente (certamente informata, come avviene solitamente, dagli altri servizi) non avesse sollevato osservazione alcuna nei confronti del citato articolo 43". Secondo le autorità nazionali, tali osservazioni sarebbero applicabili all'articolo 1 della legge n. 68/95, laddove quest'ultimo richiama l'articolo 3 della stessa legge e l'articolo 43 della legge n. 25/98.

(35) Le autorità nazionali precisano poi che lo stanziamento previsto per le finalità dell'articolo 1 è andato interamente perduto, considerata l'impossibilità di emettere i provvedimenti d'impegno nei termini previsti dalla legge di "contabilità di Stato".

(36) Per quanto riguarda in particolare l'articolo 6 della legge n. 68/95, le autorità nazionali osservano che tale articolo non introduce un nuovo regime di aiuto, ma è da considerare come un rifinanziamento dell'articolo 48 della legge n. 32/91. L'articolo 48 della legge n. 32/91, esaminato dalla Commissione nel contesto dell'aiuto N 377/91, aveva stanziato per il triennio 1991-1993, la somma di 30000 milioni di ITL per la concessione di prestiti di gestione, di durata non superiore ad un anno, a tasso agevolato a quelle aziende il cui volume di affari veniva rivolto, per almeno il 70 % alla vendita di prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli al di fuori del territorio della Regione. Tale normativa non faceva riferimento ad alcuna annata di commercializzazione e poneva, invece, come esclusivo termine quello relativo agli stanziamenti di bilancio. Attivato il beneficio introdotto dal suddetto articolo, sulla cui applicazione la Commissione non si è opposta, le autorità nazionali non sono riuscite ad utilizzare l'intero stanziamento previsto dalla legge. Peraltro anche la gran parte dello stanziamento utilizzato, pari a 17000 milioni di ITL circa, è stata attivata solo nel corso del 1993 e quindi con ritardo rispetto ai tempi previsti nella stessa legge. Ciò ha comportato l'impossibilità, per i destinatari, già esposti finanziariamente con le banche per le campagne di commercializzazione 1991, 1992 e 1993, di conseguire gli effetti agevolativi della legge. Pertanto, con l'articolo 6 della legge regionale n. 68/95 e con l'articolo 7 della legge regionale n. 81/95 si è inteso recuperare la quota di stanziamento di cui all'articolo 48 della legge n. 32/91 non erogata e, in particolare, con l'articolo 6 della legge regionale n. 68/95, consentire la riduzione degli interessi sulle esposizioni debitorie delle annate successive al 1993 e fino a quella 1995/96. Pertanto, l'articolo 6 della legge regionale n. 68/95 e l'articolo 7 della legge regionale n. 81/95 costituiscono il completamento, dal punto di vista finanziario, dell'articolo 48 della legge n. 32/91 al quale la CE ha voluto riconoscere la natura di eccezionalità. In considerazione del fatto che l'articolo 6 della legge regionale n. 68/95 prevede stanziamenti fino al 1997, che tale articolo non può che essere considerato rifinanziamento dell'articolo 48 della legge n. 32/91 del quale riproduce il contenuto e infine che la Commissione con lettera del 19 dicembre 1997 ha sospeso fino al 30 giugno 1998 l'applicazione della disciplina in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo, le autorità italiane concludono che l'articolo 6 può essere considerato compatibile con le stesse norme comunitarie che erano d'applicazione al momento dell'esame dell'articolo 48 della legge n. 32/91. Le stesse autorità osservano inoltre che, qualora la Commissione intenda modificare il precedente orientamento e voglia condurre l'esame con riguardo alla disciplina riguardante gli aiuti all'esportazione, come indicato nella decisione di avvio del procedimento, esse prenderebbero atto di tale nuovo orientamento che, tuttavia, apparirebbe quanto mai intempestivo, atteso che le precedenti esperienze avevano legittimamente indirizzato il legislatore regionale verso una soluzione che sembrava assistita dal buon esito della precedente esperienza.

(37) Con lettera del 19 novembre 1998 le autorità italiane, in considerazione dell'eventuale stralcio dell'esame della misura dal resto della notifica hanno presentato alla Commissione ulteriori osservazioni sull'articolo 6 della legge n. 68/95. Tali osservazioni erano volte a contestare la qualificazione dell'aiuto in esame come "aiuto all'esportazione". Secondo le autorità italiane l'aiuto previsto non può essere qualificato come aiuto all'esportazione per le seguenti ragioni:

a) la maggior parte delle aziende agrumicole italiane o di altri paesi dell'Unione, che beneficiano di aiuti autorizzati, tendono ad esportare una discreta quantità delle loro produzioni all'estero e, certamente la maggior parte di queste, fuori da ambiti territoriali sub-nazionali. Pertanto, considerare le vendite effettuate fuori del territorio regionale, ma entro i confini nazionali, come "esportazioni" e le imprese interessate come "export oriented" contrasta con qualsiasi interpretazione esegetica della norma, travalicando le più restrittive delle interpretazioni del trattato;

b) l'aiuto non è direttamente legato alle quantità esportate. Il comma 3 dell'articolo 6, al solo fine di limitare la portata del beneficio, ha stabilito che il prestito agevolato non può comunque eccedere il 50 % del volume medio di affari, volume che riguarda l'intera attività dell'impresa. Il rinvio ai "valori unitari massimi fissati annualmente a norma dell'articolo 18 della legge regionale n. 13/86" risponde all'esigenza di individuare criteri obiettivi che nella fattispecie sono stati mutuati dalla normativa preesistente. Tale rinvio riguarda infatti parametri determinati con riguardo ad "anticipazioni e spese di gestione connesse alla lavorazione e vendita di prodotti conferiti da soci di cooperative agricole", e non viene fatto alcun riferimento al volume delle esportazioni;

c) gli operatori agricoli non sono stati interessati da un aiuto che avrebbe dovuto riguardare acquirenti (commercianti) che nel momento in cui hanno acquistato le merci non potevano ragionevolmente ipotizzare un beneficio che sarebbe stato previsto con una legge successiva. Le autorità nazionali fanno rilevare infatti che la legge regionale n. 68/95 è stata approvata quando ormai le prime due campagne agricole da essa contemplate (1994/94, 1994/95) erano già concluse, mentre quella 1995/96 era già in corso. Peraltro la norma per la quale non è più prevista la riproposizione, ben difficilmente potrebbe determinare ripercussioni sui volumi e sui prezzi delle merci già vendute (o marcite nei magazzini) negli anni dal 1991 al 1996. Pur supponendo che vendere, per esempio, a Reggio Calabria la produzione del territorio di Messina costituisca "esportazione", non si comprende come un aiuto introdotto alla fine del 1995 possa avere indotto, nel 1993, nel 1994 e all'inizio del 1995, i commercianti ad indebitarsi, incidendo su quantità e prezzi, in vista di un aiuto neppure ipotizzabile. Inoltre, fanno notare le autorità nazionali, un'osservazione di tal genere avrebbe potuto essere sollevata dalla Commissione a proposito dell'articolo 48 della legge n. 32/91, che conteneva la stessa disposizione, da applicarsi tuttavia per il futuro. La Commissione, vigente lo stesso trattato e lo stesso regolamento sui crediti di gestione, in quell'occasione non ha formulato alcuna osservazione;

d) dal tenore della norma in esame emerge in modo chiaro che il riferimento al volume delle vendite era determinato dalla volontà del legislatore regionale di individuare un settore della commercializzazione che, per dimensioni di volumi di affari, più di altri presentava rischi concreti di cadute traumatiche dei livelli occupazionali. Di qui la previsione contenuta all'articolo 6, quarto comma, della legge n. 68/95 (in merito alla revoca degli aiuti e al recupero di quanto erogato qualora i beneficiari non rispettino l'obbligo di mantenere inalterati i livelli occupazionali). Alla luce di questa osservazione, le autorità competenti hanno chiesto alla Commissione di riesaminare l'aiuto in questione e di valutarlo nel quadro delle norme applicabili agli "aiuti di Stato sotto forma di crediti di gestione", in analogia a quanto già avvenuto con l'articolo 48 della legge n. 32/91.

Per corroborare la loro richiesta di un riesame dell'aiuto previsto dall'articolo 6 della legge regionale in esame e di una sua valutazione nel quadro delle norme applicabili agli aiuti di Stato sotto forma di crediti di gestione, nella loro lettera del 19 novembre 1998 le autorità nazionali osservano che:

a) con lettera SG(92) D/17980 del 14 dicembre 1992, la Commissione ha comunicato di non opporsi, senza condizione alcuna, alla concessione degli aiuti di cui all'articolo 48 citato della legge n. 32/91 "sotto forma di crediti di gestione a tasso agevolato", riservandosi soltanto di rivedere la propria posizione ai sensi dell'allora articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE. Tale facoltà non è stata esercitata e la Commissione ha invece approvato il successivo rifinanziamento di tale norma (articolo 7 della legge regionale n. 81/95 e articolo 20 della legge regionale n. 33/96) sulla base delle stesse argomentazioni che avevano dato luogo all'approvazione della legge base. Tali considerazioni avevano influenzato decisamente il legislatore regionale del 1995 e avevano fatto insorgere negli aventi diritto legittime aspettative.

b) lo stanziamento previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 68/95, anche aggiunto ai rifinanziamenti della legge regionale n. 32/91, non eccede lo stanziamento iniziale previsto da quest'ultima legge che ammontava a 30000 milioni di ITL;

c) il riferimento alle campagne di commercializzazione 1993/94, 1994/95 e 1995/96 era avvenuto esclusivamente in ragione della necessità di tenere conto di situazioni debitorie aggiornate che avevano subito notevoli incrementi per effetto della insufficiente attivazione delle provvidenze di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 32/91.

Infine le autorità competenti italiane hanno precisato che la mancata adozione di una decisione entro l'anno avrebbe determinato la definitiva eliminazione dal bilancio regionale dello stanziamento per la disposizione in questione.

(38) Per quanto riguarda l'articolo 7 della legge n. 68/95, le autorità nazionali osservano che l'aiuto ivi previsto deve essere considerato compatibile con i criteri applicati dalla Commissione. Le autorità italiane fanno presente che le difficoltà in cui versano le imprese sono state determinate oltre che da fattori intrinseci, essendo le stesse imprese costituite in prevalenza da giovani disoccupati, anche da fattori esterni, come le diverse modifiche della legge regionale n. 37/78 e la necessità di adeguare gli impianti alla nuova normativa di settore, con conseguente notevole allungamento dei tempi nella realizzazione dei progetti. Pertanto molte cooperative giovanili, costrette a pagare le rate del mutuo quindicennale prima di iniziare l'attività produttiva, sarebbero fallite a causa dell'impossibilità di pagare le rate scadute ancor prima di aver collaudato i propri impianti. Altre cooperative, che sarebbero riuscite con difficoltà a portare a termine il collaudo degli impianti, non avrebbero potuto riscuotere il credito di esercizio agevolato perché già morose di alcune rate di mutuo quindicennale nei confronti dell'IRCAC. Inoltre le autorità nazionali osservano che nell'ipotesi in cui la Commissione autorizzasse la misura in esame l'IRCAC concederebbe gli aiuti unicamente alle cooperative, comprese quelle agricole, in grado di offrire garanzie di redditività. Se gli aiuti fossero concessi ad imprese in difficoltà, o che addirittura rischiano il fallimento, sarebbe vanificata la ratio stessa della norma.

Per quanto riguarda questa misura, le autorità nazionali, in risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, hanno inoltre precisato che i soggetti cui è destinato il beneficio previsto dall'articolo 7 della legge n. 68/95 sono "imprese" che si troverebbero nelle condizioni per cui è prevista la concessione di aiuti per il salvataggio trovandosi in grave situazione finanziaria ancora prima di aver iniziato l'attività produttiva. Al fine di provare tale situazione le autorità nazionali hanno precisato che: a) l'aiuto in questione consisterebbe in un contributo in conto interessi con un tasso del 4 %, equivalente a quello applicato dall'IRCAC per il credito alle cooperative; b) l'aiuto prevede un credito d'esercizio destinato a permettere alle cooperative giovanili di iniziare o mantenere l'attività per la quale è stato realizzato il progetto finanziato ai sensi della legge regionale n. 37/78; c) l'aiuto in argomento, almeno di pari importo al debito scaduto, erogato in unica soluzione, ossia come operazione una tantum, è concesso al fine di sanare una posizione debitoria che impedisce alla cooperativa di affrontare le spese di avvio o di gestione iniziale dell'attività che può consentirle di onorare le rate di mutuo in scadenza; d) l'aiuto è destinato ad un comparto in grave difficoltà, con livelli di disoccupazione molto elevati nell'ambito del territorio regionale. Infine le autorità nazionali, facendo riferimento all'allegata lettera dell'IRCAC del 5 maggio 1998, hanno precisato che nessuna tra le cooperative che avevano ricevuto un finanziamento per un progetto nel settore della produzione agricola primaria avrebbe chiesto di beneficiare dell'aiuto in questione, anche se eventuali domande di ammissione all'aiuto potevano essere ancora presentate.

IV. VALUTAZIONE

(39) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La Commissione ritiene che, nel caso in esame, per tutte le misure in oggetto ricorrano tutte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione osserva inoltre che questo non è stato contestato dalle autorità italiane.

(40) L'articolo 1 della legge regionale n. 68/95 istituisce due fondi di garanzia (uno per le imprese industriali e l'altro per le imprese commerciali) destinati a coprire i rischi delle operazioni di ristrutturazione finanziaria effettuate nel quadro di regimi d'aiuto previsti da altre leggi cui è operato rinvio; l'articolo 3 modifica le condizioni di applicazione degli aiuti istituiti da uno dei regimi cui l'articolo 1 opera rinvio, concernente il ripianamento della situazione debitoria di imprese commerciali; l'articolo 5 prevede un aiuto sotto forma di riduzione dei tassi d'interesse su prestiti destinati a consentire il ripianamento delle situazioni debitorie di imprese artigiane; l'articolo 6 prevede un aiuto sotto forma di riduzione dei tassi di interesse sui prestiti concessi per un periodo non superiore ad un anno ad operatori commerciali operanti in Sicilia il cui volume di affari sia rivolto per almeno il 70 % alla vendita di prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli fuori del territorio regionale; l'articolo 7 autorizza l'IRCAC ad erogare alle cooperative giovanili crediti di esercizio a tasso agevolato per l'avviamento di imprese.

(41) In assenza di informazioni a riprova del contrario da parte delle autorità italiane, la Commissione ritiene sia lecito affermare che almeno alcuni dei beneficiari delle misure d'aiuto in questione siano attivi in settori caratterizzati da forti scambi intracomunitari. Nel 1996 le importazioni di prodotti agricoli in Italia da altri Stati membri ammontavano in totale a 28734 miliardi di ITL e le esportazioni italiane in altri Stati membri a 17821 miliardi di ITL(4). Per quanto riguarda in particolare i prodotti agrumicoli e gli altri prodotti ortofrutticoli, cui si riferisce l'articolo 6, nel 1995 quando la misura è stata notificata le importazioni di questi prodotti in Italia da altri Stati membri sono ammontate complessivamente a 302093000 ECU per i prodotti frutticoli (di cui 75909000 ECU per prodotti agrumicoli) e a 138525000 ECU per i prodotti orticoli, mentre le esportazioni italiane in altri Stati membri sono ammontate a 964153000 ECU per i prodotti frutticoli (di cui 60652000 ECU per prodotti agrumicoli) e a 460791000 ECU per prodotti orticoli. Occorre osservare che in Italia, la Regione Sicilia è un tipico produttore di tali prodotti.

(42) Il divieto di concessione di aiuto di Stato contenuto nell'articolo 87, paragrafo 1, non è incondizionato. Nel caso in esame, tuttavia, le eccezioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sono manifestamente inapplicabili e non sono peraltro state invocate dalle autorità italiane. Analogamente, l'aiuto non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), né è destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), né le autorità italiane hanno invocato tali deroghe. È pertanto necessario esaminare se l'applicazione delle misure previste possa beneficiare di una deroga a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c), del trattato.

(43) In via preliminare la Commissione osserva che, dalla risposta fornita dalle competenti autorità (cfr. considerando 29), risulta che la legge notificata in esame può applicarsi a tutti i prodotti dell'allegato I del trattato CE: l'oggetto della presente valutazione e la portata della presente decisione riguardano perciò sia i prodotti agricoli che i prodotti della pesca. Laddove per comodità si fa in appresso riferimento alla "agricoltura" e/o ai "prodotti agricoli", all'occorenza, in tale riferimento saranno compresi necessariamente anche la "pesca" e i prodotti da essa derivati.

(44) L'articolo 1 della legge n. 68/95 istituisce due fondi di garanzia (uno per le imprese industriali e l'altro per quelle commerciali) destinati a coprire i rischi delle operazioni di ristrutturazione finanziaria attuate a norma di altre disposizioni (articolo 34 della legge regionale n. 15/93; l'articolo 43 della legge regionale n. 25/93, modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 68/95; l'articolo 44 della legge regionale n. 25/93).

(45) Al fine di essere compatibili con le regole sugli aiuti di Stato applicabili ai settori interessati da questa decisione [cui la comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis(5) non si applica] le operazioni di ristrutturazione finanziaria devono essere eseguite in conformità con gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà che sono applicabili al settore agricolo dal 1o gennaio 1998(6). Prima dell'entrata in vigore di tali Orientamenti, la prassi della Commissione, in presenza di determinate condizioni, consentiva anche per il settore agricolo aiuti di Stato finalizzati a ridurre il costo finanziario di investimenti già realizzati(7). Al fine di facilitare la valutazione delle misure di aiuto previste dalla legge regionale n. 68/95, queste regole sono brevemente riassunte qui di seguito.

a) Secondo gli Orientamenti comunitari attualmente in vigore gli aiuti alla ristrutturazione devono soddisfare tutte le seguenti condizioni generali: i) il piano di ristrutturazione deve garantire il risanamento dell'impresa interessata, ripristinandone l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future; ii) occorre che siano adottate misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti; iii) l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario; iv) l'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione presentato e accolto dalla Commissione, assolvendo qualunque altro obbligo previsto nella decisione della Commissione; v) l'attuazione, l'avanzamento e il successo del piano di ristrutturazione saranno controllati imponendo l'obbligo di presentare alla Commissione relazioni annuali circostanziate.

b) Con riguardo agli aiuti al salvataggio, le regole contenute al punto 3.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà attualmente applicabili richiedono che per essere autorizzati dalla Commissione gli aiuti per il salvataggio (...) devono: - consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di crediti rimborsabili gravati da un tasso d'interesse equivalente a quello di mercato; - limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività (ad esempio, copertura degli oneri salariali, dell'approvvigionamento corrente); - essere versati soltanto per il periodo necessario (di regola, non più di sei mesi) alla definizione delle misure di risanamento necessarie e realizzabili; - essere motivati da acute difficoltà sociali e non avere effetti negativi ingiustificabili sulla situazione industriale e agricola in altri Stati membri. Ulteriore condizione è che, in linea di principio, il salvataggio sia un'operazione una tantum. È chiaramente impossibile accettare una serie di operazioni di salvataggio che di fatto mantengano semplicemente la situazione esistente, ritardando l'inevitabile e facendo ricadere, nel frattempo, i problemi industriali, agricoli e sociali esistenti su altri produttori più efficienti e su altri Stati membri.

c) Le regole applicate dalla prassi della commissione prima dell'entrata in vigore dei sopra menzionati Orientamenti, per esaminare gli aiuti finalizzati a ridurre il costo finanziario di mutui contratti per finanziare investimenti già realizzati, prevedono che(8): "l'equivalente sovvenzione cumulata degli aiuti concessi quando i prestiti sono stati contratti e degli aiuti previsti non può essere superiore al tasso normalmente ammesso dalla Commissione in materia di aiuti agli investimenti (nel settore della produzione primaria e nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato II, oggi allegato I); devono essere rispettate le limitazioni settoriali eventualmente applicabili. Gli aiuti in causa devono essere conseguenti ad adeguamenti del tasso dei nuovi prestiti operati per tener conto della variazione del costo del denaro - l'importo degli aiuti dev'essere inferiore o pari alla modifica del tasso di nuovi prestiti - oppure devono riguardare aziende agricole che offrano garanzie di redditività, in particolare nel caso in cui gli oneri finanziari derivanti dai prestiti esistenti sono tali che le imprese rischiano di venire a trovarsi in una situazione critica e forse anche di fallire; le difficoltà delle imprese sono determinate da fattori esterni all'impresa stessa e non da fattori interni ad essa."

(46) L'articolo 1 della legge n. 68/95 istituisce due fondi di garanzia (uno per le imprese industriali e l'altro per quelle commerciali) destinati a coprire i rischi delle operazioni di ristrutturazione finanziaria attuate a norma di altre disposizioni, tra cui anche quelle eseguite nell'ambito dell'articolo 44 della legge regionale n. 25/93.

L'articolo 44 della legge n. 25/93 prevedeva la concessione di aiuti in forma di crediti a tasso ridotto per l'assestamento dei debiti delle imprese commerciali operanti nel settore dei prodotti ortofrutticoli ed agrumicoli. La Commissione, nella decisione 97/106/CE, del 17 luglio 1996, relativa agli aiuti previsti nella legge regionale n. 25/93 della regione Sicilia(9) ha dichiarato tali aiuti incompatibili con il mercato comune perché non presentavano i requisiti prescritti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Nell'ambito del procedimento avviato con riguardo all'articolo 1 della legge regionale n. 68/95 le autorità nazionali non hanno comunicato alcuna informazione che possa consentire alla Commissione di mutare la sua valutazione originaria e di considerare l'aiuto previsto dall'articolo 44 della legge regionale n. 25/93 compatibile con le regole sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o con altre regole sugli aiuti di Stato applicabili ai settori interessati da questa decisione. In particolare né sono state comunicate né risultano dalle informazioni inviate dalle autorità nazionali prove della conformità della misura con le attuali regole sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o con le regole precedentemente applicate dalla prassi della Commissione per esaminare gli aiuti finalizzati a ridurre gli oneri finanziari di mutui sottoscritti per finanziare investimenti già realizzati (cfr. considerando 45).

Poiché nella propria decisione 97/106/CE la Commissione ha dichiarato incompatibili con le regole sugli aiuti di Stato gli aiuti in forma di crediti a tasso ridotto per l'assestamento dei debiti previsti dall'articolo 44 della legge regionale n. 25/93 e le informazioni comunicate nel contesto del procedimento non consentono alla Commissione di mutare il proprio avviso e di stabilire la compatibilità delle operazioni interessate con le regole per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese in difficoltà o con qualsiasi altra regola sugli aiuti di Stato applicabili ai settori interessati da questa decisione, la Commissione deve considerare ogni aiuto supplementare previsto dall'articolo 1 della legge regionale n. 68/95 in forma di garanzia collaterale alle medesime operazioni di assestamento di debiti (previste dall'articolo 44 della legge regionale n. 25/93) come aiuto che non soddisfa le condizioni richieste dalle regole comunitarie sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, sopra descritte al considerando 45, senza che sia necessario analizzare le altre regole applicabili agli aiuti di Stato concessi in forma di garanzie(10).

Pertanto, poiché le informazioni comunicate sono insufficienti a stabilire la compatibilità degli aiuti con le regole sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà sopra descritte o con qualunque altra regola sugli aiuti di Stato applicabile ai settori interessati, in conformità con l'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(11), la Commissione deve adottare una decisione negativa sugli aiuti previsti dall'articolo 1 della legge regionale n. 68/95, nella misura in cui esso opera rinvio agli aiuti previsti dall'articolo 44 della regionale n. 25/93.

(47) L'articolo 1 della legge n. 68/95 in esame istituisce due fondi di garanzia (uno per le imprese industriali e l'altro per quelle commerciali) destinati a coprire i rischi delle operazioni di ristrutturazione finanziaria attuate a norma di altre disposizioni, tra cui anche quelle eseguite nell'ambito dell'articolo 34 della legge regionale n. 15/93.

L'articolo 34 della legge regionale n. 15/93 prevede la concessione di aiuti sotto forma di abbuono del tasso d'interesse per la ristrutturazione finanziaria di imprese del settore manifatturiero. La misura è stata approvata dalla Commissione nell'ambito dell'aiuto N 730/95. Poiché l'aiuto originariamente approvato era destinato al settore manifatturiero parrebbero non esservi elementi per ritenere che l'aiuto sia stato applicato anche ai settori interessati dalla presente decisione.

Peraltro poiché le autorità nazionali non hanno risposto ai quesiti posti dalla Commissione nella propria decisione di avviare il procedimento, nella misura in cui non possa escludersi che l'aiuto possa applicarsi anche ai settori interessati da questa decisione, occorre che la Commissione ne valuti la compatibilità con le regole applicabili ai settori interessati dalla presente decisione.

Nell'ambito del procedimento avviato con riguardo all'articolo 1 della legge regionale n. 68/95 le autorità nazionali non hanno comunicato alcuna informazione che possa consentire alla Commissione di valutare gli aiuti originariamente previsti dall'articolo 34 della legge regionale n. 15/93, in forma di riduzioni dei tassi di interesse per la ristrutturazione finanziaria di imprese, compatibili con le regole sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o con altre regole sugli aiuti di Stato applicabili ai settori interessati da questa decisione. In particolare non sono state comunicate né risultano dalle informazioni inviate dalle autorità nazionali prove della conformità della misura con le attuali regole sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o con le regole precedentemente applicate nella prassi della Commissione per esaminare gli aiuti finalizzati a ridurre i costi finanziari dei mutui sottoscritti per finanziare investimenti già realizzati (cfr. considerando 45).

Poiché le informazioni comunicate nel contesto del procedimento avviato relativamente all'articolo 1 della legge regionale n. 68/95 non consentono alla Commissione di stabilire la compatibilità delle operazioni interessate con le regole per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese in difficoltà o con qualsiasi altra regola sugli aiuti di Stato applicabile ai settori interessati dalla presente decisione, la Commissione considera ogni aiuto supplementare previsto dall'articolo 1 della legge regionale n. 68/95 in forma di garanzia collaterale alle operazioni di ristrutturazione finanziaria (previste dall'articolo 34 della legge regionale n. 25/93) come aiuto che non soddisfa le condizioni richieste dalle regole comunitarie sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione (cfr. considerando 45), senza che sia necessario analizzare le altre regole applicabili agli aiuti di Stato concessi in forma di garanzie(12).

Pertanto, poiché le informazioni comunicate sono insufficienti a stabilire la compatibilità degli aiuti con le regole sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà sopra descritte o con qualunque altra regola sugli aiuti di Stato applicabile ai settori interessati, in conformità con l'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione deve adottare una decisione negativa sugli aiuti previsti dall'articolo 1 della legge regionale n. 68/95, nella misura in cui esso opera rinvio agli aiuti previsti dall'articolo 34 della legge regionale n. 15/93.

Con riguardo agli aiuti previsti dall'articolo 34 della legge regionale n. 15/93, approvati dalla Commissione per il settore manifatturiero sotto il numero di aiuto N 730/95, la Commissione si riserva di avviare il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in conformità con l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999, per accertare qualunque eventuale abuso degli aiuti autorizzati dalla Commissione per prodotti non compresi nell'allegato I del trattato, qualora tali aiuti fossero stati erogati senza alcuna autorizzazione anche ai settori concernenti prodotti dell'allegato I.

(48) L'articolo 1 della legge n. 68/95 in esame istituisce due fondi di garanzia (uno per le imprese industriali e l'altro per quelle commerciali) destinati a coprire i rischi delle operazioni di ristrutturazione finanziaria attuate a norma di altre disposizioni, tra cui anche quelle eseguite nell'ambito dell'articolo 43 della legge regionale n. 25/93.

L'articolo 43 della legge regionale n. 25/93 prevede la concessione di aiuti per ripianare l'esposizione debitoria di imprese commerciali, approvati come aiuti "de minimis" nel quadro dell'aiuto N 472/94. Con riguardo a questa misura le autorità nazionali hanno presentato osservazioni operando rinvio alle osservazioni presentate nell'ambito dell'articolo 3 della legge n. 68/95 (cfr. considerando 34). Nelle loro osservazioni le autorità nazionali hanno segnalato che mentre sull'articolo 44 della medesima legge regionale n. 25/93 la Commissione ha adottato una decisione negativa (cfr. considerando 46), con riguardo all'articolo 43 della legge n. 25/93 "le autorità nazionali avevano preso atto del 'tacito consenso' che si era ritenuto di potere legittimamente dedurre dal fatto che a distanza di alcuni anni (tre) la direzione competente (certamente informata, come solitamente avviene dagli altri servizi) non avesse sollevato osservazione alcuna nei confronti del citato articolo 43".

Con riguardo a queste osservazioni in primo luogo la Commissione osserva che nessun "tacito consenso" sull'applicazione della regola "de minimis" nel settore agricolo avrebbe potuto essere inferito dalle autorità nazionali, poiché tale regola non si applica al settore agricolo. In particolare occorre osservare che il settore agricolo e il settore della pesca sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis(13) attualmente applicata ed erano espressamente esclusi anche dall'ambito di applicazione della "regola de minimis" originariamente contenuta nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese(14).

In secondo luogo, alla luce delle osservazioni presentate dalle autorità nazionali, la Commissione conferma i propri dubbi sull'applicabilità del regime di aiuti previsto dall'articolo 43 della legge regionale n. 25/93 anche ai settori interessati dalla presente decisione.

In terzo luogo, la Commissione osserva che nel contesto del detto procedimento le autorità nazionali non hanno comunicato alcuna informazione che possa consentirle di considerare gli aiuti originariamente previsti dall'articolo 43 per coprire i debiti di imprese commerciali compatibili con le regole sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o con altre regole sugli aiuti di Stato applicabili ai settori interessati da questa decisione. In particolare né sono state comunicate né risultano dalle informazioni inviate dalle autorità nazionali prove delle conformità della misura con le attuali regole sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o con le regole precedentemente applicate dalla prassi della Commissione per esaminare gli aiuti finalizzati a ridurre gli oneri finanziari dei mutui sottoscritti per finanziare investimenti già realizzati (cfr. considerando 45).

Poiché le informazioni comunicate nel contesto del procedimento avviato sull'articolo 1 della legge regionale n. 68/95 non consentono alla Commissione di stabilire la compatibilità delle operazioni interessate dall'articolo 43 della legge regionale n. 25/93 con le regole per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese in difficoltà o con qualsiasi altra regola sugli aiuti di Stato applicabile ai settori interessati da questa decisione, la Commissione considera ogni aiuto supplementare previsto dall'articolo 1 della legge regionale n. 68/95 in forma di garanzia collaterale alle operazioni di ristrutturazione finanziaria (previste dall'articolo 43 della legge regionale n. 25/93 e attuate nell'ambito della regola de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca) come aiuto che non soddisfa le condizioni richieste dalle regole comunitarie sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione (cfr. considerando 45), senza che sia necessario analizzare le altre regole applicabili agli aiuti di Stato concessi in forma di garanzie(15).

Pertanto poiché le informazioni comunicate sono insufficienti a stabilire la compatibilità degli aiuti con le regole sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà sopra descritte o con qualunque altra regola sugli aiuti di Stato applicabile ai settori interessati, in conformità con l'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione deve adottare una decisione negativa sugli aiuti previsti dall'articolo 1 della legge regionale n. 68/95, nella misura in cui esso opera rinvio agli aiuti previsti dall'articolo 43 della legge regionale n. 25/93.

Con riguardo agli aiuti previsti dall'articolo 43 della legge regionale n. 25/93, approvati dalla Commissione quali aiuti "de minimis" sotto il numero di aiuto N 472/94, la Commissione si riserva di avviare il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in conformità con l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999, per accertare qualunque eventuale abuso degli aiuti autorizzati dalla Commissione per prodotti non compresi nell'allegato I del trattato, qualora tali aiuti fossero stati erogati, senza alcuna autorizzazione anche ai settori concernenti prodotti dell'allegato I.

(49) L'articolo 3 della legge regionale n. 68/95 modifica le condizioni di applicazione dell'aiuto previsto dal regime istituito dall'articolo 43 della legge regionale n. 25/93 per il ripianamento delle situazioni debitorie delle imprese commerciali che è stato approvato come aiuto "de minimis" nel quadro dell'aiuto N 472/94 (cfr. considerando 48). La Commissione osserva che l'articolo3, quarto comma, della legge n. 68/95 prevede che gli aiuti di cui allo stesso articolo sono concessi alle imprese entro i limiti previsti per gli aiuti "de minimis", la cui regolamentazione non si applica ai settori interessati dalla presente decisione. Tuttavia, la Commissione deve anche prendere in considerazione una serie di elementi e in particolare: a) i dubbi già espressi all'atto dell'avvio del procedimento; b) le osservazioni formulate dalle autorità nazionali e sopra citate (cfr. considerando 34 e 48) sull'articolo 43 della legge regionale n. 25/93; c) il fatto che alla luce di tali osservazioni il contenuto dell'articolo 3 della legge regionale n. 68/95, che rinvia all'articolo 43 della legge n. 25/93, potrebbe applicarsi anche ai settori interessati dalla presente decisione; d) il fatto che l'articolo 43 della legge n. 25/93 riguarda aiuti destinati al ripianamento delle situazioni debitorie di imprese commerciali, approvati nel quadro della regola "de minimis"; e) ed infine il fatto che le autorità nazionali non hanno trasmesso informazioni che possano dar modo alla Commissione di valutare in questo contesto l'eventuale compatibilità degli aiuti con la normativa in materia di aiuti di Stato nei settori dell'agricoltura e della pesca (in particolare con le regole relative al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà). Pertanto, per le stesse ragioni sopra espresse a cui è qui operato integrale rinvio (cfr. considerando 48), essendo le informazioni fornite insufficienti a verificare la compatibilità degli aiuti in esame con le regole sul salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (cfr. considerando 45) o con qualsiasi altra regola sugli aiuti di Stato applicabile ai settori interessati, in conformità con l'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione deve adottare una decisione negativa sugli aiuti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 68/95, nella misura in cui tale disposizione rinvia agli aiuti dell'articolo 43 della legge regionale n. 25/93 e può applicarsi ai settori interessati dalla presente decisione.

Con riguardo agli aiuti previsti dall'articolo 43 della legge regionale n. 25/93, approvati dalla Commissione quali aiuti "de minimis" sotto il numero di aiuto N 472/94, la Commissione si riserva di avviare il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in conformità con l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 569/1999, per accertare qualunque eventuale abuso degli aiuti autorizzati dalla Commissione per prodotti non compresi nell'allegato I del trattato, qualora tali aiuti fossero stati erogati, senza alcuna autorizzazione anche ai settori concernenti prodotti dell'allegato I.

(50) L'articolo 5 della legge regionale n. 68/95 riguarda gli aiuti sotto forma di contributi sugli interessi dovuti agli istituti di credito per il ripianamento delle esposizioni debitorie delle imprese artigiane, approvati nel quadro dell'aiuto N 750/A/95 come aiuto de minimis. Nell'ambito del procedimento le autorità italiane non hanno formulato alcuna osservazione. Poiché gli aiuti inizialmente approvati riguardavano il settore delle imprese artigiane, non sembrerebbero sussistere elementi a riprova che tali aiuti possano essere applicati anche ai settori interessati dalla presente decisione. Tuttavia, poiché le autorità nazionali, benché richieste in tal senso, non hanno fornito alcuna informazione, nella misura in cui non si può escludere che tali aiuti possano applicarsi anche ai settori interessati dalla presente decisione, ai quali non si applica la regola "de minimis", occorre che la Commissione valuti la loro compatibilità con le regole applicabili a questi settori.

Nel contesto del procedimento in esame, le autorità nazionali non hanno comunicato alcuna informazione che possa consentire alla Commissione di considerare compatibili con le regole per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese in difficoltà o con qualsiasi altra regola sugli aiuti di Stato applicabile ai settori interessati dalla presente decisione gli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge regionale n. 68/95 in forma di riduzione del tasso di interesse sui mutui contratti per coprire i debiti di imprese. In particolare non sono state comunicate, né risultano dalle informazioni inviate dalle autorità nazionali prove della conformità della misura con le attuali regole sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o con le regole precedentemente applicate nella prassi della Commissione per esaminare gli aiuti finalizzati a ridurre gli oneri finanziari dei mutui sottoscritti per finanziare investimenti già realizzati (cfr. considerando 45).

Pertanto, poiché le informazioni comunicate sono insufficienti a stabilire la compatibilità degli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge regionale n. 68/95 (in forma di riduzione del tasso di interesse sui mutui contratti per coprire i debiti di imprese) con le regole sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà o con qualunque altra regola sugli aiuti di Stato applicabile ai settori interessati, in conformità con l'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione deve adottare una decisione negativa sugli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge regionale n. 68/95, nella misura in cui essi possano applicarsi ai settori interessati da questa decisione.

(51) L'articolo 6 della legge regionale n. 68/95 prevede la concessione di aiuti sotto forma di concorso negli interessi su prestiti di durata non superiore ad un anno accordati agli operatori commerciali operanti in Sicilia, il cui volume d'affari sia rivolto per almeno il 70 % alla vendita di prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli fuori del territorio regionale. Nelle loro osservazioni, le autorità italiane sostengono che la misura costituisce un rifinanziamento di una misura già approvata dalla Commissione (articolo 48 della legge n. 32/91) e che si tratta di un prestito agevolato a breve termine, da esaminare alla luce dei criteri applicabili a questo tipo di aiuti prima dell'entrata in vigore della comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo ("crediti di gestione")(16). Gli argomenti delle autorità italiane non possono essere accolti per i motivi indicati qui di seguito.

(52) Per quanto riguarda l'argomento secondo cui l'aiuto costituirebbe un "rifinanziamento dell'articolo 48 della legge n. 32/91" e secondo cui l'approvazione da parte della Commissione di un successivo rifinanziamento di tale disposizione avrebbe "influenzato decisamente il legislatore del 1995 e fatto insorgere negli aventi diritto legittime aspettative", come già osservato nel telex dei suoi servizi del 10 novembre 1998, la Commissione fa rilevare che:

a) l'approvazione originaria dell'articolo 48 della legge n. 32/91 (aiuto N 377/91) in quanto "prestito agevolato a breve termine" riguardava il finanziamento della misura solo per il triennio 1991-1993, senza riferimento a specifiche "campagne" alle quali la misura sarebbe stata applicata (la misura faceva un riferimento puramente "occasionale", nel prevedere una deroga a talune condizioni, alla campagna 1990/91). Benché la prassi seguita dalla Commissione per questo tipo di aiuti non fosse stata ancora codificata in un testo scritto (i criteri applicabili agli aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine sono descritti al considerando 54), l'approvazione della misura in quanto "prestito agevolato a breve termine" poteva essere basata esclusivamente sulla constatazione che si trattasse effettivamente di un "prestito agevolato a breve termine" concesso per permettere il normale funzionamento ad un operatore agricolo che deve anticipare spese di gestione connesse al ciclo di produzione agricola in attesa di realizzare il reddito corrispondente alle stesso ciclo. Nell'approvare tale misura la Commissione aveva inoltre specificato che "per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di crediti di gestione a tasso agevolato, la Commissione non si oppone alla loro concessione, ma si riserva di rivedere la propria posizione in un momento successivo ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato";

b) una successiva approvazione del "rifinanziamento" dell'articolo 48 della legge n. 32/91 faceva espresso riferimento al finanziamento, nel corso degli esercizi 1995 e 1996, della misura in quanto "prestito agevolato a breve termine" per la "campagna" 1992/93. Poiché il periodo 1992/93 era compreso nell'ambito temporale iniziale dell'articolo 48, al quale si rinviava, la Commissione aveva considerato che le nuove misure costituissero un "rifinanziamento" di misure già approvate (aiuto C 61/96, ex N 408/B/96). In particolare, gli articoli relativi al "rifinanziamento" erano i seguenti: i) articolo 7 della legge n. 81/95 (C 61/96, ex aiuto N 408/B/96), che faceva riferimento alle "finalità" dell'articolo 48 della legge n. 32/91 e autorizzava il finanziamento, nel corso dell'anno finanziario 1995, della "campagna" 1992/93 (2000 milioni di ITL); ii) articolo 20 della legge n. 33/96 (C 61/96, ex aiuto N 408/B/96), che faceva riferimento alle "finalità" dell'articolo 48 della legge n. 32/91 e all'articolo 7 della legge n. 81/95 e autorizzava il finanziamento, nel corso dell'esercizio finanziario 1996, della "campagna" 1992/93 (2000 milioni di ITL);

c) nella lettera con cui autorizzava il suddetto rifinanziamento dell'articolo 48 della legge n. 32/91 per la campagna 1992/93 (aiuto C 61/96, ex aiuto N 408/B/96), la Commissione avvertiva le autorità nazionali del fatto che l'approvazione del rifinanziamento lasciava impregiudicato l'esame della nuova misura notificata ed analizzata nel quadro dell'aiuto N 750/B/95 (articolo 6 della legge n. 68/95), che costituiva un nuovo regime di aiuto [SG(97) D/455 del 23 gennaio 1997] e le informava, in proposito, che la legge 68/95 sarebbe stata esaminata nel contesto della nuova disciplina applicabile agli aiuti per "crediti di gestione" successivamente al 31 dicembre 1996;

d) l'articolo 6 della legge n. 68/95 (in esame) non menziona l'articolo 48 della legge n. 32/91, ma ne riproduce sostanzialmente il contenuto, poiché autorizza il finanziamento, nel triennio 1995-1997, delle "campagne" 1993/94, 1994/95 e 1995/96. Tuttavia, contrariamente all'articolo 48 della legge n. 32/91 che a quanto pare, recava disposizioni per il futuro, e contrariamente dell'articolo 7 della legge n. 81/95 e all'articolo 20 della legge n. 33/96, i quali (benché recanti disposizioni per una campagna passata) individuavano tale campagna in quella relativa all'anno 1992/93, che risultava già inclusa nell'approvazione dell'originario articolo 48 della legge n. 32/91, l'articolo 6 della legge n. 68/95 prevede chiaramente aiuti che si riferiscono soltanto a campagne passate (1993/94, 1994/95 e 1995/96), le quali inoltre non rientrano nell'approvazione originaria dell'articolo 48 della legge n. 32/91, che concerneva il finanziamento del triennio 1991-1993. La previsione di aiuti in forma di prestiti agevolati a breve termine per campagne già trascorse (cfr. considerando 54) non corrisponde allo spirito soggiacente alla disciplina sugli aiuti per "prestiti agevolati a breve termine" nel settore agricolo, che in via eccezionale sono considerati aiuti in grado di contribuire allo sviluppo del settore agricolo, in deroga al divieto di cui all'articolo 87 del trattato. Inoltre, occorre sottolineare che, entro il termine di due mesi dalla notifica della legge regionale n. 68/95 (esaminata nel quadro dell'aiuto N 750/B/95), i servizi della Commissione avevano avvertito le autorità italiane che: a) gli aiuti per le campagne 1993/94 e 1994/95 sembravano configurare aiuti di funzionamento incompatibili con il mercato comune e invitavano le stesse autorità a revocare tali misure, a meno che fossero in grado di dimostrare che gli aiuti rispondevano ai criteri allora in vigore in materia di ristrutturazione di imprese in difficoltà (cfr. considerando 45); b) gli aiuti per la campagna 1995/96 dovevano soddisfare i criteri riportati nel nuovo progetto di comunicazione, di cui veniva allegata copia; c) in ogni caso, gli aiuti previsti dall'articolo 6, essendo destinati ad imprese il cui volume d'affari deve essere rivolto per almeno il 70 % alla vendita di prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli fuori del territorio regionale, sembravano costituire aiuti all'esportazione, incompatibili con il mercato comune, e invitavano le autorità nazionali a sopprimere o a modificare la misura, oppure a spiegare adeguatamente il rifiuto di conformarsi a tale richiesta; tali spiegazioni non sono mai state fornite (cfr. punti 1-3 della lettera del 2 ottobre 1995/VI/036342). Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione aveva poi esplicitamente espresso dei dubbi riguardo alla possibilità che gli aiuti in questione costituissero in realtà aiuti all'esportazione.

Da quanto precede discende che l'articolo 6 della legge n. 68/95, che si limita meramente a riprodurre il contenuto dell'articolo 48 della legge n. 32/91, senza farvi riferimento, e reca disposizioni per il passato anziché per il futuro, non può essere considerato, stricto sensu, un rifinanziamento dell'articolo 48 della legge n. 32/91.

(53) Occorre quindi stabilire se l'aiuto disposto dall'articolo 6 della legge n. 68/95 possa essere considerato, come sostengono le autorità italiane, un "prestito agevolato a breve termine" compatibile con la prassi della Commissione.

Le regole applicabili ai prestiti agevolati a breve termine in agricoltura al momento della notifica vietavano la concessione del prestito per un singolo prodotto o una singola operazione e ne limitavano la durata a 12 mesi.

Con lettera del 23 gennaio 1997 [SG(97) D/455], con la quale veniva autorizzato per l'ultima volta il rifinanziamento dell'articolo 48 della legge n. 32/91 per la campagna 1992/93 (aiuto C 61/96, ex aiuto N 408/B/96), la Commissione faceva notare alle autorità italiane che l'approvazione del rifinanziamento lasciava impregiudicato l'esame della nuova misura notificata ed esaminata nel quadro dell'aiuto N 750/B/95 (ossia l'articolo 6 della legge n. 68/95), la quale costituiva un nuovo regime d'aiuto [SG(97) D/455 del 23 gennaio 1997] e le informava del fatto che la legge n. 68/95 sarebbe stata esaminata alla luce della nuova disciplina sui "crediti di gestione" in vigore dopo il 31 dicembre 1996 (comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo).

Tuttavia, in seguito ad una prima sospensione dell'applicazione delle nuove regole, con lettera del 19 dicembre 1997 [SG(97) D/10801] la Commissione informava gli Stati membri che, a decorrere dal 30 giugno 1998, sarebbe stata applicata la comunicazione della Commissione sui prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo, come interpretata nella citata lettera della Commissione del 19 dicembre 1997 [SG(97) D/10801] e che sarebbe stata avviata la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato (allora articolo 93, paragrafo 2) nei confronti degli aiuti che sarebbero "entrati o restati in vigore" dopo il 30 giugno 1998 e che non risultassero compatibili con le nuove norme.

In considerazione del fatto che l'aiuto in esame, istituito dall'articolo 6 della legge regionale n. 68/95, sarebbe stato applicato alle "campagne" 1993/94, 1994/95 e 1995/96 e che la successiva comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo sarebbe stata applicata agli "aiuti entrati o restati in vigore" dopo il 30 giugno 1998, pare che gli aiuti per prestiti agevolati a breve termine concessi per le "campagne" 1993/94, 1994/95 e 1995/96 possano essere ancora esaminati in base ai criteri applicabili ai prestiti agevolati a breve termine prima della data del 30 giugno 1998, a decorrere dalla quale si applica la nuova comunicazione.

(54) I criteri di cui trattasi erano i seguenti: i prestiti devono essere di natura "stagionale" destinati alla copertura di spese generali (acquisto di materie prime, pagamento di mano d'opera ecc.), il prestito non deve essere connesso ad un singolo prodotto o a una singola operazione e la sua durata non deve essere superiore a 12 mesi. Occorre, a tale proposito, sottolineare che le nuove regole che disciplinano questo tipo di aiuti, contenute nella comunicazione della Commissione sui prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo, prevedono gli stessi criteri, unitamente ad altri requisiti più rigorosi, sul cui rispetto le autorità nazionali nelle loro osservazioni non hanno fornito indicazioni.

Nel caso in esame, i suddetti criteri allora applicabili ai "crediti di gestione" non sembrano essere soddisfatti per i seguenti motivi:

a) innanzitutto, l'articolo 6 della legge n. 68/95 riguarda esclusivamente le imprese commerciali operanti in Sicilia ed il cui volume di affari sia rivolto per almeno il 70 % alla vendita di prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli fuori del territorio regionale. L'aiuto sembra quindi essere concesso esclusivamente a favore di due specifiche categorie di prodotti ed essere connesso, principalmente, ad una singola operazione (l'esportazione dalla Sicilia);

b) in secondo luogo, considerato il tenore delle osservazioni formulate dalle autorità nazionali (cfr. considerando 31 e 32), non può escludersi che i mutui in questione possano avere una durata superiore a 12 mesi (secondo le osservazioni presentate dalle autorità nazionali "... Inoltre, la stessa disciplina [della Commissione] non stabilisce limiti di intensità e consente di rinnovare annualmente il prestito agevolato ... Peraltro la possibilità di rinnovare annualmente tali prestiti, consentita dalla disciplina comunitaria citata, attenua, posto che ve ne sia la necessità, la previsione contenuta nella normativa regionale circa la durata dell'ammortamento del prestito in 36 mesi. ... Si tiene a sottolineare la durata dell'ammortamento in quanto il prestito si riduce già a decorrere dal primo mese dalla sua concessione, così che la sua durata media è di gran lunga inferiore a 36 mesi");

c) in terzo luogo, anche assumendo che il prestito agevolato non sia concesso per un singolo prodotto (ma per due categorie di prodotti) o non sia connesso ad una singola operazione (ma principalmente a una sola operazione, l'esportazione) e che la durata del prestito non sia superiore a 12 mesi (il che non è certo), poiché le autorità nazionali hanno affermato che "gli operatori agricoli non sono stati interessati, né potevano esserlo, da un aiuto che avrebbe dovuto riguardare acquirenti (commercianti) che nel momento in cui hanno acquistato le merci non potevano ragionevolmente ipotizzare un beneficio ancora da prevedersi con una legge successiva" e che "la legge regionale n. 68/95 è stata approvata quando ormai le prime due campagne agricole da essa contemplate (1993/94 e 1994/95) erano già avvenute, mentre quella 1995/96 era già in corso", l'aiuto non sembra rispondere allo spirito soggiacente al criterio di "stagionalità" del prestito, che è inteso a permettere all'operatore agricolo di anticipare le spese connesse al ciclo di produzione agricola prima di riscuotere il ricavato delle vendite della produzione nel corso dello stesso ciclo.

Ciò è anche confermato dalle seguenti dichiarazioni delle autorità italiane: "... nella fattispecie non si tratta di prestiti da concedere per le esigenze delle imprese riferite a breve periodo, bensì di un ripianamento di situazioni debitorie scaturenti da affidamenti bancari a breve termine, effettuati a tassi di interesse molto elevati che, come si è già precisato, hanno determinato alterazioni delle condizioni di concorrenza fra le imprese isolane rispetto a quelle del resto del paese, per non parlare poi di quelle degli altri paesi della Comunità (...) se le imprese avessero potuto fare affidamento su prestiti a breve termine ad un tasso di interesse pari a quello agevolato, che poi è grosso modo identico a quello medio applicato fuori dal territorio isolano, sicuramente non si troverebbero con le attuali esposizioni debitorie" (cfr. considerando 32).

Il fatto che i "prestiti agevolati" in esame non soddisfino la condizione primaria che permette di classificarli come prestiti agevolati a breve termine, ai sensi della prassi della Commissione, sembra essere confermato anche dall'affermazione delle autorità italiane secondo cui "emerge (...) dal tenore della norma che il riferimento al volume delle vendite era determinato dalla volontà del legislatore regionale di individuare un settore della commercializzazione che, per dimensioni di volumi di affari, più di altri presentava rischi concreti di cadute traumatiche dei livelli occupazionali. Di qui la previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo in questione", che prevede la revoca dell'agevolazione concessa ed il recupero di quanto erogato, maggiorato degli interessi legali, qualora gli operatori beneficiari non rispettino l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali.

Da quanto precede discende che gli aiuti previsti dall'articolo 6 della legge n. 68/95, che dispone per il passato anziché per il futuro, riguardano esclusivamente due specifiche categorie di prodotti, sono connessi principalmente ad una singola operazione (esportazione dalla regione), sembrano avere una durata superiore ai 12 mesi, non paiono corrispondere al principio ispiratore di questo tipo di aiuti e non possono pertanto considerarsi "prestiti agevolati a breve termine", compatibili con le regole applicate dalla Commissione per questo tipo di aiuti, sia anteriormente, che successivamente alla data dalla quale si applica la comunicazione della Commissione sui prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo.

(55) Nelle loro osservazioni, le autorità italiane hanno contestato la possibile qualificazione degli aiuti in oggetto come "aiuti all'esportazione", sottolineando in particolare che per "vendite effettuate fuori del territorio regionale", non si intende necessariamente ed esclusivamente l'esportazione dei prodotti al di fuori dell'Italia. La Commissione prende atto del fatto che la vendita fuori del territorio regionale può non significare necessariamente ed esclusivamente l'esportazione fuori del territorio italiano e perciò, nel contesto della presente decisione, non si persegue in particolare l'esame dell'aiuto secondo questa qualificazione. Tuttavia, considerando che il metodo di calcolo dell'aiuto (cfr. considerando 23), come la Commissione ha fatto rilevare nella decisione di avvio del procedimento, sembrerebbe corrispondere al metodo di calcolo di un aiuto all'esportazione, e considerando che le autorità nazionali hanno basato le loro osservazioni su un'interpretazione letterale dell'articolo 6 della legge n. 68/95, senza fornire prove documentali sui dati relativi, per esempio, alle esportazioni fuori dal territorio regionale a destinazione sia in Italia che fuori dal territorio italiano, la Commissione non può escludere che, de facto, l'aiuto possa configurare anche un aiuto all'esportazione.

(56) Nelle loro osservazioni, le autorità nazionali non hanno fatto riferimento alla possibilità che l'aiuto previsto dall'articolo 6 della legge n. 68/95 possa soddisfare i requisiti prescritti per gli aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. Conformemente agli orientamenti comunitari in materia(17), gli aiuti al salvataggio devono: consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di crediti rimborsabili gravati da un tasso di interesse equivalente a quello di mercato; limitarsi, nel loro ammontare, a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività (ad esempio, copertura degli oneri salariali, dell'approvvigionamento corrente); essere versati soltanto per il periodo necessario (di regola non più di sei mesi) alla definizione delle misure di risanamento necessarie e realizzabili; essere motivati da acute difficoltà sociali e non avere effetti negativi ingiustificabili sulla situazione industriale e agricola in altri Stati membri. Un'ulteriore condizione è che, in linea di principio, il salvataggio sia un'operazione una tantum. Secondo gli stessi orientamenti, gli aiuti alla ristrutturazione devono soddisfare le seguenti condizioni generali: a) devono ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine e il risanamento dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future; b) devono essere adottate misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti; c) l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello ;comunitario; d) l'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione presentato e accolto dalla Commissione, assolvendo qualunque altro obbligo previsto nella decisione della Commissione; e) l'attuazione, l'avanzamento e il successo del piano di ristrutturazione saranno controllati imponendo l'obbligo di presentare alla Commissione relazioni annuali circostanziate. Le autorità nazionali non hanno fornito prove della conformità della misura in esame con i suddetti criteri, né elementi di prova al riguardo risultano dalle informazioni comunicate dalle autorità italiane.

(57) Nelle loro osservazioni, le autorità nazionali non hanno fatto riferimento alla possibilità che l'aiuto previsto dall'articolo 6 della legge n. 68/95 possa soddisfare i requisiti fissati nelle regole precedentemente applicate dalla Commissione nella prassi relativa all'esame di aiuti finalizzati a ridurre l'onere finanziario di mutui contratti per finanziare investimenti già realizzati. Nessuna prova della conformità delle misure con i requisiti descritti al considerando 45 è stata fornita, né risulta dalle informazioni comunicate dalle autorità nazionali.

(58) Nelle osservazioni formulate dalle autorità italiane, è fatto un vago riferimento ad un legame esistente tra la misura e il mantenimento dei livelli occupazionali, senza che tuttavia sia stata fornita alcuna prova del fatto che l'aiuto rispetti lo spirito e la lettera degli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione(18). Secondo le autorità nazionali (cfr. considerando 37): "emerge ... in modo chiaro dal tenore della norma che il riferimento al volume delle vendite era determinato dalla volontà del legislatore di individuare un settore della commercializzazione che, per dimensioni di volumi di affari, più di altri presentava rischi concreti di cadute traumatiche dei livelli occupazionali. Di qui la previsione contenuta al comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 69/95" (in merito alla revoca degli aiuti e al recupero di quanto erogato qualora i beneficiari non rispettino l'obbligo di mantenere inalterati i livelli occupazionali).

Occorre osservare che, sebbene il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 69/95 preveda la revoca e il recupero degli aiuti se i beneficiari non adempiono l'obbligo di mantenere i livelli occupazionali, l'aiuto previsto dall'articolo 6 non pare rispettare né lo spirito né la lettera degli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione, e più precisamente i punti 16 e 22 di questi ultimi (concernenti aiuti per il mantenimento dell'occupazione). In particolare occorre considerare che: a) l'aiuto non è addotto né concepito specificamente quale aiuto per la tutela dell'occupazione, b) il suo ammontare è indipendente dal numero di lavoratori e c) la sua forma ha relazione con i costi del lavoro. Pertanto, anche se possa indirettamente contribuire al mantenimento dell'occupazione, come avviene anche per molte altre categorie di aiuti, l'aiuto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 68/95 non può essere qualificato come aiuto all'occupazione ai sensi degli orientamenti comunitari in materia.

(59) Pertanto, l'aiuto previsto dall'articolo 6, che non è manifestamente un aiuto a favore di investimenti, non sembra soddisfare né i requisiti per i prestiti agevolati a breve termine, né quelli per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese in difficoltà, né quelli per gli aiuti all'occupazione, né alcuna delle condizioni di deroga previste da altre basi giuridiche, e risulta invece configurare un mero aiuto al funzionamento, concesso per ripianare debiti passati, il cui effetto cessa con il cessare del pagamento dell'aiuto.

(60) Nel settore dell'agricoltura e della pesca, ossia della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I, la prassi costante seguita per molti anni dalla Commissione è stata quella di vietare la concessione di aiuti al funzionamento in tutte le regioni, anche quelle a cui si applica il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per loro natura tali aiuti sono tali da interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni dei mercati che prevalgono sulle regole di concorrenza stabilite dal trattato(19). Tale prassi è stata più volte confermata(20).

(61) Poiché le osservazioni delle autorità italiane confermano che l'obiettivo della misura in esame è quello di sollevare i beneficiari dalla loro esposizione debitoria e che da parte dei beneficiari non vi è alcuna contropartita che potrebbe essere considerata tale da agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni, tenendo conto dei principi stabiliti nelle pronunce giurisprudenziali(21), la Commissione deve pertanto concludere che la misura non può beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c), del trattato.

(62) L'articolo 7 della legge regionale n. 68/95 autorizza l'IRCAC, a norma della legge regionale n. 37/78, a concedere a cooperative giovanili titolari di finanziamenti, e con debiti scaduti, un credito di esercizio a tasso agevolato. La legge regionale n. 37/78 (nel frattempo abrogata) prevedeva un regime di aiuto a favore dei giovani imprenditori in virtù del quale venivano concessi: a) un aiuto sotto forma di sovvenzioni e prestiti agevolati per investimenti e b) un aiuto sotto forma di credito agevolato per il funzionamento delle imprese nei primi tre anni di attività dopo la realizzazione e il collaudo degli investimenti. A causa dei ritardi nella realizzazione degli investimenti, un certo numero di cooperative (25 in base alle informazioni disponibili) non hanno potuto dare inizio alla produzione prima della fine del periodo di preammortamento (tre anni) per il rimborso del prestito assunto e non sono pertanto state in grado di rimborsare i prestiti. Esse pertanto non erano ammesse a beneficiare del credito di esercizio. L'articolo 7 della legge regionale n. 68/95 permette, in sostanza, di erogare uno degli aiuti previsti dalla legge n. 37/78 alle imprese che, ai sensi di tale legge, non possedevano i requisiti di ammissibilità a tale aiuto. In particolare, tale articolo permette alle imprese suddette di accedere a crediti di esercizio istituiti dalle legge n. 37/78, a condizione che il credito concesso in virtù di tale legge sia di entità pari o maggiore al debito maturato (relativo al finanziamento dell'investimento). L'IRCAC cioè compensa i debiti esistenti a fronte di nuovi crediti (ovvero parte del nuovo credito è usato per ripianare il prestito contratto per la realizzazione di investimenti).

(63) Nella propria decisione di avvio del procedimento, la Commissione aveva rilevato che l'aiuto deve essere esaminato alla luce dei criteri seguiti dalla Commissione nell'esame di aiuti intesi a ridurre il costo finanziario di prestiti assunti per finanziare investimenti gia realizzati (criteri applicabili alle imprese agricole e del settore della pesca). In base a tali criteri: a) l'equivalente sovvenzione cumulata degli aiuti concessi quando i prestiti sono stati contratti e degli aiuti in questione non può essere superiore al tasso normalmente ammesso dalla Commissione in materia di aiuti agli investimenti [nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I (già allegato II)]; b) devono essere rispettati gli eventuali limiti settoriali; c) gli aiuti devono essere conseguenti ad adeguamenti dei tassi di interesse sui nuovi prestiti, operati per tener conto della variazione del costo del denaro (l'importo dell'aiuto deve essere inferiore o pari alla modifica del tasso dei nuovi prestiti), oppure devono riguardare aziende agricole che offrano garanzie di redditività, in particolare nel caso in cui gli oneri finanziari derivanti dai prestiti esistenti siano tali che le imprese rischiano di venire a trovarsi in una situazione di pericolo o addirittura di fallire; d) le difficoltà delle imprese devono essere determinate da fattori esterni all'impresa stessa e non da fattori interni ad essa.

(64) Le osservazioni presentate dalle autorità italiane non permettono alla Commissione di accertare se siano stati soddisfatti i criteri riportati e di trarre conclusioni in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune alla luce degli stessi criteri. Le autorità italiane non hanno fornito informazioni che permettano di verificare il rispetto dei criteri di cui al considerando 63, lettere a) e b). Per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera c), pur avendo assicurato che l'aiuto sarebbe versato soltanto alle cooperative, comprese le cooperative agricole, che offrano garanzie di redditività, le autorità italiane non hanno specificato, né su che base avrebbero valutato le eventuali garanzie di redditività offerte da tali imprese, né il tipo di garanzie offerte. Inoltre, non sembra essere rispettato neanche il criterio riferito alla lettera d) in quanto, da un lato, non si può escludere che la difficoltà delle imprese in questione sia stata causata da fattori interni ("essendo tali imprese principalmente costituite da giovani disoccupati") e, d'altro lato, non è certo che, senza ulteriori precisazioni, fattori esterni quali quelli indicati dalle autorità nazionali ("le modifiche alla legge regionale n. 38/78 e la necessità di adeguare gli impianti alla nuova normativa di settore ... [il che] ha comportato un notevole allungamento dei tempi di realizzazione dei progetti") possano far insorgere una difficoltà tale da richiedere questo tipo di aiuto e da rendere le imprese ammissibili a questo tipo di aiuto.

(65) Le autorità nazionali hanno osservato anche che le entità alle quali si rivolge l'aiuto previsto dall'articolo 7 della legge n. 68/95 sono imprese che potrebbero essere in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti al salvataggio ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. In base alle regole per gli aiuti al salvataggio (punto 3.1 degli orientamenti), applicabili, per i nuovi aiuti di Stato, al settore agricolo a partire dal 1o gennaio 1998(22), e che sostituiscono le regole citate nella decisione di avvio del procedimento, "per essere approvati dalla Commissione gli aiuti al salvataggio (...) devono: consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di crediti rimborsabili gravati da un tasso di interesse equivalente a quello del mercato; limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività (ad esempio, copertura degli oneri salariali, dell'approvvigionamento corrente); essere versati soltanto per il periodo necessario (di regola non più di sei mesi) (...) alla definizione delle misure di risanamento necessarie e realizzabili; essere motivati da acute difficoltà sociali e non avere effetti negativi ingiustificabili sulla situazione industriale e agricola in altri Stati membri. Ulteriore condizione è che, in linea di principio, il salvataggio sia un'operazione una tantum. È chiaramente impossibile accettare una serie di operazioni di salvataggio che di fatto mantengano semplicemente la situazione esistente, ritardando l'inevitabile e facendo ricadere, nel frattempo, i problemi industriali, agricoli e sociali esistenti su altri produttori più efficienti e su altri Stati membri."

(66) Le autorità italiane hanno osservato che le entità a cui è destinato l'aiuto previsto dall'articolo 7 della legge n. 68/95 sono "imprese" che versano in gravi difficoltà finanziarie ancor prima di iniziare l'attività produttiva e hanno precisato che: a) l'aiuto consiste in un contributo in conto interessi con un tasso del 4 %, equivalente a quello applicato dall'IRCAC per il credito alle cooperative; b) la misura è finalizzata a far sì che il credito di esercizio permetta alle cooperative giovanili di avviare o mantenere l'attività per la quale è stato realizzato il progetto finanziato ai sensi della legge regionale n. 37/78; c) l'aiuto in argomento, di importo pari almeno a quello del debito scaduto, erogato in un'unica soluzione, ossia come operazione una tantum, è concesso al fine di sanare una posizione debitoria che impedisce alla cooperativa di affrontare le spese di avvio o di gestione iniziale dell'attività che può consentirle di onorare le rate di mutuo in scadenza; d) l'aiuto è rivolto ad un comparto in grave difficoltà, con livelli di disoccupazione molto elevati nell'ambito del territorio regionale.

(67) Le osservazioni presentate dalle autorità italiane non permettono tuttavia di verificare il rispetto dei criteri descritti dalla Commissione nella sua comunicazione sugli aiuti al salvataggio delle imprese in difficoltà. In particolare: a) non è stato garantito che il credito sarebbe gravato da un tasso di interesse equivalente a quello del mercato (occorre segnalare che, al tempo della notificazione, gli interessi sui crediti interessati sarebbero stati calcolati "ad un tasso del 4 %, pari al tasso applicato dall'IRCAC ai crediti concessi alle cooperative", mentre il tasso di riferimento applicato dalla Commissione per l'Italia era pari a 11,35 % ed è attualmente pari a 4,76 %); b) non è stata fornita alcuna conferma del fatto che l'aiuto sarebbe versato solo per il periodo strettamente necessario (generalmente non superiore ai sei mesi) alla definizione delle misure di risanamento necessarie e realizzabili; c) né è stato garantito che l'aiuto sarebbe stato limitato all'importo necessario a mantenere l'impresa in attività (ad esempio, copertura degli oneri salariali, approvvigionamento corrente), al contrario è stato affermato che le imprese si trovano "in grave situazione finanziaria ancora prima di avere iniziato l'attività produttiva" e che l'aiuto, essendo almeno di importo equivalente al debito scaduto sarebbe versato "al fine di sanare una posizione debitoria che impedisce alla cooperativa di affrontare le spese di avvio o di gestione iniziale dell'attività che può consentirle di onorare le rate di mutuo in scadenza" (cfr. considerando 38); d) non è stato infine garantito che l'aiuto non avrà effetti negativi ingiustificabili sulla situazione industriale e agricola in altri Stati membri. Inoltre, benché le autorità nazionali abbiano affermato che l'aiuto è destinato ad un settore caratterizzato da gravi difficoltà e da un elevato tasso di disoccupazione, essendo le cooperative composte di giovani disoccupati, non si può concludere che la misura possa essere qualificata, di per sé, come un aiuto al salvataggio motivato da acute difficoltà sociali. Infine, benché le autorità nazionali affermino che "l'aiuto in argomento, almeno di pari importo al debito scaduto, erogato in un'unica soluzione, ossia come operazione una tantum, è concesso al fine di sanare una posizione debitoria", posto che l'impresa verserebbe in gravi difficoltà finanziarie ancora prima di iniziare l'attività produttiva, non è possibile concludere che sia soddisfatta la condizione che "in linea di principio il salvataggio sia un'operazione una tantum".

(68) Nelle loro osservazioni, le autorità italiane non hanno fatto riferimento alla possibilità che l'aiuto previsto all'articolo 7 della legge n. 68/95 possa soddisfare le condizioni necessarie per la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Conformemente agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(23), gli aiuti per la ristrutturazione devono corrispondere alle seguenti condizioni generali: a) devono ripristinare la redditività a lungo termine e risanare l'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future; b) devono essere adottate misure per controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti; c) l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario; d) l'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione presentato e accolto dalla Commissione; d) l'attuazione, l'avanzamento e il successo del piano di ristrutturazione saranno controllati imponendo l'obbligo di presentare alla Commissione relazioni annuali circostanziate. Nessuna prova della conformità della misura con i requisiti sopra descritti è stata fornita, né risulta dalle informazioni comunicate dalle autorità nazionali.

(69) Le condizioni che disciplinano la concessione di un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione non risultano soddisfatte, anche poiché le autorità nazionali non hanno fatto alcun cenno ad un "programma di ristrutturazione o di risanamento realizzabile", né hanno dato prova delle possibilità di migliorare l'efficienza economico-finanziaria delle imprese interessate. Dalle informazioni fornite risulta che l'aiuto non è connesso a nuovi investimenti, né soddisfa le condizioni previste da qualsiasi altra normativa per poter beneficiare di una deroga al divieto generale di cui all'articolo 87 del trattato. Ne consegue che l'aiuto in esame si configura come un mero aiuto al funzionamento, inteso a sollevare le imprese beneficiarie dalla loro situazione di indebitamento, i cui effetti cessano con il cessare dell'erogazione dell'aiuto. Inoltre, in tale contesto, la Commissione riserva la propria posizione sulla compatibilità, con le regole sugli aiuti di Stato attualmente applicate, del regime di aiuti originariamente previsto dalla legge regionale n. 37/78, a cui l'articolo 7 della legge n. 68/95 opera rinvio.

(70) Nei settori dell'agricoltura e della pesca, che includono la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I, la prassi costante seguita per molti anni dalla Commissione è stata quella di vietare la concessione di aiuti al funzionamento in tutte le regioni, comprese quelle rientranti nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per loro natura, questo tipo di aiuti sono tali da interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni dei mercati, che prevalgono sulle regole di concorrenza stabilite dal trattato(24). Tale prassi è stata più volte confermata(25).

(71) Poiché le osservazioni fornite dalle autorità italiane confermano che l'obiettivo della misura in esame è quello di sollevare i beneficiari dalla loro situazione debitoria e che non è richiesta ai beneficiari alcuna contropartita che possa essere considerata agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o talune regioni, tenendo conto dei principi stabiliti nella giurisprudenza(26), la Commissione deve pertanto concludere che la misura non può beneficiare di alcuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato.

V. CONCLUSIONI

(72) Alla luce di quanto precede, si deve concludere che gli aiuti previsti dalla legge regionale in esame, nella misura in cui si applicano al settore agricolo e della pesca, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, che non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 o 3.

(73) Tuttavia, tenendo conto del fatto che l'articolo 9 della legge regionale n. 68/1995 in esame subordina espressamente gli interventi ivi previsti alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93 (ora articolo 88), paragrafi 2 e 3, del trattato e alla luce della precisazione fornita dalle autorità italiane secondo cui il finanziamento previsto dagli articoli 1 e 6 della stessa legge regionale sarebbe stato interamente perduto (cfr. considerando 28), risulta che le procedure di pagamento degli aiuti in esame sono state sospese e che pertanto nell'ambito della presente decisione non è necessario disporre il recupero degli aiuti istituiti dalla legge regionale n. 68/95,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato istituiti dagli articoli 1, 3, 5, 6 e 7 della legge 27 settembre 1995, n. 68, della Regione Sicilia a favore di imprese operanti nel settore dell'agricoltura e della pesca sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 2

L'Italia è tenuta a non dare esecuzione e a sopprimere gli aiuti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia comunica alla Commissione i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU C 86 del 21.3.1998, pag. 3.

(2) Cfr. nota 1.

(3) L'applicazione di questa disciplina ai nuovi regimi di aiuto è attualmente sospesa (cfr. da ultimo lettera della Commissione agli Stati membri del 4 luglio 1997).

(4) Fonte: Ministero per le politiche agricole, dati comunicati nell'ambito dell'aiuto di Stato C 36/98 (decisione non ancora pubblicata).

(5) GU. C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

(6) GU. C 283 del 19.9.1997, pagg. 2-12, cfr. punto 4.4 (durata e revisione degli Orientamenti).

(7) Le regole erano contenute nel documento di lavoro della Commissione del 6 marzo 1989 "Aiuti destinati a ridurre gli oneri finanziari in corso di ammortamento per investimenti già realizzati; criteri applicati per questo tipo aiuti". Per recenti precedenti sulla loro applicazione cfr. la decisione finale della Commissione sull'aiuto di Stato C 65/97 (Portogallo: consolidamento dei debiti delle imprese di allevamento intensivo e rilancio dell'attività suinicola, in corso di pubblicazione) e la decisione 1999/484/CEE della Commissione del 3 febbraio 1999 (Spagna, aiuti all'impresa HAMSA), GU L 193 del 26.7.1999, pag. 1.

(8) Per queste regole cfr. nota 6.

(9) GU L 37 del 7.2.1997, pag. 11.

(10) Queste regole sono ora contenute nella comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi in forma di garanzia approvata dalla Commissione il 24 novembre 1999 (non ancora pubblicata), che ha sostituito le lettere della Commissione agli Stati membri [SG(89) D/4328, del 5 aprile 1989, e SG(89) D/12772, del 12 ottobre 1989].

(11) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(12) Cfr. nota 9.

(13) Cfr. nota 4.

(14) GU C 213 del 19.8.1992, pag. 2, punti 3.2 e 1.6.

(15) Cfr. nota 9.

(16) GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.

(17) Cfr. nota 5.

(18) GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4.

(19) Sentenza della Corte di giustizia nella causa 177/78, Commissione Pigs and Bacon contro McCarren, [], Racc. 2161.

(20) XX relazione sulla politica di concorrenza, 1990, paragrafi 337 e 347; XXI relazione sulla politica di concorrenza, 1991, paragrafi 316 e 317; XXII relazione sulla politica di concorrenza, 1992, paragrafi 503 e 504; XXIII relazione sulla politica di concorrenza, 1993, paragrafi 547 e 547; XXV relazione sulla politica di concorrenza, 1995, pagg. 238-240; XXVI relazione sulla politica di concorrenza, 1996, pagg. 251-255.

(21) In particolare, sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 giugno 1995 nella causa T-459/93, Siemens contro Commissione [], Racc. II-1675, e la giurisprudenza ivi citata.

(22) Cfr. nota 5.

(23) Cfr. nota 5.

(24) Cfr. nota 18.

(25) Cfr. nota 19.

(26) Cfr. nota 20.