32000D0125

2000/125/CE: Decisione del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»)

Gazzetta ufficiale n. L 035 del 10/02/2000 pag. 0012 - 0013


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 2000

relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo")

(2000/125/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 133, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere conforme del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Con decisione del 3 novembre 1997 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNCE), un accordo concernente l'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accesori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo").

(2) A seguito di questi negoziati, il 25 giugno 1998 è stato aperto alla firma l'accordo parallelo; la Comunità ha firmato l'accordo in data 18 ottobre 1999.

(3) Nel settore automobilistico l'armonizzazione a livello internazionale si svolge già nell'ambito dall'accordo del 1958 riveduto dell'UNCE relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (accordo del 1958), del quale la Comunità è divenuta parte contraente il 24 marzo 1998.

(4) La conclusione dell'accordo parallelo costituisce, a norma dell'articolo 133 del trattato, un obiettivo della politica commerciale comune volto ad eliminare, tra le Parti contraenti, gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore e ad evitare la creazione di nuovi ostacoli; la partecipazione della Comunità garantirà la coerenza dei lavori di armonizzazione svolti nel quadro dell'accordo del 1958 con quelli svolti in base all'accordo parallelo, facilitando così l'accesso ai mercati dei paesi terzi.

(5) La conclusione dell'accordo da parte della Comunità istituisce un quadro istituzionale specifico introducendo procedure di cooperazione tra le parti contraenti; di conseguenza, è richiesto il parere conforme del Parlamento europeo.

(6) Occorre stabilire modalità pratiche di partecipazione della Comunità all'accordo parallelo.

(7) È opportuno che la competenza ad assolvere gli obblighi di notifica previsti dall'accordo sia attribuita alla Commissione; l'accordo parallelo opererà parallelamente all'accordo del 1958; entrambi gli accordi opereranno nel contesto dell'UNCE e si avvarranno dei gruppi di lavoro e delle strutture già istituite in tale ambito.

(8) L'accordo parallelo istituisce un quadro giuridico che prevede l'approvazione, con voto per consenso, di regolamenti tecnici mondiali da inserire in un apposito registro; dato che i due accordi opereranno parallelamente, i progetti di regolamenti tecnici proposti dai gruppi di lavoro saranno in linea di massima votati dagli organi di entrambi gli accordi; è stata istituita una procedura decisionale per l'accordo del 1958; pertanto, il voto della Comunità ai fini dell'accordo parallelo può essere deciso nell'ambito della medesima procedura e contestualmente a quello relativo all'accordo del 1958.

(9) Qualora un regolamento sia sottoposto a votazione unicamente nel quadro dell'accordo parallelo, è possibile delegare la Commissione ad assumere la decisione in merito al voto della Comunità con l'assistenza del comitato di regolamentazione, in quanto il regolamento tecnico mondiale approvato dovrà essere successivamente sottoposto alla procedura di adozione di cui agli articoli 95 e 251 del trattato.

(10) È opportuno determinare il voto della Comunità in merito ad una proposta di modifica dell'accordo parallelo secondo la procedura seguita per l'approvazione di tale accordo; per quanto concerne la formulazione di un'obiezione ad una modifica dell'accordo parallelo, dopo che tale modifica ha ottentuo un voto favorevole per consenso, tenuto conto della brevità del termine fissato dall'accordo, la posizione della Comunità può essere decisa dalla Commissione mediante una procedura semplificata.

(11) È opportuno approvare l'accordo parallelo.

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, in prosieguo denominato "accordo parallelo", è approvato a nome della Comunità, nei limiti delle sue competenze.

Il testo dell'accordo parallelo figura nell'allegato I.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo parallelo e a rilasciare la dichiarazione di cui all'allegato II.

Articolo 3

La Commissione provvede ad effettuare a nome della Comunità tutte le notifiche stabilite dall'accordo parallelo, in particolare quelle di cui agli articoli 7, 9, 12 e 15.

Articolo 4

Le modalità pratiche per la partecipazione della Comunità e degli Stati membri all'accordo parallelo sono stabilite nell'allegato III.

Articolo 5

1. La Comunità vota a favore dell'approvazione di un progetto di regolamento tecnico mondiale o di un progetto di modifica di un tale regolamento nei seguenti casi:

- quando il voto della Comunità a favore di un progetto di regolamento tecnico parallelo è stato deciso secondo una delle procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 97/836/CE del Consiglio(3),

- se un regolamento tecnico mondiale o una modifica di tale regolamento non è approvato contestualmente ad un regolamento o ad una modifica a norma dell'accordo del 1958, quando il progetto è stato approvato secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE(4).

2. In mancanza di approvazione a norma del paragrafo 1, la Comunità esprime voto contrario all'approvazione del regolamento tecnico mondiale e alla sua iscrizione nel registro mondiale.

3. La posizione della Comunità in merito all'inserimento e alla conferma dell'inserimento di un regolamento nella raccolta dei regolamenti tecnici proposti, nonché in riferimento alla risoluzione delle controversie tra le parti contraenti è stabilita, secondo quanto opportuno, secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 6

1. La Comunità vota a favore di una proposta di modifica dell'accordo parallelo se tale proposta è stata approvata secondo la procedura seguita per l'approvazione di tale accordo. Qualora tale procedura non si sia conclusa in tempo per la votazione, la Commissione esprime voto contrario alla modifica a nome della Comunità.

2. La decisione di esprimere un'obiezione ad una modifica dell'accordo parallelo è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PINA MOURA

(1) GU C 87 del 29.3.1999, pag. 1.

(2) Parere reso il 15 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

(4) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25).