32000D0244

2000/244/CE: Decisione del Consiglio, del 20 marzo 2000, recante modifica della decisione 97/787/CE relativa alla concessione di assistenza finanziaria eccezionale all'Armenia e alla Georgia al fine di estenderla al Tagikistan

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 28/03/2000 pag. 0011 - 0012


Decisione del Consiglio

del 20 marzo 2000

recante modifica della decisione 97/787/CE relativa alla concessione di assistenza finanziaria eccezionale all'Armenia e alla Georgia al fine di estenderla al Tagikistan

(2000/244/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/787/CE del Consiglio concede assistenza finanziaria eccezionale all'Armenia e alla Georgia(2).

(2) Il Consiglio, nel decidere di concedere assistenza finanziaria eccezionale all'Armenia e alla Georgia, aveva convenuto altresì che avrebbe preso in considerazione un'operazione analoga per il Tagikistan una volta che le circostanze lo avessero consentito.

(3) Il Tagikistan sta intraprendendo riforme politiche ed economiche fondamentali e sta compiendo sforzi notevoli al fine di applicare un modello di economia di mercato.

(4) In considerazione dei risultati iniziali, in particolare sotto il profilo della crescita e del controllo dell'inflazione, queste riforme dovrebbero essere portate avanti con l'obiettivo primario di migliorare le condizioni di vita della popolazione e di creare posti di lavoro.

(5) Ci si attende che tra la Comunità ed il Tagikistan si stabiliscono rapporti commerciali ed economici. Il Tagikistan è ammissibile a concludere un accordo di partenariato e di cooperazione con le Comunità europee ed i loro Stati membri e ha presentato richiesta formale per poter beneficiare quanto prima di un simile accordo.

(6) Nel giugno 1998 il Tagikistan ha concordato con il Fondo monetario internazionale (FMI) un accordo triennale nell'ambito dell'Enhanced Structural Adjustment Facility.

(7) Le autorità tagiche si sono formalmente impegnate a provvedere integralmente al servizio delle loro obbligazioni finanziarie esistenti verso la Comunità e il Tagikistan assicura, almeno in minima parte, il pagamento degli interessi sui debiti verso la Comunità.

(8) Le autorità tagiche hanno chiesto formalmente alla Comunità un sostegno finanziario eccezionale.

(9) Il Tagikistan è un paese a basso reddito che versa in condizioni economiche, sociali e politiche particolarmente gravi. Tale paese è ammesso dalla Banca mondiale e dall'FMI a beneficiare di prestiti a condizioni molto vantaggiose.

(10) La concessione di assistenza finanziaria comunitaria agevolata sotto forma di un prestito a lungo termine e di contributi a fondo perduto è un provvedimento atto ad aiutare il paese beneficiario a superare l'attuale momento critico.

(11) L'assistenza qui prevista, sia nella componente "prestito" sia nella componente "contributo a fondo perduto", riveste carattere altamente eccezionale e pertanto non costituisce alcun precedente.

(12) L'inclusione nella presente assistenza di una componente a fondo perduto non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio.

(13) È opportuno che la presente assistenza sia gestita dalla Commissione.

(14) La Commissione deve fare in modo che l'assistenza finanziaria sia utilizzata in conformità delle norme del controllo di bilancio.

(15) Nel dare attuazione alla presente decisione la Commissione terrà in debito conto i progressi compiuti dal processo di pace all'interno del Tagikistan, con particolare riferimento allo svolgimento delle elezioni in condizioni accettabili.

(16) La Commissione, prima di presentare la sua proposta, ha consultato il comitato economico e finanziario.

(17) Per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 97/787/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 1, paragrafi da 1 a 3, è sostituito dal testo seguente:

"1. La Comunità concede all'Armenia, alla Georgia e al Tagikistan un'assistenza finanziaria eccezionale, sotto forma di prestiti a lungo termine e di contributi a fondo perduto.

2. La componente 'prestito' della presente assistenza ammonta ad un importo massimo in conto capitale di 245 milioni di EUR, per una durata estensibile fino a 15 anni e con un periodo di grazia di 10 anni. A tal fine, la Commissione è abilitata a contrarre prestiti a nome della Comunità per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione dei paesi beneficiari attraverso la concessione di prestiti.

3. La componente 'aiuto a fondo perduto' della presente assistenza consiste in un importo massimo di 130 milioni di EUR per il periodo 1997-2004, con un massimale annuo di 24 milioni di EUR. I prestiti a fondo perduto saranno concessi a condizione che la posizione di debitore netto dello Stato beneficiario verso la Comunità sia stata ridotta, di regola, almeno di un importo equivalente."

2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4 ed all'articolo 2, l'importo totale del prestito concesso a ciascun paese viene messo a disposizione dalla Commissione parallelamente alla prima quota del contributo a fondo perduto. Il resto della componente a fondo perduto dell'assistenza viene messo a disposizione dalla Commissione in quote successive, fatte salve le medesime disposizioni."

3) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Entro il 31 dicembre 2004 il Consiglio esamina l'attuazione della presente decisione sino a tale data sulla base di una relazione dettagliata della Commissione che viene presentata anche al Parlamento europeo."

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Gama

(1) Parere espresso il 17 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 37.