2000/103/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, che modifica la decisione 1999/354/CE relativa all'ammissibilità delle spese previste da alcuni Stati membri nel corso del 1999 per l'attuazione del regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca [notificata con il numero C(1999) 4847]
Gazzetta ufficiale n. L 029 del 04/02/2000 pag. 0033 - 0035
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1999 che modifica la decisione 1999/354/CE relativa all'ammissibilità delle spese previste da alcuni Stati membri nel corso del 1999 per l'attuazione del regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca [notificata con il numero C(1999) 4847] (2000/103/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 95/527/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), in particolare l'articolo 6, considerando quanto segue: (1) Al momento dell'adozione della decisione 1999/354/CE della Commissione relativa all'ammissibilità delle spese previste da alcuni Stati membri nel corso del 1999 per l'attuazione del regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca(2), modificata dalla decisione 2000/102/CE(3), la dotazione di bilancio disponibile era insufficiente per concedere il contributo comunitario massimo per tutte le spese ammissibili. (2) Il potenziamento della dotazione di bilancio consente ora di concedere un contributo finanziario supplementare per talune spese ammissibili. (3) La decisione 1999/354/CE non teneva conto delle domande di contributo della Francia e dell'Irlanda, poiché queste non erano state trasmesse alla Commissione nel termine stabilito. Tuttavia, per garantire la continuità delle azioni di sorveglianza e controllo nelle zone CIEM VI, VII e VIII, è indispensabile che Francia e Irlanda effettuino alcune spese per le quali manca la copertura finanziaria necessaria. Una mancata partecipazione finanziaria potrebbe compromettere gravemente il finanziamento degli investimenti programmati nel 1999 e di conseguenza il conseguimento degli obiettivi prefissati di sorveglianza e controllo. È pertanto giustificato prevedere, a titolo straordinario ed entro il 1999, una partecipazione finanziaria alle spese indispensabili della Francia e dell'Irlanda. (4) La Grecia ha trasmesso informazioni che precisano la sua domanda di partecipazione finanziaria per le spese di cui all'articolo 2 della decisione 95/527/CE, previste per il 1999, e che incidono sul livello delle spese ammissibili ad una partecipazione finanziaria ai sensi della decisione 95/527/CE. (5) Occorre pertanto modificare la decisione 1999/354/CE. (6) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 1999/354/CE è modificata come segue: 1) All'articolo 1, prima frase, l'importo "108378475 EUR" è sostituito da "113744098 EUR". 2) All'articolo 1, seconda frase, l'importo "33833388 EUR" è sostituito da "35570045 EUR". 3) All'articolo 2, primo paragrafo, seconda frase, l'importo "11024266 EUR" è sostituito da "11424166 EUR". 4) All'articolo 2, secondo paragrafo, prima frase, l'importo "2500 EUR" è sostituito da "2800 EUR". 5) All'articolo 2, secondo paragrafo, seconda frase, l'importo "2500 EUR" è sostituito da "2800 EUR". 6) All'articolo 2, secondo paragrafo, terza frase, l'importo "3250 EUR" è sostituito da "3400 EUR". 7) All'articolo 2, secondo paragrafo, ultima frase, l'importo "6750000 EUR" è sostituito da "7500000 EUR". 8) Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente articolo 2 bis: "Articolo 2 bis Le spese di investimento dell'Irlanda, previste per il 1999, per un importo pari a 13693872 EUR, sono ammissibili ad una partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 95/527/CE. Il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità è pari al 65 %. Tuttavia, la partecipazione finanziaria è concessa nel limite di un importo complessivo di 2600000 EUR." 9) L'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione. 10) L'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione. Articolo 2 Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica finlandese, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 301 del 14.12.1995, pag. 30. GU L 302 del 15.12.1995, pag. 45 (rettifica). (2) GU L 137 dell'1.6.1999, pag. 41. (3) Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale. ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II >SPAZIO PER TABELLA>