32000D0002

2000/2/CE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1999, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne e recante modifica della decisione 1999/301/CEE [notificata con il numero C(1999) 4844] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 001 del 04/01/2000 pag. 0017 - 0019


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1999

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne e recante modifica della decisione 1999/301/CEE

[notificata con il numero C(1999) 4844]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/2/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE(3), in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) gli Stati membri possono importare carni fresche, comprese le frattaglie, provenienti unicamente da paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano in un elenco compilato dal Consiglio su proposta della Commissione;

(2) l'elenco di questi paesi terzi o parti di paesi terzi è riportato nella decisione 79/542/CEE del Consiglio(4), modificata da ultimo dalla decisione 1999/301/CE(5);

(3) l'inserimento e il mantenimento di un paese terzo negli elenchi di paesi terzi previsti dalla normativa comunitaria, da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare prodotti di origine animali disciplinati dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, sono subordinati alla presentazione, da parte del paese terzo considerato, di un piano in cui siano specificate le garanzie da esso offerte per quanto riguarda i controlli sui gruppi di residui e di sostanze di cui all'allegato I della direttiva. Tale piano deve essere aggiornato su richiesta della Commissione, soprattutto qualora lo richiedano i controlli previsti all'articolo 29, paragrafo 3, della suddetta direttiva;

(4) in caso di mancata osservanza delle condizioni di cui al suddetto articolo 29, paragrafo 3, l'inserimento di un paese terzo negli elenchi di paesi terzi previsti dalla normativa comunitaria può essere sospeso in conformità con la procedura di cui all'articolo 33 della direttiva 96/23/CE del Consiglio;

(5) l'applicazione dei piani di controllo dei residui e la sorveglianza effettuata per constatare l'utilizzo di sostanze non autorizzate o di livelli di residui superiori ai massimali previsti dalla normativa comunitaria sono necessarie per tutelare la salute pubblica;

(6) gli Stati Uniti d'America hanno accettato di adottare misure intese ad ovviare alle carenze riscontrate nell'elaborazione e nell'applicazione del loro programma di controllo dei residui. Tali misure sono state comunicate alla Commissione;

(7) alla luce delle misure notificate dagli Stati Uniti d'America, la Commissione ha effettuato una missione destinata ad accertarne l'adeguatezza e l'efficacia;

(8) la missione di controllo effettuata dalla Commissione ha evidenziato gravi problemi nell'applicazione e nell'esecuzione del programma di controllo dei residui attuato dagli Stati Uniti d'America, dimostrando che tale programma non fornisce le garanzie richieste dalla Comunità europea per quanto riguarda la tutela della salute pubblica contro i rischi derivanti dai residui. Gli Stati Uniti d'America hanno accettato di adottare ulteriori misure per ovviare tempestivamente a tali carenze;

(9) nelle circostance sopra descritte, la legislazione comunitaria e gli accordi internazionali applicabili nel caso in oggetto consentono alla Comunità europea di sospendere le importazioni dagli Stati Uniti d'America. È opportuno accordare agli Stati Uniti un periodo di tempo limitato per adottare i provvedimenti necessari e le misure richieste per soddisfare obiettivamente il rispetto del livello di protezione sanitaria applicato nella Comunità europea;

(10) occorre quindi sospendere, con effetto a decorrere dal 15 febbraio 2000, gli Stati Uniti d'America dall'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare carni destinate al consumo umano. Nella fattispecie, la sospensione delle importazioni è l'unico tipo di misura di cui può avvalersi normalmente la Comunità europea;

(11) le misure previste dalla presente decisione saranno riesaminate alla luce delle garanzie presentate dagli Stati Uniti d'America circa l'effettiva attuazione delle misure di controllo dei residui;

(12) alla luce della presente decisione, è necessario abrogare la decisione 1999/301/CE della Commissione che modifica la decisione 87/257/CEE relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità e la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne, modificata dalla decisione 1999/417/CE(6);

(13) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 79/542/CEE, la parte I è modificata come segue:

1) La linea ">SPAZIO PER TABELLA>"

è sostituita dalla linea seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>".

2) Il testo della nota in calce "s" è sostituito dal testo seguente: "s = sospesi per l'esportazione di carni fresche e prodotti a base di carne destinati al consumo umano".

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che applicano negli scambi in modo da renderle conformi all'articolo 1 della presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Le misure previste dall'articolo 1 saranno riesaminate alla luce delle garanzie presentate dagli Stati Uniti d'America circa l'effettiva attuazione della misure di controllo dei residui.

Articolo 4

La decisione 1999/301/CE è abrogata.

Articolo 5

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 15 febbraio 2000.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(4) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

(5) GU L 117 del 5.5.1999, pag. 52.

(6) GU L 159 del 25.6.1999, pag. 56.