32000D0140

2000/140/CE: Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 19/02/2000 pag. 0028 - 0029


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2000

relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo

(2000/140/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha sentito il comitato economico e finanziario prima di presentare la proposta.

(2) Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato, il 10 giugno 1999, la risoluzione 1244 con l'intento di promuovere, nell'attesa di una composizione definitiva, un'autonomia sostanziale nel Kosovo e l'istituzione di un governo autonomo all'interno della Repubblica federale di Iugoslavia.

(3) La comunità internazionale ha istituito, sulla base di tale risoluzione, una forza di sicurezza internazionale (KFOR) e un'amministrazione civile provvisoria del Kosovo (UNMIK), facente capo alle Nazioni Unite.

(4) Obiettivo dell'UNMIK è istituire delle strutture amministrative che consentano al popolo kosovaro di esercitare un'autonomia sostanziale. A tal fine, sono conferiti all'UNMIK tutti i poteri legislativi ed esecutivi, compresa l'amministrazione della giustizia.

(5) L'UNMIK sta provvedendo a coinvolgere nelle sue attività i principali partiti politici e le comunità etniche del Kosovo.

(6) L'UNMIK comprende quattro settori o "pilastri" e l'Unione europea ha assunto la guida(2) del quarto pilastro, quello responsabile della ricostruzione economica.

(7) L'UNMIK e il quarto pilastro in particolare hanno fatto notevoli progressi nella costruzione di un quadro economico di base e continuano ad adoperarsi in tal senso.

(8) L'UNMIK sta istituendo un'Autorità fiscale centrale che elaborerà procedure trasparenti e affidabili per la gestione del bilancio del Kosovo.

(9) Le attuali circostanze sfavorevoli e i dati elaborati dall'UNMIK di concerto con il Fondo monetario internazionale (FMI) sono tali da rendere indispensabile per il Kosovo il ricorso a un sostegno esterno per poter sviluppare un'economia di mercato solida e un'amministrazione civile. Tale aiuto esterno eccezionale dovrebbe essere, sino alla fine del 2000, dell'ordine di 115 milioni di EUR.

(10) L'UNMIK ha chiesto formalmente un sostegno finanziario eccezionale.

(11) La fornitura di un sostegno di bilancio esterno equamente ripartito fra i donatori è essenziale per aiutare a coprire le esigenze residue in termini di finanziamento constatate nel bilancio dell'UNMIK per il Kosovo.

(12) Il Kosovo non è in grado di contrarre debiti né all'interno né all'estero, non può far parte delle istituzioni finanziarie internazionali e non può quindi beneficiare dei tradizionali programmi di aiuto.

(13) L'economia del Kosovo è poco sviluppata e il suo PIL pro capite è fra i più bassi d'Europa.

(14) La concessione di un'assistenza finanziaria comunitaria sotto forma di contributi a fondo perduto all'UNMIK, che la utilizzi a beneficio del popolo kosovaro, costituisce una misura adeguata ad allentare la morsa finanziaria in cui è presa la provincia.

(15) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio, l'assistenza finanziaria rientra nella dotazione stanziata per il Kosovo nel 2000 e in quanto tale è subordinata alle disponibilità del bilancio generale dell'Unione.

(16) È opportuno che tale assistenza eccezionale sia gestita dalla Commissione europea.

(17) Il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità mette a disposizione dell'UNMIK un'assistenza finanziaria eccezionale sotto forma di contributi a fondo perduto di 35 milioni di EUR, allo scopo di alleviare la situazione finanziaria del Kosovo, agevolare lo sviluppo di un'attività amministrativa di base e sostenere l'istituzione di un solido quadro macroeconomico.

2. La Commissione gestisce tale assistenza in stretta collaborazione con il comitato economico e finanziario in coerenza con gli accordi o le intese tra l'FMI e l'UNMIK o altra autorità del Kosovo riconosciuta a livello internazionale.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata a convenire con l'UNMIK, previa consultazione del comitato economico e finanziario, le condizioni economiche cui è subordinata l'assistenza. Queste condizioni devono rispettare gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. La Commissione, sentito il comitato economico e finanziario e di concerto con l'FMI e la Banca mondiale, verifica periodicamente che le politiche economiche del Kosovo rispettino gli obiettivi e le condizioni economiche dell'assistenza.

Articolo 3

1. Il contributo è messo a disposizione dell'UNMIK in almeno due quote distinte, sempreché siano soddisfatte le condizioni economiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La seconda quota sarà sbloccata previa consultazione del Comitato economico e finanziario.

2. II contributo è trasferito all'UNMIK tramite l'Autorità fiscale centrale e destinato esclusivamente a provvedere alle necessità di bilancio del Kosovo.

Articolo 4

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro la fine del 2000 e acclude alla relazione una valutazione sullo stato di attuazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

(1) Parere espresso il 3 febbraio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) International civil presence in Kosovo: relazione del Segretario generale a norma della risoluzione 1244, paragrafo 10, del Consiglio di sicurezza dell'ONU (S/1999/672), 12 giugno 1999, II.5.