2000/137/CE: Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2000, che accetta gli impegni relativi al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina [notificata con il numero C(2000) 2712]
Gazzetta ufficiale n. L 046 del 18/02/2000 pag. 0034 - 0035
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2000 che accetta gli impegni relativi al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina [notificata con il numero C(2000) 2712] (2000/137/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consigio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (CE) n. 1802/1999(3), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina. (2) Dopo l'adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha continuato l'inchiesta sul dumping nonché sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. Le risultanze e conclusioni definitive dell'inchiesta sono contenute nel regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio(4), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura originari della Croazia e dell'Ucraina. (3) L'inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie sul dumping pregiudizievole relativo alle importazioni originarie della Croazia e dell'Ucraina. (4) In seguito all'adozione delle misure antidumping provvisorie, il produttore esportatore croato e i produttori esportatori ucraini, di concerto con le autorità ucraine, hanno proposto impegni in materia di prezzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. (5) In base a tali impegni, i produttori esportatori in questione si sono offerti di vendere ai loro clienti indipendenti fino a un determinato quantitativo del prodotto interessato per l'esportazione nella Comunità a prezzi modificati. Essi si sono inoltre offerti di garantire che i loro prezzi per gruppo di prodotto siano allineati alla struttura dei prezzi in uso nella Comunità. (6) Per garantire che il quantitativo delle importazioni a prezzi modificati non superi il quantitativo specificato in ciascun impegno, l'esenzione dovrebbe essere condizionata alla presentazione alle dogane comunitarie dell'originale di un certificato di produzione valido emesso in conformità a quanto indicato nel regolamento del Consiglio che istituisce le misure antidumping definitive. (7) Nel caso dell'Ucraina, l'impegno che i produttori esportatori di questo paese hanno proposto di assumere è unico per tutti i produttori - il che rispecchia la situazione dell'Ucraina, che non è un'economia di mercato - ed è accompagnato da garanzie di un adeguato monitoraggio, specialmente riguardo alla soglia di esenzione dal dazio antidumping, fornite dalle autorità ucraine. (8) Avendo attentamente esaminato le suddette proposte, la Commissione è convinta che, in caso di accettazione, il pregiudizio sarà eliminato in due modi: anzitutto con un impegno sui prezzi fino al raggiungimento di una soglia annuale di volume, e quindi con un dazio ad valorem per la quota eccedente. (9) Inoltre, poiché i produttori esportatori e le autorità dell'Ucraina si sono impegnati a fornire alla Commissione informazioni periodiche dettagliate sulle vendite e a non concludere accordi di compensazione diretta o indiretta con i loro clienti comunitari, si è concluso che la Commissione potrà controllare efficacemente il rispetto degli impegni. (10) Alla luce delle considerazioni che precedono, gli impegni proposti dal produttore esportatore croato e dai produttori esportatori ucraini sono considerati accettabili e l'inchiesta può pertanto essere chiusa per quanto riguarda i produttori esportatori in questione. (11) In caso di violazione o di revoca di un impegno, o qualora vi siano motivi per ritenere che l'impegno sia stato violato, può essere imposto un dazio provvisorio o definitivo a norma dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono accettati gli impegni offerti dai produttori indicati in appresso nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina. >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Con la presente decisione si chiude l'inchiesta connessa al procedimento antidumping di cui all'articolo 1 per quanto riguarda le parti menzionate in tale articolo. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18. (3) GU L 218 del 18.8.1999, pag. 3. (4) GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1.