2000/300/CE: Decisione della Commissione, del 18 aprile 2000, recante modifica della decisione 2000/86/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina [notificata con il numero C(2000) 831] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 097 del 19/04/2000 pag. 0015 - 0015
Decisione della Commissione del 18 aprile 2000 recante modifica della decisione 2000/86/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina [notificata con il numero C(2000) 831] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/300/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11, considerando quanto segue: (1) In forza della decisione 2000/86/CE(3), la "State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)" è l'autorità competente in Cina per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE. (2) Prima dell'entrata in vigore della decisione 2000/86/CE erano in linea di massima autorizzate le importazioni di prodotti della pesca dalla Cina dagli stabilimenti riconosciuti da ciascuno Stato membro alle condizioni stabilite dalla decisione 97/296/CE(4), modificata da ultimo dalla decisione 2000/170/CE(5). (3) Al fine di agevolare la transizione al regime previsto dalla decisione 2000/86/CE e di evitare interruzioni degli scambi, è opportuno concedere un periodo transitorio di durata limitata per l'importazione di prodotti della pesca certificati dalla competente autorità cinese entro il 2 febbraio 2000 e arrivati nella Comunità entro il 1o marzo 2000. (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 4 bis seguente è inserito nella decisione 2000/86/CE: "Articolo 4 bis Gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti della pesca originari della Cina e provenienti da stabilimenti non compresi nell'allegato B a condizione che: 1) gli stabilimenti siano stati riconosciuti dallo Stato membro importatore alla data del 22 dicembre 1999; 2) il certificato sanitario sia stato rilasciato dalla competente autorità cinese entro il 2 febbraio 2000; 3) tali prodotti della pesca siano stati presentati al posto d'ispezione frontaliero comunitario entro il 1o marzo 2000 e commercializzati unicamente sul territorio dello Stato membro importatore o di altri Stati membri che abbiano riconosciuto lo stabilimento di provenienza." Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (3) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 26. (4) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. (5) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 68.