Decisione n. 68/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, che modifica la decisione di base relativa al programma Socrate per includere la Turchia tra i paesi beneficiari
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 14/01/2000 pag. 0001 - 0002
DECISIONE N. 68/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1999 che modifica la decisione di base relativa al programma Socrate per includere la Turchia tra i paesi beneficiari IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), visto il parere del Comitato delle regioni(3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), considerando quanto segue: (1) la decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, ha istituito il programma d'azione comunitaria "Socrate"(5), al quale non prende parte la Turchia; (2) la Turchia è un paese associato i cui vincoli con la Comunità sono stati considerevolmente rafforzati dall'entrata in vigore della fase definitiva dell'unione doganale; (3) occorre rinsaldare i legami economici e commerciali creati dall'unione doganale mediante una più stretta cooperazione in materia di istruzione, formazione e gioventù; (4) vanno previsti lunghi periodi, da un lato, tra la modifica della decisione che istituisce il suddetto programma, oggetto della presente decisione, e che consente la sua apertura alla Turchia, e il termine dei negoziati sulle modalità (in particolare quelle finanziarie) della partecipazione di quest'ultima, e, dall'altro, tra la fine di siffatti negoziati e la partecipazione effettiva della Turchia; (5) tuttavia un'apertura di principio, oltre a costituire un segno tangibile della volontà, varie volte reiterata da parte dell'Unione europea, si sviluppare una cooperazione settoriale con tale paese, consente l'adozione di misure preparatorie e di sensibilizzazione ai fini di una partecipazione completa al suddetto programma o al futuro programma quadro in fase di elaborazione, DECIDONO: Articolo 1 All'articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 819/95/CE, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: "Il presente programma è aperto alla partecipazione di Cipro, di Malta e della Turchia sulla base di stanziamenti supplementari, secondo procedure da convenire con questi paesi prendendo come punto di partenza le regole applicate ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento finanziario in vigore." Articolo 2 La presente decisione ha per obiettivo la partecipazione, quanto prima possibile, della Turchia al programma Socrate nella sua forma attuale, in modo totale o parziale, nella misura in cui i negoziati lo consentiranno, nonché il lancio di ogni misura preparatoria o di sensibilizzazione nella prospettiva di tale partecipazione o di quella prevista nell'ambito del futuro programma quadro (2000-2004). Articolo 3 L'obiettivo della partecipazione della Turchia al suddetto programma è di consentire effettivi scambi tra i giovani delle due parti e i relativi animatori nel rispetto delle loro diversità linguistiche, d'istruzione e culturali, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del trattato, nonché nel rispetto dei diritti delle minoranze. Articolo 4 Il Parlamento europeo è tenuto informato delle varie misure adottate per l'attuazione della presente decisione. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1999. Per il Parlamento europeo La Presidente N. FONTAINE Per il Consiglio Il Presidente S. HASSI (1) GU C 186 del 26.6.1996, pag. 8. (2) GU C 158 del 26.5.1997, pag. 74. (3) GU C 293 del 13.10.1999, pag. 23. (4) Parere del Parlamento europeo del 25 febbraio 1999 (GU C 153 dell'1.6.1999, pag. 19), posizione comune del Consiglio del 12 luglio 1999 (GU C 249 dell'1.9.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 28 ottobre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (5) GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10.