31999Y1207(01)

Iniziativa della Repubblica di Finlandia ai fini dell'adozione di un regolamento del Consiglio concernente la determinazione degli obblighi fra gli Stati membri per la riammissione di cittadini di paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. C 353 del 07/12/1999 pag. 0006 - 0009


Iniziativa della Repubblica di Finlandia ai fini dell'adozione di un regolamento del Consiglio concernente la determinazione degli obblighi fra gli Stati membri per la riammissione di cittadini di paesi terzi

(1999/C 353/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica di Finlandia,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) la politica dell'immigrazione nel settore di cui all'articolo 63, punto 3, lettera b), del trattato comprende misure per il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare, politica che richiede altresì l'adozione di misure di riammissione in generale;

(2) il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha convenuto che, fra gli elementi da includere nella definizione di una politica comune in materia di asilo e migrazione, occorre prendere in considerazione norme relative alla riammissione fra gli Stati membri;

(3) il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'accordo di Schengen ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'accordo di Schengen nel quadro dell'Unione europea, specialmente per il fatto che gli Stati membri hanno l'obbligo, a norma dell'articolo 23 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 19 giugno 1990, di rinviare nei rispettivi paesi d'origine, o in altro paese terzo in cui hanno diritto ad entrare legalmente, i cittadini dei paesi terzi illegalmene presenti nei loro territori;

(4) è pertanto opportuno determinare le circostanze in cui lo Stato membro dovrebbe essere tenuto a rinviare tali cittadini di paesi terzi;

(5) dovrebbe, tuttavia, rimanere prioritario per gli Stati membri rinviare nei rispettivi paesi d'origine o in altro paese terzo in cui hanno diritto ad entrare legalmente, i cittadini dei paesi terzi presenti illegalmente nei loro territori;

(6) è parimenti opportuno determinare lo Stato membro che dovrebbe essere tenuto a riamettere i cittadini dei paesi terzi al fine di attuare un accordo di riammissione concluso dalla Comunità;

(7) il presente regolamento non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti da accordi internazionali in materia di estradizione e transito;

(8) ove siano comunicati dati personali a norma del presente regolamento, il contenuto della procedura e le modalità di impiego di tali informazioni devono rispettare le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(2);

(9) le misure di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo e ambito d'applicazione

1. Scopo del presente regolamento è la determinazione degli obblighi tra gli Stati membri per la riammissione di cittadini di paesi terzi.

2. Il presente regolamento si applica ai casi in cui un cittadino di un paese terzo non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni vigenti per l'ingresso o il soggiorno nel territorio di uno Stato membro.

3. Fatta eccezione per gli articoli 7 e 10 le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì quando uno Stato membro ha riammesso un cittadino di un paese terzo in base ad un accordo di riammissione concluso dalla Comunità o in base ad altri accordi simili.

4. Il presente regolamento non si applica ai cittadini di paesi terzi il cui diritto di soggiornare nel territorio di uno Stato membro derivi dal trattato o dall'accordo sullo spazio economico europeo.

5. Il presente regolamento non osta a che uno Stato membro rinvii nel rispettivo paese d'origine, o in altro paese terzo in cui ha diritto ad entrare legalmente, un cittadino di un paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni vigenti per l'ingresso o il soggiorno nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "cittadino di un paese terzo", una persona che non è cittadina dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del trattato;

b) "titolo di soggiorno", ogni decisione rilasciata dalle competenti autorità di uno Stato membro che autorizza il cittadino di un paese terzo a soggiornare nel suo territorio, ad eccezione dei visti e degli attestati di soggiorno concessi durante l'esame di una domanda di titolo di soggiorno o di asilo;

c) "visto", una decisione di uno Stato membro che autorizza il cittadino di un paese terzo ad entrare nel suo territorio o nel territorio di tutti gli Stati membri vincolati dalla convenzione di attuazione dell'accordo di Schengen. Sono esclusi i visti di transito o i visti di transito aeroportuali.

Articolo 3

Criteri per la riammissione

I criteri indicati negli articoli da 4 a 10 si applicano nell'ordine in cui vi figurano ai fini della determinazione dello Stato membro che ha l'obbligo di riammettere un cittadino di un paese terzo a norma del presente regolamento.

Articolo 4

Titolo di soggiorno valido

Se un cittadino di un paese terzo è in possesso di un titolo di soggiorno valido, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo ha l'obbligo di riammettere il cittadino in questione.

Articolo 5

Visto valido

Se un cittadino di un paese terzo è in possesso di un visto valido, lo Stato membro che ha rilasciato il visto ha l'obbligo di riammettere il cittadino in questione.

Articolo 6

Più titoli di soggiorno o visti validi

Se un cittadino di un paese terzo è in possesso di più titoli di soggiorno o di visti validi rilasciati da Stati membri diversi, l'obbligo per la riammissione incombe agli stessi nell'ordine seguente:

a) lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, in caso di identica durata di validità di tutti i titoli, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo la cui scadenza è più lontana;

b) lo Stato membro che ha rilasciato il visto con la scadenza più lontana, quando i vari visti sono di analoga natura, indipendentemente dal fatto che essi permettano al cittadino del paese terzo di entrare nel territorio di un Stato membro o nel territorio di tutti gli Stati membri vincolati dalla convenzione di cui all'articolo 2, lettera c);

c) quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato membro che ha rilasciato il visto che conferisce il periodo di soggiorno più lungo o, in caso di identici periodi di soggiorno, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.

Articolo 7

Titolo di soggiorno scaduto o visto scaduto

1. L'obbligo di riammissione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 vige anche se un cittadino di un paese terzo è in possesso di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi.

2. In caso di permesso di soggiorno o visto rilasciati da uno Stato membro al fine di autorizzare l'ingresso nel proprio territorio di un cittadino di un paese terzo, l'obbligo di cui al paragrafo 1 vige solo se il cittadino del paese terzo è entrato nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto durante il periodo di validità di tali titoli; in caso di visto rilasciato da uno Stato membro al fine di autorizzare l'ingresso di un cittadino di un paese terzo nel territorio di tutti gli Stati membri vincolati alla convenzione di cui all'articolo 2, lettera c).

3. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 vige soltanto fino a che detto cittadino non abbia lasciato il territorio degli Stati membri.

Articolo 8

Ingresso illegale

1. Quando si può provare che un cittadino di un paese terzo abbia illegalmente attraversato la frontiera di uno Stato membro per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, tale Stato membro ha l'obbligo di riammettere il cittadino in questione.

2. Tuttavia lo Stato membro di cui al paragrafo 1 non è più soggetto a tale obbligo se è provato che il cittadino in questione ha vissuto in un altro Stato membro per almeno sei mesi prima che si sia accertato che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l'ingresso o il soggiorno. In tal caso quest'ultimo Stato membro ha l'obbligo di riammettere il cittadino in questione.

Articolo 9

Responsabilità per i controlli alle frontiere esterne

1. L'obbligo di riammissione incombe allo Stato membro competente per il controllo dell'ingresso del cittadino di un paese terzo nel territorio degli Stati membri.

2. Nonostante il paragrafo 1, se un cittadino di un paese terzo, dopo essere entrato legalmente in uno Stato membro in cui non è soggetto all'obbligo del visto, entra in un altro Stato membro in cui non è soggetto a tale obbligo, quest'ultimo Stato membro è tenuto a riammetterlo.

Articolo 10

Esecuzione del rinvio

Lo Stato membro che ha cominciato ad attuare le necessarie misure per rinviare un cittadino di un paese terzo nel paese d'origine, o in altro paese in cui il cittadino in questione ha il diritto di entrare legalmente ha l'obbligo della riamissione, fino a che detto cittadino non abbia lasciato il territorio degli Stati membri.

Articolo 11

Prova dell'ingresso

1. Ai fini degli articoli 8 e 9, l'ingresso nel territorio degli Stati membri può essere provato in modo inconfondibile con i mezzi seguenti:

a) timbro d'ingresso apposto sul documento di viaggio dalle autorità competenti di uno Stato membro;

b) timbro d'uscita di uno Stato terzo confinante con uno Stato membro, che tiene conto dell'itinerario e della data dell'attraversamento della frontiera;

c) titoli di viaggio che consentano di determinare formalmente l'ingresso;

d) carta d'imbarco/di sbarco su cui figuri la data d'ingresso nel territorio di uno Stato membro.

2. L'ingresso nel territorio di uno Stato membro può essere determinato anche mediante elementi indiziari. L'esistenza di tale prova determina una presunzione d'ingresso.

Articolo 12

Termini per la riammissione

1. La richiesta di riammissione è presentata alle autorità competenti dello Stato membro interpellato entro sei mesi dal momento in cui le autorità competenti dello Stato membro richiedente hanno constatato che il cittadino del paese terzo può essere illegalmente presente nel suo territorio.

2. Lo Stato membro interpellato risponde nel più breve tempo possibile e comunque entro un mese dalle richieste di riammissione che gli sono state rivolte. La mancata risposta allo scadere di tale termine equivale all'accettazione della richiesta.

3. Lo Stato membro interpellato prende in consegna immediatamente, e comunque entro un mese al più tardi, un cittadino di un paese terzo di cui sia stata convenuta la riammissione. A richiesta dello Stato membro interpellato tale termine può essere prorogato per il perido necessario al superamento degli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 13

Transito

Uno Stato membro permette il transito di cittadini di paesi terzi se ne ha vicevuto richiesta da un altro Stato membro e se l'ammissione da parte dello Stato membro responsabile per la riammissione e, ove applicabile, il transito attraverso ogni altro Stato membro sono garantiti.

Articolo 14

Spese

1. Tutte le spese di trasporto sostenute per la riammissione del cittadino di uno Stato membro fino alla frontiera delle Stato membro che è tenuto a riammetterlo sono a carico, qualora non possano essere recuperate dalla persona o dal trasportatore in questione, dello Stato membro che chiede la riammissione.

2. Gli Stati membri sostengono le spese relative all'assistenza fornita dalle proprie autorità durante il transito nel loro territorio.

Articolo 15

Protezione dei dati

1. Qualora, ai fini dell'attuazione del presente regolamento, debbano essere trasmessi dati a carattere personale, tali informazioni riguardano esclusivamente:

a) le generalità della persona da riammettere e, eventualmente, dei suoi familiari (cognome, patronimici, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, appellativi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e eventuale cittadinanza (procedente);

b) il passaporto, la carta d'identità e gli altri documenti d'identità e di viaggio e i lasciapassare (numero, scadenza, data di rilascio, autorità che ha rilasciato il documento, luogo del rilascio, ecc.);

c) gli altri dati necessari all'identificazione delle persone da riammettere o al controllo della presenza dei requisiti per la riammissione ai sensi del presente regolamento, quali impronte digitali e fotografie;

d) i luoghi di sosta e gli itinerari;

e) i titolo di soggiorno o i visti rilasciati.

2. I dati trasmessi e successivamente cancellati dall'autorità che li ha trasmessi devono essere cancellati anche dall'autorità ricevente entro sei mesi dal momento in cui i dati non sono più necessari ai fini del presente regolamento.

Articolo 16

Misure di attuazione

Ulteriori misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, compresi in particolare:

a) la procedura di notifica reciproca e relativi aspetti pratici;

b) le informazioni che devono figurare nelle richieste di riammissione e di transito;

c) i documenti e gli elementi indiziari ai fini della presunzione richiesta per la riammissione e il valore da attribuire a tale materiale;

d) la designazione delle autorità competenti per l'attuazione del presente regolamento;

e) le norme relative alle spese;

f) le misure generali di attuazione relative all'impiego del documento di viaggio standard UE accluso alla raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione del documento di viaggio per l'espulsione dei cittadini di paesi terzi(4).

Articolo 17

Comitato di gestione

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione.

2. Quando è fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a ...

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) Parere espresso il . . (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(4) GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18.