2000/159/CE: Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2000) 343] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 051 del 24/02/2000 pag. 0030 - 0036
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2000 relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2000) 343] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/159/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio(1), in particolare l'articolo 29, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(2) modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(3), in particolare l'articolo 3, considerando quanto segue: (1) Alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui e relativi risultati; occorrono tuttavia informazioni complementari e ulteriori chiarimenti. (2) Altri paesi terzi hanno fornito informazioni sui piani di sorveglianza dei residui in condizioni stabilite precedentemente all'attuazione della direttiva 96/23/CE ed attualmente esportano verso la Comunità pur non avendo presentato un recente piano di sorveglianza dei residui e/o relativi risultati; sussistono aspetti che richiedono ulteriori informazioni e chiarimenti. (3) I paesi terzi che intendono esportare verso la Comunità prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come specificato nella direttiva 96/23/CE, possono presentare alla Commissione, per relativa approvazione, loro piani di sorveglianza dei residui. Qualora conformi alla direttiva 96/23/CE, essi possono essere aggiunti nella presente decisione. (4) Nell'interesse dei paesi terzi e della Comunità europea, occorre garantire trasparenza in tutte le azioni e, al contempo, prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché i paesi terzi adeguino la loro rispettiva legislazione alla normativa comunitaria. (5) Per motivi di salute pubblica in materia di prodotti di origine animale, i piani di sorveglianza dei residui devono essere approvati e periodicamente aggiornati. (6) La decisione 79/542/CEE del Consiglio(4), modificata da ultimo dalla decisione 2000/2/CE della Commissione(5) stabilisce un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne e prevede disposizioni relative ai piani di sorveglianza dei residui disciplinati dalla presente decisione. La decisione 79/542/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza. (7) L'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE stabilisce che un paese terzo possa essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria ed in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla suddetta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in materia di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I. (8) L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri comunichino alla Commissione i risultati dei loro rispettivi piani di ricerca dei residui e delle sostanze nonché le loro azioni di controllo. (9) L'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE stabilisce, al secondo comma, che ai piani che devono essere presentati dai paesi terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 8 relative ai termini di presentazione ed aggiornamento dei piani ed inoltre, al terzo comma, che le garanzie devono essere almeno di effetto equivalente a quello derivante dalle garanzie previste dalla suddetta direttiva. (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli animali o i prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e contrassegnati nell'elenco dell'allegato con "X" sono considerati provvisoriamente conformi alla direttiva 96/23/CE, per quanto concerne l'approvazione di piani di sorveglianza dei residui. Articolo 2 Se necessario, la Commissione riesaminerà la presente decisione. Dal 1o aprile 2000 la Commissione valuterà i piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, prima di darne approvazione definitiva. Entro il 31 marzo 2000 i paesi terzi devono presentare un piano di sorveglianza dei residui per i prodotti alimentari di origine animale destinati all'importazione nella Comunità per il 2000, da cui risulti la conformità alla direttiva 96/23/CE, conformità che può comportare l'offerta di garanzie di effetto equivalente, nonché presentare i risultati del piano di sorveglianza dei residui per il 1999 in merito ai prodotti alimentari di origine animale importati nella Comunità nel 1999. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l' 8 febbraio 2000. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1) GU L 125 del 25.5.1996, pag. 10. (2) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. (3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (4) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. (5) GU L 1 del 4.1.2000, pag. 17. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>