32000D0095

2000/95/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1999, concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comuni di riferimento nel settore della polizia sanitaria veterinaria (residui) e che modifica le decisioni 1999/587/CE e 1999/760/CE [notificata con il numero C(1999) 4678]

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 03/02/2000 pag. 0048 - 0049


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1999

concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comuni di riferimento nel settore della polizia sanitaria veterinaria (residui) e che modifica le decisioni 1999/587/CE e 1999/760/CE

[notificata con il numero C(1999) 4678]

(I testi nelle lingue spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana, olandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2000/95/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999(2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) è opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento che sono stati designati a livello comunitario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti(3);

(2) la concessione dell'aiuto comunitario è subordinata all'espletamento delle funzioni e dei compiti pertinenti da parte del laboratorio in questione;

(3) per motivi di bilancio, l'aiuto comunitario deve essere concesso per un periodo di undici mesi;

(4) ai fini di controllo, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

(5) per taluni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario, l'aiuto comunitario è stato concesso a norma delle decisioni 1999/587/CE(4) e 1999/760/CE(5). Tuttavia tali decisioni non consentono il pagamento in anticipo dell'aiuto e vanno pertanto modificate;

(6) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità concede ai Paesi Bassi un aiuto finanziario destinato allo "Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne" di Bilthoven per l'espletamento delle funzioni e dei compititi di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, per la ricerca di residui di alcune sostanze.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 375000 EUR per il periodo dal 1o agosto 1999 al 30 giugno 2000.

Articolo 2

1. La Comunità concede alla Francia un aiuto comunitario destinato al "Laboratoire des médicaments vétérinaires" di Fougères per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, per la ricerca di residui di alcune sostanze.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 375000 EUR per il periodo dal 1o agosto 1999 al 30 giugno 2000.

Articolo 3

1. La Comunità concede alla Germania un aiuto comunitario destinato al "Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin" (ex "Institut für Veterinärmedizin") di Berlino per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, per la ricerca di residui di alcune sostanze.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 375000 EUR per il periodo dal 1o agosto 1999 al 30 giugno 2000.

Articolo 4

1. La Comunità concede all'Italia un aiuto comunitario destinato all'Istituto superiore di sanità di Roma per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, per la ricerca di residui di alcune sostanze.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 375000 EUR per il periodo dal 1o agosto 1999 al 30 giugno 2000.

Articolo 5

L'aiuto finanziario della Comunità è erogato nel modo seguente:

a) il 70 % sotto forma di anticipo a richiesta dello Stato membro beneficiario,

b) il saldo su presentazione dei documenti giustificativi e di una relazione tecnica da parte dello Stato membro beneficiario. Tali documenti devono essere presentati al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario.

Articolo 6

Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

Articolo 7

1. L'articolo 8 della decisione 1999/587/CE è sostituito dal seguente testo:

"L'aiuto finanziario della Comunità è erogato nel modo seguente:

a) il 70 % sotto forma di anticipo a richiesta dello Stato membro beneficiario,

b) il saldo su presentazione dei documenti giustificativi e di una relazione tecnica da parte dello Stato membro beneficiario. Tali documenti devono essere presentati al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario."

2. L'articolo 6 della decisione 1999/760/CE è sostituito dal seguente testo:

"L'aiuto finanziario della Comunità è erogato nel modo seguente:

a) il 70 % sotto forma di anticipo a richiesta dello Stato membro beneficiario,

b) il saldo su presentazione dei documenti giustificativi e di una relazione tecnica da parte dello Stato membro beneficiario. Tali documenti devono essere presentati al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario."

Articolo 8

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(3) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(4) GU L 223 del 24.8.1999, pag. 28.

(5) GU L 300 del 23.11.1999, pag. 35.