32000D0210

2000/210/CE: Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2000, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione dello spinosad nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [notificata con il numero C(2000) 476] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 11/03/2000 pag. 0024 - 0025


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2000

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione dello spinosad nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(2000) 476]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/210/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/80/CE(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE (in appresso "la direttiva") ha disposto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive delle quali è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2) Un richiedente ha presentato alle autorità degli Stati membri un fascicolo relativo ad una sostanza attiva, per ottenerne l'inclusione nell'allegato I della direttiva.

(3) La ditta Dow AgroSciences, in data 19 luglio 1999, ha presentato alle autorità olandesi un fascicolo relativo alla sostanza attiva spinosad.

(4) Le suddette autorità hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame della completezza del fascicolo per quanto riguarda i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, all'allegato III della direttiva. Di conseguenza, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, il fascicolo è stato presentato dal richiedente alla Commissione ed agli altri Stati membri.

(5) Il fascicolo relativo allo spinosad è stato presentato al comitato fitosanitario permanente il 17 agosto 1999.

(6) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva esige che venga accertato sul piano comunitario che ciascun fascicolo risponda in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, all'allegato III della direttiva.

(7) Tale conferma è necessaria per poter proseguire l'esame particolareggiato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, con particolare riguardo alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e dei prodotti fitosanitari sotto l'aspetto delle esigenze della direttiva.

(8) Tale decisione non pregiudica il fatto che al richiedente possano essere richiesti ulteriori dati o informazioni qualora dall'esame particolareggiato risultasse che tali informazioni o dati sono necessari per prendere una decisione.

(9) Resta inteso, fra gli Stati membri e la Commissione, che i Paesi Bassi proseguiranno l'esame particolareggiato del fascicolo relativo allo spinosad.

(10) I Paesi Bassi riferiranno alla Commissione, quanto prima possibile ed entro il termine massimo di un anno, le conclusioni del loro esame, accompagnate da eventuali raccomandazioni sull'inclusione o non inclusione e sulle relative condizioni; quando la relazione di valutazione sarà stata ricevuta, l'esame particolareggiato sarà proseguito, con la consulenza di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fascicolo sottoindicato soddisfa in linea di massima alle esigenze relative ai dati ed alle informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, all'allegato III della direttiva, tenendo conto degli usi proposti:

fascicolo presentato dalla ditta Dow AgroSciences alla Commissione ed agli altri Stati membri in vista dell'inclusione dello spinosad quale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed inoltrato al comitato fitosanitario permanente il 17 agosto 1999.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.