32000D0255

2000/255/CE: Decisione della Commissione, del 28 marzo 2000, che modifica per la seconda volta la decisione 1999/789/CE recante talune misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo [notificata con il numero C(2000) 832] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 29/03/2000 pag. 0035 - 0036


Decisione della Commissione

del 28 marzo 2000

che modifica per la seconda volta la decisione 1999/789/CE recante talune misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo

[notificata con il numero C(2000) 832]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/255/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne(4), modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE(5), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 novembre 1999, si è dichiarato un focolaio di peste suina africana in Portogallo, nella regione dell'Alentejo, comune di Almodovar.

(2) Con decisione 1999/789/CE(6), la Commissione ha adottato talune misure di controllo intese a prevenire la diffusione della malattia.

(3) Con decisione 2000/64/CE(7), la Commissione ha modificato la decisione 1999/789/CE per tener conto dell'evolversi della situazione.

(4) Con decisione 2000/62/CE(8), la Commissione ha approvato il piano presentato dal Portogallo per la sorveglianza della peste suina africana, comprendente misure complementari di lotta contro la malattia.

(5) In considerazione dell'evoluzione positiva della situazione, la decisione 1999/789/CE dev'essere modificata per la seconda volta.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 1999/789/CE è sostituito dall'articolo seguente:

"Articolo 2

1. I suini vivi provenienti da allevamenti situati nelle zone di cui all'allegato non possono essere spediti in altre regioni del Portogallo a meno che gli animali:

- provengano da un'azienda nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione da aziende situate nelle zone di cui all'allegato;

- siano stati sottoposti ad un programma di prove sierologiche premovimento nei dieci giorni precedenti il trasporto, in esito al quale siano risultati privi di anticorpi del virus della peste suina africana. Il programma di prove premovimento per la spedizione considerata dev'essere tale da garantire un livello di affidabilità del 95 % circa per l'individuazione di animali sieropositivi ad un livello di diffusione del 5 %;

- siano stati sottoposti ad un esame clinico nell'azienda di origine nelle 24 ore precedenti il trasporto. Tutti i suini dell'azienda d'origine debbono essere stati esaminati e i relativi locali ispezionati. Gli animali debbono essere stati contrassegnati con il marchio auricolare nell'azienda di origine, affinché sia possibile risalire a quest'ultima;

- siano stati trasportati direttamente dall'azienda di origine all'azienda o al macello di destinazione. I mezzi di trasporto debbono essere stati puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato prima del carico e immediatamente dopo lo scarico.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo trattino, il veterinario ufficiale può decidere che, nel caso di suini destinati alla macellazione, le prove sierologiche premovimento di cui al paragrafo 1 siano effettuate all'atto della macellazione, se precedenti controlli sierologici effettuati nell'azienda di origine, nel quadro dell'attuazione della presente decisione o del piano di sorveglianza approvato con decisione 2000/62/CE, hanno dato risultati negativi.

3. I suini vivi spediti in altre zone del Portogallo in conformità del paragrafo 1 devono essere scortati durante il trasporto all'azienda o macello di destinazione da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale."

Articolo 2

Nell'articolo 6 della decisione 1999/789/CE, modificata dalla decisione 2000/64/CE, la data "31 marzo 2000" è sostituita dalla data "31 maggio 2000".

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(4) GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4.

(5) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 161.

(6) GU L 310 del 4.12.1999, pag. 71.

(7) GU L 22 del 27.1.2000, pag. 67.

(8) GU L 22 del 27.1.2000, pag. 65.