2000/41/CE: Decisione della Commissione, del 29 dicembre 1999, concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti [notificata con il numero C(1999) 5135] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 013 del 19/01/2000 pag. 0027 - 0028
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 1999 concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti [notificata con il numero C(1999) 5135] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (2000/41/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto iii), e l'articolo 249, paragrafo 4, visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 9, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999(4), (1) considerando che le informazioni tariffarie vincolanti indicate in allegato alla presente decisione contraddicono altre informazioni tariffarie vincolanti e riguardano classificazioni tariffarie non conformi alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata fissate nell'allegato I, parte I, titolo I, lettera A, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ad alla tariffa doganale comune(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2626/1999(6); (2) considerando che dette informazioni tariffarie devono cessare di essere valide e che, pertanto, le amministrazioni doganali che le hanno rilasciate devono revocarle al più presto informandone nel contempo la Commissione; (3) considerando che secondo le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, il titolare può, se del caso, avvalersi per un certo periodo della possibilità di richiedere l'informazione tariffaria vincolante non più valida; (4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le informazioni tariffarie vincolanti il cui riferimento figura nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato, rilasciate dalle autorità doganali indicate nella colonna 2, concernenti le classificazioni tariffarie di cui alla colonna 3, devono essere revocate quanto prima e, comunque, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 2 L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. (2) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1. (3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (4) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25. (5) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. (6) GU L 321 del 14.12.1999, pag. 3. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>