31999Y1012(01)

Relazione sull'applicazione negli Stati membri della direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali nel periodo 1994-1996

Gazzetta ufficiale n. C 291 del 12/10/1999 pag. 0001 - 0048


Relazione sull'applicazione negli Stati membri della direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali nel periodo 1994-1996

(1999/C 291/01)

MOTIVAZIONE

La direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali(1) (comunemente nota come direttiva Seveso) ha come obiettivo la prevenzione di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

Le industrie, gli Stati membri e la Commissione sono tenuti a prendere tutte le misure atte a questo scopo.

L'articolo 18 della direttiva prevedeva che, dopo cinque anni dalla notifica della direttiva, la Commissione avrebbe dovuto trasmettere al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sulla sua applicazione elaborata in base ad uno scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione.

Il 18 maggio 1988 la Commissione ha presentato una prima relazione(2) sull'applicazione della direttiva Seveso negli Stati membri.

La direttiva del Consiglio 91/692/CEE(3) ha sostituito l'articolo 18 della direttiva 82/501/CEE ed ha introdotto un nuovo requisito che obbliga la Commissione a preparare relazioni triennali, a partire dal periodo 1994-1996.

Questo documento costituisce la relazione 1994-1996.

INDICE

>SPAZIO PER TABELLA>

1. INTRODUZIONE

La seguente relazione inizia con una panoramica generale dei principali obblighi previsti dalla direttiva Seveso e quindi descrive brevemente le modifiche apportate alla direttiva stessa. Sono inoltre fornite informazioni sulla nuova direttiva Seveso II che ha sostituito la direttiva Seveso originaria a partire dal 3 febbraio 1999 (capitolo 2).

La parte successiva della relazione riguarda l'attuazione della direttiva Seveso e delle sue modifiche in disposizioni nazionali legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri (capitolo 3).

Il capitolo 4 contiene i questionari utilizzari per la stesura delle relazioni nel periodo 1994-1996 ed illustra i contesti specifici degli Stati membri.

Gli altri capitoli descrivono l'attività del Comitato delle Autorità competenti (capitolo 5) e altre attività della Commissione durante il periodo 1994-1996, quali raccolta di dati sugli incidenti e diffusione delle informazioni da parte dell'Ufficio dei rischi di incidenti rilevanti, nonché attività divulgative come workshop, seminari e conferenze (capitolo 6).

La relazione termina con un breve riepilogo (capitolo 7).

2. LA DIRETTIVA SEVESO

2.1. Panoramica generale degli obblighi principali stabiliti dalla direttiva Seveso

La direttiva Seveso si applica alle attività industriali esistenti, cioè in essere prima dell'8 gennaio 1984 ed a quelle nuove, cioè entrate in funzione dopo l'8 gennaio 1984.

Sono previsti due tipi di obblighi:

- obblighi generali del tipo di quelli indicati negli articoli 3 e 4, relativi alle misure di sicurezza e di prevenzione di incidenti rilevanti negli impianti industriali del tipo di quelli inclusi nell'allegato I e IV o nell'allegato II (prima colonna);

- obblighi specifici relativi agli impianti di cui all'allegato I e III o all'allegato II (seconda colonna).

Gli obblighi specifici includono, in particolare, i tre punti seguenti:

- notifica (mediante relazione sulla sicurezza e piano di emergenza interna dell'impianto) da parte dell'industria alle Autorità competenti delle informazioni menzionate nell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, relative alle sostanze, agli impianti ed alle possibili situazioni di incidenti rilevanti;

- elaborazione da parte delle autorità responsabili di piani di emergenza per interventi all'esterno degli stabilimenti (articolo 7, paragrafo 1), denominati nel paragrafo 2 come piani di emergenza esterna;

- comunicazione, alle persone che possono essere colpite da un incidente rilevante, delle informazioni relative alle misure di sicurezza e alle norme da seguire in caso di incidente (articolo 8, paragrafo 1).

La direttiva Seveso prevede inoltre che le Autorità competenti organizzino ispezioni o altre misure di controllo, secondo il tipo di attività considerata (articolo 7, paragrafo 2).

In caso di incidente rilevante, l'operatore deve informare immediatamente le Autorità competenti e fornire le informazioni necessarie. Le Autorità a loro volta devono informare la Commissione ed inviare una relazione sull'incidente. Questo obbligo è indicato negli articoli 10 e 11 della direttiva.

2.2. Modifiche della direttiva Seveso

2.2.1. Direttiva 87/216/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987(4)

Questa prima revisione della direttiva Seveso si limita a correggere e chiarire alcuni punti e livelli limite negli allegati I, II e III della direttiva, al fine di evitare interpretazioni diverse del campo di applicazione della direttiva, assicurando in tal modo, un'attuazione più coerente ed efficace da parte degli Stati membri.

La riduzione dei valori limite indicati negli allegati II e III è stata ritenuta necessaria per rafforzare le disposizioni della direttiva relative alle attività industriali in cui sono utilizzate sostanze particolarmente pericolose come cloro, fosgene o isocianato di metile.

Altre modifiche riguardano l'inclusione nei valori limite dell'ossigeno liquido e del triossido di zolfo ed una migliore definizione di alcune sostanze o gruppi di sostanze.

2.2.2. Direttiva 88/610/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988(5)

In seguito all'incendio del magazzino negli edifici della società Sandoz a Basilea in Svizzera, il 1o novembre 1986, la seconda modifica alla direttiva Seveso ha esteso l'ambito di applicazione ai depositi isolati di sostanze pericolose.

Questa modifica definisce un nuovo elenco di sostanze pericolose (nuovo allegato II) ed una nuova categoria di sostanze (sostanze comburenti - modifica allegato IV).

Inoltre, le informazioni che devono essere comunicate al pubblico in caso di incidente sono elencate nel nuovo allegato VII alla direttiva(6).

2.2.3. Direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991(7)

Questa direttiva quadro orizzontale sulla standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni concernenti l'applicazione di alcuni aspetti delle direttive riguardanti l'ambiente ha sostituito l'articolo 18 della direttiva Seveso e ha introdotto un nuovo requisito che obbliga la Commissione a preparare relazioni triennali, a partire dal periodo 1994-1996.

2.3. La nuova direttiva Seveso II

Il 9 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato la direttiva 96/82/CE sul controllo dei rischi di incidenti rilevanti(8) (direttiva "Seveso II"). Dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la direttiva è entrata in vigore il 3 febbraio 1997.

Gli Stati membri entro due anni devono adottare disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative interne per conformarsi alla direttiva (fase di recepimento). A partire al più tardi dal 3 febbraio 1999 le disposizioni della direttiva sono diventate obbligatorie per le industrie e per le autorità pubbliche degli Stati membri responsabili per l'attuazione e l'applicazione della direttiva.

La direttiva Seveso II ha sostituito la direttiva Seveso originale. Questa revisione della direttiva Seveso originale non è stata presentata in forma di modifica bensì di una nuova direttiva, per evidenziare gli importanti cambiamenti apportati ed i nuovi concetti introdotti. Questi cambiamenti includono la revisione e l'ampliamento dell'ambito di applicazione, l'introduzione di nuovi requisiti concernenti sistemi di gestione della sicurezza, piani di emergenza e pianificazione dell'uso del territorio, e un rafforzamento delle disposizioni relative alle ispezioni che devono essere eseguite dagli Stati membri.

Nell'aprile 1999 nessuno degli Stati membri aveva ancora informato la Commissione sulle sue misure di recepimento per conformarsi alle disposizioni della direttiva Seveso II. Ciò significa che al momento, tutti gli Stati membri stanno violando la direttiva. La Commissione adotterà pertanto prossimamente le opportune misure, ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE (cfr. punto 3.1).

3. RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SEVESO E DELLE SUE MODIFICHE NEGLI STATI MEMBRI

3.1. Introduzione

La Commissione ha due compiti concernenti il controllo dell'attuazione del diritto comunitario negli Stati membri:

- controllare il corretto e completo recepimento delle direttive comunitarie nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e

- controllare l'applicazione in pratica delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali negli Stati membri.

In base all'articolo 226 del trattato la Commissione può avviare una procedura contro gli Stati membri che non si conformano ai loro obblighi. Questa procedura ha inizio con una lettera di ingiunzione, seguita da un parere motivato ed infine la questione viene portata davanti alla Corte di giustizia.

3.2. Reclami e procedure per infrazione (situazione aprile 1999)

La Commissione sta trattando cinque reclami. Davanti alla Corte di giustizia sono pendenti procedure per infrazione nei confronti di due Stati membri:

3.2.1. Italia

La Commissione ha portato l'Italia davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee nel 1997 ed il caso è ancora pendente. La decisione è attesa nel corso del 1999.

Secondo la Commissione, l'Italia non ha adottato tutte le misure stabilite dall'articolo 7, paragrafo 1, terzo capoverso e paragrafo 2 relativo agli impianti notificate ai sensi dell'articolo 5 della direttiva Seveso. In pratica, la Commissione considera insufficienti la preparazione dei piani di emergenza per le azioni all'esterno degli stabilimenti e le attività di ispezione e controllo. Tali attività sono ancora in fase di sviluppo e non sono ancora state concluse per molte attività industriali soggette a notifica, a causa di ritardi nell'attuazione della direttiva. In particolare, il numero dei piani di emergenza effettivamente elaborati e dei controlli realmente eseguiti su impianti soggetti alla direttiva, è insufficiente.

3.2.2. Spagna

Un ricorso contro la Spagna, concernente un caso di inquinamento inter alia di aria ed acqua causato da un impianto industriale, ha portato la Commissione ad intraprendere un'indagine sul caso. In base agli accertamenti, la Commissione ha appurato che non erano stati approntati i pianti di emergenza esterna previsti dall'applicazione dell'articolo 8 della direttiva Seveso per quel particolare impianto industriale. L'impianto in oggetto è in funzione dalla fine degli anni sessanta, ed al momento della presentazione del ricorso alla Commissione (1994) erano trascorsi 8 anni dall'entrata della Spagna nella Comunità. Questa situazione rappresenta una violazione sia della direttiva Seveso che della legislazione di recepimento spagnola.

La Commissione in questo caso ha agito contro la Spagna, avviando una procedura di infrazione in base all'articolo 169 del trattato CE. Subito dopo, le autorità spagnole hanno iniziato l'elaborazione di un piano di emergenza esterna per questo impianto industriale. Lo scopo della procedura di infrazione era di dimostrare la necessità di un piano di emergenza esterna e di richiamare l'attenzione delle persone che possono essere colpite dalle conseguenze di un incidente rilevante in quell'impianto industriale, in modo che esse siano informate circa il comportamento da seguire in caso di incidente.

4. APPLICAZIONE IN PRATICA

4.1. Questionari

4.1.1. Questionari per il periodo 1994-1996

La procedura stabilita nella direttiva 91/692/CEE del Consiglio per elaborare ed adottare formalmente un questionario, non è mai stata conclusa e quindi i questionari non sono stati formalmente adottati. Il Comitato delle autorità competenti responsabile per l'attuazione della direttiva Seveso ha comunque convenuto su una pro forma emendata, istituita come modalità annuale di raccolta informale di informazioni dagli Stati membri.

Gli Stati membri si sono impegnati a fornire alla Commissione le informazioni sulla base della pro forma emendata per il periodo 1994-1996. I questionari usati per il 1994 e per il periodo 1995/96 sono riportati nell'allegato I e II.

4.1.2. Risposte ai questionari per il periodo 1994-1996

Le risposte degli Stati membri sono sintetizzate e presentate in tre tabelle, una tabella per ogni anno di riferimento. Queste tabelle sono contenute negli allegati da III a V.

Nota:

I campi vuoti indicano che non sono state fornite risposte in merito o che le risposte date non erano pertinenti. In questi casi ulteriori commenti o chiarimenti sono contenuti nel capitolo specifico relativo allo Stato membro.

4.2. Situazione negli Stati membri

Questo paragrafo e quello seguente sono basati sulle informazioni raccolte dai questionari e si riferiscono al periodo 1994-1996.

Le informazioni per ogni Stato membro sono riportate sotto i seguenti titoli:

- Note generali (se necessario)

- Principali leggi nazionali

- Autorità

- Autorità competenti

- Autorità per l'attuazione (dove indicato)

- Siti soggetti all'articolo 5

- Attività dei siti

- Relazioni sulla sicurezza

- Piani di emergenza interna

- Piani di emergenza esterna

- Ispezioni

- Informazione del pubblico

- Notifica degli incidenti

- Osservazioni

4.2.1. Belgio

Principali leggi nazionali

- Livello federale

- Decreto reale del 1o febbraio 1985 che integra la regolamentazione generale concernente la protezione sul lavoro con un nuovo capitolo riguardante le misure specifiche in relazione ad alcune attività industriali(9)

- Legge del 21 gennaio 1987 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali(10)

- Livello regionale

La direttiva è stata integrata nei vari sistemi di autorizzazione per gli stabilimenti classificati:

- Decreto del 28 giugno 1985 per le Fiandre(11)

- Decreto dell'11 settembre 1985 per la Vallonia(12)

- Ordinanza del 30 luglio 1992 per la regione di Bruxelles(13)

Autorità competenti

- Livello federale

- Ministero federale del Lavoro e dell'occupazione - Amministrazione per la sicurezza sul lavoro - Direzione rischi chimici

- Ministero federale degli Interni - Protezione civile

- Ministero federale della Sanità pubblica e dell'Ambiente

- Ministero federale degli Affari economici - Amministrazione per la qualità e la sicurezza

- Livello regionale

- Ministero della Comunità fiamminga - Amministrazione per l'ambiente, la natura e la pianificazione dell'uso del territorio (AMINAL)

- Ministero della Vallonia - Direzione generale per le risorse naturali e l'ambiente

- Ministero della regione di Bruxelles

Siti soggetti all'articolo 5

Alla fine del 1996 i siti soggetti all'articolo 5 erano 85; durante il periodo di riferimento della relazione il maggior numero di siti riscontrato è stato di 86 nel 1995. Oltre al numero totale dei siti contemplati, 20 siti sono rientrati nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso con la seconda modifica (direttiva 88/610/CEE).

Attività dei siti

Sono state indicate 266 attività eseguite in siti Seveso, di cui 45 interessate dalle disposizioni della direttiva 88/610/CEE.

Questi dati si riferiscono ad "impianti", e dato che a volte più di un impianto può comportare l'esecuzione di una stessa attività, si stima che il numero di attività sia in realtà inferiore di circa il 20 %.

Relazioni sulla sicurezza

Alle autorità competenti sono state presentate 162 relazioni sulla sicurezza, rispetto ad un totale di 165 relazioni previste.

Piani di emergenza interna

Tutte le relazioni sulla sicurezza contengono un piano di emergenza interna, quindi il numero attuale (incluso i piani ancora non presentati) è di 165.

Piani di emergenza esterna

Sono stati elaborati 46 piani di emergenza esterna.

Ispezioni

Il numero di relazioni sulla sicurezza esaminate che sono state considerate sufficienti durante il periodo di riferimento è aumentato da 68 a 152. Il numero di siti per i quali sono state avviate richieste formali o azioni legali da parte delle autorità competenti come risultato della valutazione delle relazioni sulla sicurezza, è aumentato da 18 nel 1994 a 51 nel 1996. La valutazione delle relazioni sulla sicurezza è stata eseguita esclusivamente da funzionari dell'amministrazione.

Tutti i siti sono stati sottoposti ad ispezioni.

Informazione del pubblico

Non ci sono dati disponibili concernenti il numero di siti che hanno fornito informazioni per il pubblico. Informazioni generali, comunque, sono state fornite alla popolazione residente nelle aree limitrofe a 61 siti dalla protezione civile del ministro degli Interni.

Notifica degli incidenti

Durante il periodo in esame sono stati notificati alla Commissione quattro incidenti, inclusi nella banca dati del Sistema di reporting degli incidenti rilevanti (MARS).

Osservazioni

La direttiva Seveso è stata attuata dalle autorità competenti in modo efficace.

4.2.2. Danimarca

Principali leggi nazionali

- Decreto n. 520 del ministero dell'Ambiente del 5 luglio 1990 sulla valutazione della sicurezza in relazione ad attività pericolose

- Decreto n. 867 del ministero del Lavoro del 13 ottobre 1994 sulle prestazioni lavorative

- Legge danese sulla preparazione operativa n. 1054 del 23 dicembre 1992

- Legge n. 567 del 1o settembre 1986 sull'Amministrazione della giustizia

Autorità competenti

- Ministero dell'Ambiente, Agenzia danese per la protezione dell'ambiente

- Ministero del Lavoro, servizio danese per l'ambiente di lavoro

- Ministero della giustizia

- Ministero degli Interni, Agenzia per la gestione di interventi di emergenza

Autorità per l'attuazione

- Agenzia danese per la protezione dell'ambiente

- Consigli regionali

- Stato di preparazione in caso di emergenza a livello municipale, Agenzia per la gestione di interventi di emergenza

- Servizio danese per l'ambiente di lavoro

- Polizia

Siti soggetti all'articolo 5

In Danimarca il numero di siti soggetti all'articolo 5 è diminuito da 24 alla fine del 1994 a 21 alla fine del 1996. La direttiva 88/610/CEE interessa 4 di questi siti.

Attività dei siti

Alla fine del 1996 in questi 21 siti erano espletate 27 attività, di cui 4 erano interessate dalla direttiva 88/610/CEE.

Relazioni sulla sicurezza

Le autorità competenti danesi hanno ricevuto tutte le relazioni sulla sicurezza previste, per un totale di 41 relazioni.

Piani di emergenza interna

Le 22 relazioni sulla sicurezza contengono piani di emergenza interna.

Piani di emergenza esterna

Sono stati elaborati 21 piani di emergenza esterna.

Ispezioni

Entro la fine del 1996 sono state esaminate dalle autorità competenti 31 relazioni sulla sicurezza che sono state giudicate sufficienti per un adeguato seguito amministrativo in conformità degli obblighi di cui all'articolo 7. Il numero di casi in cui le autorità competenti hanno avviato azioni legali o richieste formali, in seguito all'esame delle relazioni sulla sicurezza concernenti gli obblighi dell'articolo 7, paragrafo 1, variano da 18 a 21 all'anno.

Esperti indipendenti esterni hanno esaminato 8 relazioni sulla sicurezza.

In Danimarca tutti i siti sono stati sottoposti ad ispezioni come indicato nell'articolo 7, paragrafo 2.

Informazione del pubblico

L'informazione del pubblico è stata fornita, come richiesto dall'articolo 8, per 13 siti.

Notifica degli incidenti

Durante il periodo in esame non è stato notificato nessun incidente. Un solo incidente si è verificato durante questo periodo, il 24 agosto 1996, ma è stato notificato successivamente.

Osservazioni

L'attuazione della direttiva Seveso è stata migliorata sensibilmente durante il periodo in esame, in particolare per quanto riguarda la preparazione delle relazioni sulla sicurezza da parte delle industrie e la collaborazione fra le autorità competenti sia a livello centrale che a quello locale per adempiere agli obblighi previsti dalla direttiva.

Il numero di siti interessati dalla direttiva durante il periodo è diminuito principalmente a causa del divieto di usare pentossido di arsenico per i processi di impregnazione del legno, e per il minore uso di ammoniaca come fertilizzante e di GPL per riscaldamento.

4.2.3. Germania

Note generali

L'attuazione tedesca della direttiva Seveso, la "Störfall-Verordnung" non concerne i siti, ma gli impianti. Per questo motivo, tutte le risposte fornite ai questionari 1994-1996 si riferiscono ad "impianti". Per la costruzione e/o messa in opera degli impianti interessati dalla "Störfall-Verordnung" è richiesta un'autorizzazione. Nel corso dell'espletamento di questa procedura vengono esaminate le relazioni sulla sicurezza e, laddove necessario, vengono avviate dalle autorità competenti azioni legali o richieste formali. Le relazioni sulla sicurezza costituiscono uno strumento molto importante per ulteriori ispezioni e per la valutazione di modifiche significative realizzate in questi impianti.

I dati concernenti i piani di emergenza interna ed esterna non sono stati raccolti finora separatamente, quindi non è stato possibile fornire le risposte a queste domande. Comunque, tutti gli impianti di cui all'articolo 5 richiedono un piano di emergenza interna, che viene elaborato consultando l'autorità competente. Attualmente la Germania sta approntando un nuovo sistema di raccolta dei dati come richiesto dalla direttiva Seveso II. Tutti i dati riportati di seguito si riferiscono al 1996.

Principali leggi nazionali

- Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG (legge federale sul controllo delle immissioni)

- Störfall-Verordnung (decreto sul rischio di incidenti)

- 1., 2. e 3. Störfall-Verwaltungsvorschrift (prima, seconda, terza disposizione amministrativa generale della legge sul rischio di incidenti)

Autorità competenti

- Autorità federali

- Ministero federale per l'Ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare

- Ministero federale del Lavoro e degli Affari sociali

- Ministero federale degli Interni

- Autorità regionali

- Vari ministeri ed autorità locali

Siti soggetti all'articolo 5

In Germania vi sono 1828 impianti interessati dall'articolo 5; ma, come è stato illustrato in precedenza, non sono disponibili dati relativi al numero di siti. Recentemente sono stati costruiti o sottoposti a ristrutturazione 338 impianti. Non sono disponibili dati separati riguardanti gli impianti esistenti, recentemente interessati dalla direttiva 88/610/CEE (domanda 1 c).

Attività dei siti

Il numero delle attività equivale a quello degli impianti. Vi sono 1828 attività eseguite in questi impianti, di cui 338 avviate recentemente o sottoposte a modifiche. Non sono disponibili dati separati per le attività già esistenti recentemente interessate dalla direttiva 88/610/CEE (domanda 2 c).

Relazioni sulla sicurezza

Alle autorità competenti sono già state presentate 1909 relazioni sulla sicurezza. Non è prevista la presentazione di altre relazioni.

Piani di emergenza interna

Non sono disponibili dati riguardanti i piani di emergenza interna, in quanto tali dati non sono stati raccolti separatamente, come già illustrato in precedenza (domanda 4 a).

Piano di emergenza esterna

Non sono disponibili dati per i piani di emergenza esterna, in quanto tali dati non sono stati raccolti separatamente, come già illustrato in precedenza (domanda 6 a).

Ispezioni

Sono state esaminate e considerate soddisfacenti 1582 relazioni sulla sicurezza. Il numero di ispezioni in base all'articolo 7, paragrafo 2, non è attualmente disponibile (domanda 6 b). Non sono disponibili dati concernenti richieste formali o azioni legali intraprese dalle autorità competenti e derivanti dall'esame delle relazioni sulla sicurezza di cui all'articolo 7, paragrafo 1 (domanda 5). Inoltre non sono disponibili dati concernenti la valutazione delle relazioni sulla sicurezza eseguita da esperti esterni (domanda 7 a).

Informazione del pubblico

L'informazione del pubblico è stata fornita in 1612 casi.

Notifica degli incidenti

Sono stati notificati alla banca dati del Sistema di reporting di incidenti rilevanti 20 incidenti verificatisi nel periodo in esame.

Osservazioni

Nel periodo in esame non vi sono state modifiche significative della politica tedesca di controllo di incidenti rilevanti. Il numero di impianti interessati dalla Störfall-Verordnung (legge sul rischio di incidenti) è consolidato, ora che il processo di unificazione della Germania e la corrispondente riorganizzazione dell'industria è stata quasi ultimata. I requisiti della direttiva Seveso sul piano qualitativo e quantitativo sono ora soddisfatti. Inoltre, in molti casi, le regolamentazioni tedesche vanno oltre i requisiti stabiliti dalla direttiva.

La Germania ha allineato in molti punti la sua legislazione nazionale sulla direttiva Seveso dopo una procedura di infrazione avviata dalla Commissione. La procedura è stata presentata alla Corte di giustizia come causa C-192/97. La Commissione ha ora ritirato la sua richiesta.

4.2.4. Grecia

Principali leggi nazionali

- Legge quadro 1650/1986 per l'Ambiente

- Legge 1568/1985 sulla Sanità e la Sicurezza

- Decisione ministeriale comune 18187/272 del 24 febbraio 1988 (recepimento nella legislazione nazionale greca della direttiva 82/501/CEE e della sua prima modifica)

- Decisione ministeriale comune 77119/4607 del 19 luglio 1993 (recepimento della seconda modificazione della direttiva 82/501/CEE e di alcuni emendamenti)

Autorità competenti

- Ministero dell'Ambiente, della Pianificazione territoriale e dei Lavori pubblici (punto centrale per la Grecia)

- Sede centrale dei pompieri, Direzione sicurezza antincendio

- Ministero dell'Industria

- Ministero della Sanità

- Ministero del Lavoro

Autorità per l'attuazione

- Ministero degli Interni

- Ministero dell'Agricoltura

- Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni

- Ministero della Marina mercantile

- Autorità locali (Prefetture)

Siti soggetti all'articolo 5

Vi sono 52 siti che rientrano nelle disposizioni previste dall'articolo 5, cinque di essi sono di nuova costruzione.

Attività dei siti

In questi siti sono eseguite 54 attività, cinque di esse sono nuove.

Relazioni sulla sicurezza

Sono state già presentate 52 relazioni sulla sicurezza; non ne sono previste altre.

Piani di emergenza interna

35 relazioni sulla sicurezza includono piani di emergenza interna.

Piano di emergenza esterna

2 siti hanno un piano di emergenza esterna.

Ispezioni

47 relazioni sulla sicurezza sono state esaminate da esperti esterni indipendenti. 17 siti sono stati controllati dalle autorità competenti e giudicati sufficienti per un adeguato seguito amministrativo in conformità degli obblighi di cui all'articolo 7. Il numero di casi di richieste formali o di azioni legali da parte delle autorità derivanti dall'esame della relazione sulla sicurezza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono aumentati da 7 nel 1994 a 22 nel 1996.

Informazione del pubblico

Un solo sito ha fornito informazioni per il pubblico.

Notifica degli incidenti

Durante il periodo in esame non si è verificato nessun incidente rilevante.

Osservazioni

Durante il periodo in esame, in Grecia non vi sono stati cambiamenti significativi rispetto alla precedente politica di controllo degli incidenti rilevanti.

4.2.5. Spagna

Note generali

Le risposte fornite dalla Dirección General de Protección Civil concernenti la relazione del 1994 riguardavano il 75 % delle attività industriali interessate dalla direttiva Seveso e quindi queste informazioni hanno un valore previsionale. Le informazioni fornite per il 1995 e 1996 hanno riguardato il 92 % delle attività industriali.

Tutte le spiegazioni relative alla seguente relazione si riferiscono ai dati raccolti nel 1996.

Principali leggi nazionali

Legislazione nazionale

- Real Decreto 886/1988, de 15 de Julio de 1988, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales(14).

- Real Decreto 952/1990, de 29 de Junio de 1990, por el que se modifican los anexos y se completan las disposiciones del Real Decreto 886/1988, de 15 de Julio de 1988, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales(15).

- Resolución, de 30 de enero de 1991, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica para la elaboración y homologación de los planes Especiales del Sector Químico(16).

Legislazione delle comunità autonome

In Spagna nelle comunità autonome vi sono 19 autorità competenti, che hanno potere legislativo nelle corrispondenti aree geografiche. Ciò implica che tali autorità devono emanare specifiche disposizioni per attuare la legislazione nazionale; ogni comunità ha emanato il suo decreto, nominando il dipartimento responsabile per i vari obblighi previsti dalla direttiva.

Autorità competenti

Autorità competente nazionale

- Dirección General de Protección Civil - Ministerio de Interior (Direzione Generale della Protezione Civile - Ministero degli Interni) in coordinamento con il Dipartimento nazionale per l'industria, l'ambiente ed il lavoro e con le sedi provinciali della Protezione civile.

Comunità autonome

- In genere il Dipartimento con i compiti di Protezione civile in ogni comunità coordina l'attuazione della direttiva nell'area di competenza, in collaborazione con altri dipartimenti regionali come Industria, Ambiente, Lavoro ecc.

Autorità locali

Le varie municipalità interessate hanno il compito di elaborare il loro piano di emergenza esterna in base alle indicazioni fornite dalle loro comunità autonome.

Siti soggetti all'articolo 5

Alla fine del 1996, 158 siti industriali in Spagna sono stati interessati dall'articolo 5, sebbene nella relazione del 1996 fossero menzionati solo 147 di essi. Dieci di questi siti erano stati costruiti di recente, e 19 erano rientrati da poco nel campo di applicazione della direttiva 88/610/CEE.

Attività dei siti

In questi siti, sono eseguite 156 attività, 15 di esse sono nuove, e 19 sono state recentemente interessate dalla direttiva 88/610/CEE. Circa il 39 % riguardano depositi isolati di gas di petrolio liquefatto (GPL).

Relazioni sulla sicurezza

Le autorità competenti hanno già ricevuto 150 relazioni sulla sicurezza e ne sono previste altre 10. Il motivo per il quale il numero di relazioni sulla sicurezza è maggiore di quello dei siti industriali interessati è che alcuni siti industriali interessati solo dagli articoli 3 e 4 hanno volontariamente presentato all'autorità competente relazioni sulla sicurezza per essere inclusi nella pianificazione di emergenza all'esterno dell'impianto.

Piani di emergenza interna

Centocinquanta relazioni sulla sicurezza includono piani di emergenza interna.

Piano di emergenza esterna

Per questi siti vi sono 113 piani di emergenza esterna.

Ispezioni

133 relazioni sulla sicurezza sono state esaminate dall'autorità competente e giudicate sufficienti, in 50 casi sono state avviate richieste formali o azioni legali dalle autorità competenti. 76 siti sono stati sottoposti ad ispezioni in base all'articolo 7, paragrafo 2. 93 relazioni sulla sicurezza sono state esaminate da esperti esterni indipendenti.

Informazione del pubblico

L'informazione del pubblico è avvenuta in 24 casi.

Notifica degli incidenti

Durante il periodo in esame sono stati notificati alla Commissione 4 incidenti rilevanti, tutti avvenuti nel 1996. Tutti i siti avevano un piano di emergenza interna e per due siti interessati dall'articolo 5 durante l'incidente è stato attivato un piano di emergenza esterna.

Osservazioni

In Spagna, il questionario era stato inviato a 19 comunità autonome regionali ed è importante sottolineare che in molti casi alcune domande non sono state comprese perfettamente. Per questo motivo, i dati forniti per l'anno 1994 dalle comunità autonome si riferiscono solo al 75 % del numero totale di siti mentre negli anni 1995 e 1996 la percentuale dei siti interessati è stata del 92 %.

4.2.6. Francia

Principali leggi nazionali

- Legge del 19 luglio 1976 sugli impianti classificati per la protezione dell'ambiente.

- Legge del 22 luglio 1987 sulla prevenzione di grandi rischi.

Autorità competenti

Il ministero dell'Ambiente è responsabile per le normative concernenti gli impianti classificati.

La concessione delle autorizzazioni è di competenza del prefetto del dipartimento. Gli ispettori degli impianti classificati nella DRIRE hanno il compito di assistere il prefetto a livello tecnico.

Siti soggetti all'articolo 5

Nel 1996 sono stati interessati dall'articolo 5 della direttiva Seveso 392 siti, di cui 13 di recente costruzione e 85 siti già esistenti ed interessati dopo l'entrata in vigore della direttiva 88/610/CEE.

Attività dei siti

698 attività eseguite nel 1996 in siti elencati nella domanda 1 a, 18 (1994), 17 (1995) e 27 (1996) di quelli di recente costruzione e 16 di quelli recentemente interessati dalla direttiva 88/610/CEE.

Relazioni sulla sicurezza

720 relazioni sulla sicurezza sono state sottoposte alle autorità competenti; non ne sono previste altre. Tutte le relazioni sulla sicurezza sono state esaminate dall'ispettorato.

Piani di emergenza interna

370 relazioni sulla sicurezza contengono un piano di emergenza interna o un riferimento ad un piano di questo tipo.

Piano di emergenza esterna

227 siti prevedono un piano di emergenza esterna.

Ispezioni

Non sono disponibili dati sulle ispezioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o su eventuali azioni legali intraprese dalle autorità competenti.

Sul totale degli stabilimenti interessati dalla legge del 16 luglio 1976 (63000 stabilimenti soggetti ad autorizzazione), sono state effettuate in media 17000 ispezioni all'anno.

Informazione del pubblico

L'informazione del pubblico in base a quanto stabilito dall'articolo 8 della direttiva Seveso è stata fornita in 252 casi.

Notifica degli incidenti

Nel 1994 si sono verificati 15 incidenti, 9 nel 1995 e 14 nel 1996. Inoltre un semi-incidente verificatosi ha costituito un'utile lezione per la prevenzione degli incidenti.

Osservazioni

63000 stabilimenti sono interessati dalla legge del 16 luglio 1976 e sono soggetti ad autorizzazione. La richiesta di autorizzazione deve includere, in particolare, una valutazione dell'impatto ed una valutazione dei rischi. Questi studi sono cruciali nell'applicazione delle misure di prevenzione di incidenti rilevanti in termini di riduzione dei rischi alla fonte, di pianificazione di emergenza, di controllo dell'urbanizzazione e di informazione del pubblico.

4.2.7. Irlanda

Principali leggi nazionali

- Regolamenti delle Comunità europee (Rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali) 1986(17).

- Regolamenti delle Comunità europee (Rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali) (modifica) 1989(18).

- Regolamenti delle Comunità europee (Rischi di incidenti rilevanti connessi con determinati attività industriali) (modifica) 1992(19).

Autorità

- Autorità competente centrale:

- Autorità nazionale per la sicurezza sul lavoro e la sanità

- Autorità competenti locali

- Garda Síochána (Polizia)

- Autorità locali

- Uffici regionali della sanità

Siti soggetti all'articolo 5

In Irlanda alla fine del 1996, 20 siti sono stati interessati dall'articolo 5 della direttiva, due di essi sono divenuti soggetti alle disposizioni dell'articolo 5 nel 1996 in seguito all'inserimento negli inventari di sostanze pericolose.

Attività dei siti

L'Irlanda applica la direttiva Seveso in termini di interi complessi piuttosto che di singole attività industriali, per questo motivo non sono disponibili dati sulle singole attività.

Relazioni sulla sicurezza

19 relazioni sulla sicurezza sono state sottoposte alle autorità competenti, su un totale di 20 relazioni previste.

Piani di emergenza interna

Le 19 relazioni sulla sicurezza contengono un piano di emergenza interna.

Piano di emergenza esterna

14 siti prevedono anche un piano di emergenza esterna, preparato dalle autorità locali competenti.

Ispezioni

L'esame delle relazioni sulla sicurezza da parte delle autorità centrali competenti ha mostrato che 17 relazioni sulla sicurezza sono state giudicate sufficienti per un adeguato seguito amministrativo in conformità agli obblighi stabiliti dall'articolo 7. Tutte le relazioni sulla sicurezza sono state esaminate dall'autorità competente. Il numero di casi in cui sono state avviate azioni legali o richieste formali da parte dell'autorità competente in seguito all'esame delle relazioni sulla sicurezza rispetto agli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è diminuito da 6 nel 1994 a 3 nel 1996. Nei singoli anni del periodo in esame, tutti i siti sono stati soggetti ad ispezioni in base all'articolo 7, paragrafo 2, da parte di ispettori delle autorità competenti.

Informazione del pubblico

I 14 siti ai quali era richiesto un piano di emergenza esterna hanno fornito l'informazione del pubblico richiesta.

Notifica degli incidenti

Nel periodo in esame non si sono verificati incidenti rilevanti.

Osservazioni

In generale, l'autorità competente centrale è stata soddisfatta del livello di adeguamento raggiunto dalla direttiva Seveso e della corrispondente normativa di attuazione nel periodo in esame. Nonostante un'enfasi crescente posta nel corso del periodo sulla protezione dell'ambiente, che ha portato all'introduzione di tecnologie come ad esempio sistemi centrali di abbattimento, hanno cominciato a delinearsi nuovi rischi in quei siti il cui potenziale di rischio era suscettibile di un aumento significativo e questo è divenuto un punto di interesse centrale per l'autorità competente.

4.2.8. Italia

Principali leggi nazionali

- Decreto del presidente della Repubblica del 17 maggio 1998, n. 175 attuativo della direttiva 82/501/CEE, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

- Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1989 sull'applicazione dell'articolo 12 del DPR 175/88.

- Decreto del ministero dell'Ambiente del 20 maggio 1991; modificazioni ed integrazioni al DPR 17/05/1988 n. 175, in recepimento della direttiva 86/610/CEE che modifica la direttiva 82/501/CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

- Decreti legge non convertiti in leggi: DL 10 gennaio 1994, n. 13, 10 marzo 1994 n. 278, 8 luglio 1994 n. 437, 7 settembre 1994, n. 529, 7 novembre 1994, n. 618, 7 gennaio 1995, n. 2, 9 marzo 1995, n. 65, 10 maggio 1995, n. 160, 7 luglio 1995, n. 271, 7 settembre 1995, n. 371, 8 novembre 1996, n. 5, 8 marzo 1996, n. 111, 3 maggio 1996, n. 245, 8 luglio 1996, n. 351, 6 settembre 1996, n. 461.

Autorità competenti

- Ministero dell'Ambiente, Servizio inquinamento atmosferico, acustico e delle industrie a rischio.

- Ministero dell'Industria, Direzione generale fonti di energia.

- Ministero dell'Interno, Direzione generale della Protezione civile e dei Servizi antincendio.

Siti soggetti all'articolo 5

Nel 1994, 418 siti erano interessati dall'articolo 5, 30 di essi di recente costruzione e 70 interessati recentemente dopo l'entrata in vigore della direttiva 88/610/CEE. Il numero di siti è aumentato a 430 nel 1996.

Attività dei siti

Nel 1994, in questi siti erano eseguite 1080 attività, delle quali 45 di nuovo avviamento e 150 interessate di recente con l'entrata in vigore della direttiva 88/610/CEE. Il numero delle attività si è leggermente ridotto a 1068 nel 1996.

Relazioni sulla sicurezza

Le autorità competenti hanno già ricevuto 430 relazioni sulla sicurezza; non ne sono attese altre.

Piano di emergenza interna

Tutte le relazioni sulla sicurezza contengono piani di emergenza interna.

Piano di emergenza esterna

190 siti su un totale di 430 prevedono un piano di emergenza esterna.

Ispezioni

Nel 1994, 40 siti sono stati soggetti a ispezione come stabilito nell'articolo 7, paragrafo 2. Il numero di ispezioni è aumentato a 179 nel 1996. Nessuna relazione sulla sicurezza è stata esaminata da esperti esterni. Non sono disponibili dati sul numero di relazioni sulla sicurezza esaminate dalle autorità competenti e giudicate sufficienti per un adeguato seguito amministrativo in conformità degli obblighi di cui all'articolo 7.

Informazione del pubblico

319 siti hanno fornito un'informazione del pubblico come richiesto dall'articolo 8.

Notifica degli incidenti

Nel 1994 si è verificato 1 incidente, nessuno nel 1995 e 4 nel 1996, per un totale di 5 nei tre anni del periodo in esame.

Osservazioni

Sono stati riscontrati problemi nell'applicazione del DPR 175/88 che recepisce la direttiva Seveso in legge nazionale. Come conseguenza di ciò, la responsabilità della valutazione delle relazioni sulla sicurezza è stata decentralizzata a livello locale per garantire che l'attività venga svolta nel miglior modo possibile.

4.2.9. Lussemburgo

Principali leggi nazionali

Legge del 17 giugno 1994 sulla sanità e la sicurezza sul lavoro(20).

Legge del 17 giugno 1994 sulla sanità e l'assistenza sul lavoro(21).

Legge dell'8 giugno 1994 sulla sanità e la sicurezza sul lavoro nel settore pubblico(22).

Legge del 9 maggio 1990 concernente impianti pericolosi e nocivi per la salute(23).

- Regolamento granducale del 18 maggio 1990 che elenca e classifica gli impianti nocivi per la salute(24), modificato dal regolamento del 9 novembre 1993(25).

- Regolamento granducale del 10 aprile 1987 sui rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali(26), modificato dal regolamento del 19 luglio 1991(27).

- Legge del 27 febbraio 1986 sul Soccorso medico in casi di emergenza.

- Legge del 18 novembre 1976 sull'organizzazione dei soccorsi in caso di calamità(28), modificata dalla legge dell'11 gennaio 1990(29).

- Legge del 4 aprile 1974 sull'organizzazion dell'Ispettorato del lavoro e delle miniere(30), modificata dalla legge del 9 maggio 1990 (cfr. sopra) e dalla legge del 17 giugno 1994 (cfr. sopra).

Autorità competenti

- Comitato interministeriale, presieduto da un rappresentante del ministero del Lavoro e dell'Occupazione e composto da rappresentanti del Dipartimento dell'Ambiente, della Sanità, degli Affari interni, dell'Ispettorato del lavoro e delle miniere e da esperti

- Ministero del Lavoro e dell'Occupazione

Autorità per l'attuazione

- Dipartimento nazionale per i soccorsi in caso di calamità

- Dipartimento della Sanità

Siti soggetti all'articolo 5

In Lussemburgo sono presenti in totale 4 siti, 1 di nuova costruzione (riqualificazione di un sito già esistente); tutti i 4 siti sono stati recentemente interessati dalle disposizioni Seveso dopo l'entrata in vigore della direttiva 88/610/CEE.

Attività dei siti

In ognuno di questi siti è espletata solo una singola attività.

Relazioni sulla sicurezza

Sono state sottoposte alle autorità competenti 4 relazioni sulla sicurezza su un totale di 4 relazioni previste.

Piani di emergenza interna

Sono stati presentati 4 piani di emergenza interna.

Piano di emergenza esterna

Sono stati presentati 3 piani di emergenza esterna.

Ispezioni

4 relazioni sulla sicurezza sono state esaminate dalle autorità competenti ed in tutti i 4 casi sono state avviate dalle autorità competenti richieste formali o azioni legali in seguito all'esame delle relazioni sulla sicurezza in riferimento agli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Le ispezioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono state eseguite in 3 casi.

Informazione del pubblico

Nessuno dei siti ha fornito un'informazione del pubblico come richiesto nell'articolo 8.

Notifica degli incidenti

Nessun incidente si è verificato nei 4 siti aventi relazione diretta con le attività di cui all'articolo 5.

Osservazioni

La direttiva Seveso è stata attuata dalle autorità competenti in modo efficace.

4.2.10. Paesi Bassi

Principali leggi nazionali

- Legge sulla gestione dell'ambiente(31).

- Decreto sugli impianti e le autorizzazioni(32).

- Decreto sui rischi di incidenti rilevanti(33).

- Legge sulle condizioni di lavoro(34).

- Legge sulle condizioni di lavoro (capitolo 2, sezione 2)(35).

- Leggi sulle calamità e gli incidenti rilevanti(36).

- Legge sull'informazione relativa a calamità o incidenti rilevanti(37).

- Legge sulla natura pubblica del governo(38).

Autorità competenti

- Ministero degli Affari sociali e dell'Occupazione

- Ministero per l'Edilizia residenziale, la pianificazione territoriale e l'ambiente

- Ministero degli Interni

Autorità per l'attuazione

- Assessori provinciali

- Consigli comunali

- Ispettorato del lavoro

- Sindaci

- Comitato esecutivo del servizio regionale antincendio

Siti soggetti all'articolo 5

Nel 1994 sono stati interessati dall'articolo 5 115 siti, 91 dei quali con l'obbligo di elaborare relazioni sulla sicurezza del lavoro. Tre siti sono di recente costruzione, e 46 sono stati interesati recentemente dall'entrata in vigore della direttiva 88/610/CEE. Il numero di siti è cresciuto a 124 nel 1996.

Attività dei siti

In questi siti, nel 1994, sono eseguite 733 attività, 5 di esse sono nuove e 201 costituiscono attività già esistenti interessate recentemente dagli obblighi di legge dopo l'entrata in vigore della direttiva 88/610/CEE. Il numero totale delle attività è diminuito a 592 nel 1996.

Relazioni sulla sicurezza

119 relazioni sulla sicurezza sono già state ricevute dalle autorità competenti. Sono attese ancore 4 relazioni.

Piani di emergenza interna

102 relazioni sulla sicurezza contengono piani di emergenza interna.

Piano di emergenza esterna

86 siti hanno presentato un piano di emergenza esterna.

Ispezioni

Nel 1996, 124 siti sono stati sottoposti ad ispezioni come stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, 103 relazioni sulla sicurezza sono state esaminate dalle autorità competenti e giudicate sufficienti per una adeguato seguito amministrativo in conformità degli obblighi di cui all'articolo 7. Durante il periodo in oggetto, in 68 casi l'esame delle relazioni sulla sicurezza è stato eseguito da esperti esterni indipendenti.

Informazione del pubblico

23 siti hanno fornito informazioni per il pubblico come richiesto dall'articolo 8.

Notifica degli incidenti

Durante il periodo in esame si sono verificati 4 incidenti che sono stati notificati alla banca dati MARS.

Osservazioni

La direttiva Seveso è stata attuata con successo nella legislazione dei Paesi Bassi mediante relazioni sulla sicurezza sul lavoro e sull'impatto esterno. La direttiva, nei Paesi Bassi, ha avuto un importante ruolo di sensibilizzazione ai problemi della sicurezza.

4.2.11. Austria

Note generali

L'Austria è un nuovo Stato membro, che è entrato nell'Unione europea il 1o gennaio 1995. Essa aveva già attuato la direttiva Seveso con una "Ordinanza sugli incidenti rilevanti" nel 1991, essendo questa un'appendice ai requisiti del Codice dell'industria e del commercio. Deve essere menzionato che, a differenza di altri paesi, le autorizzazioni di esercizio austriache si riferiscono sempre ad un "sito" (o stabilimento) come indicato nel questionario (e come attualmente definito nella direttiva Seveso II). I termini "installazione" e "attività" non sono usati in modo uniforme dalle varie autorità e non sono ancora definiti legalmente.

Il decreto austriaco sugli incidenti rilevanti prevede per i siti esistenti che sono stati interessati dalla direttiva Seveso un periodo di un anno di tempo per la notifica alle autorità competenti, e di quattro anni per preparare e presentare una relazione sulla sicurezza.

Deve essere inoltre ricordato che le prime cifre sottoposte alla Commissione si riferiscono al 1995, primo anno della partecipazione dell'Austria alla UE.

Principali leggi nazionali

- Decreto concernente gli incidenti rilevanti del 28 novembre 1991(39), basato sul Codice dell'industria e del commercio(40).

- Decreto concernente l'informazione sugli incidenti industriali del 25 maggio 1994(41), basato sulla legge concernente l'informazione sull'ambiente(42).

Autorità competenti

- Ministero federale per gli Affari Economici

- Ministero federale per l'Ambiente

Siti soggetti all'articolo 5

Il numero totale di siti interessati dall'articolo 5 in Austria era di 158 alla fine del 1995 ed è diminuito a 140 nel 1996 in conseguenza della riduzione della capacità di molti siti. Dato che la seconda modifica della direttiva Seveso era già entrata in vigore prima della "Ordinanza sugli incidenti rilevanti", questa non ha influenzato le cifre.

Il numero totale dei siti non è ancora completo, dato che esiste una significativa differenza fra i requisiti previsti dalla direttiva Seveso e quelli nella legislazione austriaca di attuazione che include anche impianti per il trattamento dei rifiuti (inceneritori e discariche) di determinate dimensioni, ma solo quelli di nuova costruzione, successivi al 1990. Non sono ancora disponibili dati attendibili per questo periodo, quindi per il momento queste cifre non sono state prese in considerazione.

Nonostante ciò, il numero di siti Seveso in Austria è relativamente alto, in parte perché le quantità limite per le sostanze pericolose previste dalla legge austriaca sono inferiori a quelle stabilite dalla direttiva Seveso.

Attività dei siti

Dato che il termine "attività" non è usato in modo uniforme dalle varie autorità coinvolte nelle procedure di autorizzazione, alcuni regolamenti pratici sono stati definiti in base ad esempi di altri Stati membri. Nel 1996 è stato comunicato un numero provvisorio di 213 attività.

Relazioni sulla sicurezza

Alle autorità competenti è stato sottoposto un totale di 108 relazioni sulla sicurezza. Dato che a volte le relazioni sulla sicurezza si riferiscono solo a parti del sito o ad "attività" nel senso di cui all'articolo 1, paragrafo 2 a, in questo caso dovrebbe esserci più di una relazione di sicurezza per sito. A causa della riduzione del numero complessivo di siti Seveso dal 1995 al 1996, il numero totale di relazioni sulla sicurezza esaminate nel 1996 è di 100. 39 relazioni nel 1995 e 67 nel 1996 sono state rinviate agli operatori per ulteriori informazioni. Questa procedura in alcuni casi si verifica più di una volta in riferimento alla stessa relazione di sicurezza, per questo motivo le cifre fornite come risposte alla domanda 5 del questionario non sono coerenti con i numeri indicati nella domanda 4 b.

Piani di emergenza interna

Tutte le relazioni sulla sicurezza contengono piani di emergenza interna, il loro numero totale è quindi pari a 100 (1996).

Piano di emergenza esterna

Nel 1995, sono stati elaborati 33 piani di emergenza esterna, sebbene alcuni di essi non sono conformi ai requisiti richiesti. Nel 1996, sono stati presentati altri piani di emergenza esterna, portando a 50 il loro numero complessivo.

Ispezioni

Nel 1995 sono state eseguite 73 ispezioni previste dall'articolo 7, paragrafo 2. Alcune di queste ispezioni vengono ripetute ogni anno e la maggior parte di esse si riferisce agli obblighi nazionali di ispezioni triennali. Nel 1996 sono stati ispezionati 78 siti.

Informazione del pubblico

L'articolo 8 è stato attuato in Austria mediante una normativa separata ("decreto sull'informazione di incidenti rilevanti").

Notifica dgli incidenti

Durante il periodo in esame non sono stati notificati incidenti. C'è da rilevare che in Austria un organo di contatto per la raccolta dei dati è stato istituito solo nel 1997.

Osservazioni

Il sistema federale austriaco rende difficile la raccolta dei dati su base annua. L'intero sistema di raccolta dei dati è relativamente recente e sarà migliorato stabilendo singoli organi di contatto nelle province.

La legislazione Seveso in Austria è precedente all'ingresso di questo paese nell'Unione europea e le responsabilità sono suddivise fra varie autorità. L'attuazione della direttiva Seveso II viene considerata come un'occasione per rendere più omogeneo il quadro legislativo.

4.2.12. Portogallo

Principali leggi nazionali

- Decreto legge n. 204/93 del 3 giugno 1993 (Diário da República No. 129 I-A). Questa legge attua la direttiva Seveso nella sua versione modificata (direttive 87/216/CEE e 88/610/CEE).

Autorità competente

- Autorità tecnica per i rischi industriali rilevanti (ATRIG). Si tratta di un organismo interministeriale presieduto dal direttore generale per l'Ambiente del ministero portoghese per l'Ambiente, e dislocato presso la Direzione generale per l'Ambiente.

Siti soggetti all'articolo 5

In Portogallo 42 siti sono interessati dall'articolo 5, uno di essi di nuova costruzione, 1 sito è stato recentemente interessato dalla direttiva 88/610/CEE.

Attività dei siti

Dato che l'operatore del sito deve sottoporre una sola relazione sulla sicurezza per sito, indipendentemente dal numero di attività eseguite in esso, non sono disponibili cifre relative alle attività.

Relazioni sulla sicurezza

Sono già state presentate 42 relazioni sulla sicurezza.

Piani di emergenza interna

Tutte le relazioni sulla sicurezza contengono un piano di emergenza interna, per un totale di 42 piani.

Piano di emergenza esterna

Sono stati elaborati 19 piani di emergenza esterna.

Ispezioni

Sono state esaminate tutte le relazioni sulla sicurezza, in 10 casi sono state avviate richieste formali o azioni legali da parte delle autorità competenti. In 28 casi sono state eseguite le ispezioni richieste dall'articolo 7, paragrafo 2.

Informazione del pubblico

18 siti hanno fornito un'informazione del pubblico.

Notifica degli incidenti

Non si sono verificati incidenti durante il periodo in esame.

Osservazioni

La direttiva Seveso è stata attuata con grande accuratezza riguardo ai contenuti tecnici dell'articolo 5 (relazioni sulla sicurezza, metodologie e conseguente analisi di valutazione dei rischi), e ciò implica una migliore e più approfondita risposta da parte degli operatori.

Una diminuzione nel numero di siti interessati dall'articolo 5 è prevista in futuro a causa della sostituzione di sostanze nelle industrie di trasformazione come ad esempio vetro, pasta di legno, carta e gas di petrolio liquefatto sostituito con il gas naturale, ed anche in alcuni casi, a causa della riduzione delle scorte.

4.2.13. Finlandia

Note generali

La Finlandia è divenuta uno Stato membro dell'Unione europea dal 1o gennaio 1995 e la direttiva Seveso era stata recepita nella legislazione finlandese prima dell'ingresso nell'Unione europea, come parte dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE). L'attuazione era avvenuta modificando la legislazione concernente il trattamento delle sostanze chimiche pericolose, i servizi antincendio e di soccorso e la sicurezza sul lavoro. L'autorità centrale incaricata di supervisionare la conformità con i regolamenti concernenti la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti è l'autorità della tecnologia della sicurezza (TUKES). I regolamenti concernenti la prontezza operativa in caso di emergenza sono rafforzati dai servizi locali antincendio e di soccorso. Le autorità per la sicurezza sul lavoro (ispettori del lavoro) verificano la conformità dei regolamenti concernenti la sicurezza dei lavoratori.

Gli operatori dei siti a rischio di incidenti rilevanti devono presentare alla TUKES in fase di pianificazione una richiesta di autorizzazione. La richiesta riguarda la maggior parte delle informazioni menzionate nell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva. Inoltre, questa richiesta contiene ulteriori descrizioni dettagliate dello stabilimento e della valutazione dei rischi dell'attività prevista. La valutazione dei rischi include la descrizione di scenari che si potrebbero delineare in caso di incidenti tipici o nei casi peggiori. Un operatore di uno stabilimento in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità superiore rispetto al limite previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, ha l'obbligo di accludere alla richiesta di autorizzazione una relazione sulla sicurezza che illustri nel dettaglio le possibili cause di rischio e le conseguenze di un eventuale incidente all'interno ed all'esterno del sito. Questa relazione sulla sicurezza deve descrivere tutte le misure previste per la prevenzione degli incidenti e per la limitazione delle loro conseguenze. Inoltre un operatore ha l'obbligo di notificare alla TUKES le modifiche realizzate negli impianti. Prima di avviare il funzionamento dell'impianto, la TUKES, accompagnata dalle autorità locali, eseguirà un'ispezione dell'impianto nuovo o modificato.

Quando sono entrate in vigore le disposizioni concernenti la relazione sulla sicurezza, gli impianti esistenti hanno avuto l'obbligo di compilare una relazione sulla sicurezza separata entro il 1o settembre 1995. Le relazioni sulla sicurezza e le conclusioni sono state esaminate e valutate dalla TUKES come procedura separata.

Un operatore di un sito a rischio di incidente rilevante è obbligato ad elaborare e presentare un piano di emergenza interna ed a fornire le informazioni necessarie per il piano di emergenza esterna alle autorità locali di soccorso ed antincendio responsabili per l'elaborazione dei piani esterni. Come contemplato dalla direttiva, l'operatore deve fornire un'informazione del pubblico in base alla normativa finlandese. Questi obblighi sono entrati in vigore dal 1o settembre 1995.

Dato che le disposizioni basate sulla direttiva Seveso sono entrate in vigore in Finlandia solo dal settembre 1995, non sono disponibili dati statistici relativi al 1994. In ogni caso il numero di siti interessati in tale periodo è stimato a 64.

In Finlandia, il controllo dei piani di emergenza interna e l'elaborazione di un piano di emergenza esterna è di competenza delle autorità locali per gli interventi antincendio e di soccorso. Queste informazioni sono disponibili solo per il 1996.

Principali leggi nazionali

- Decreto sulla gestione e il deposito industriale di sostanze chimiche pericolose (682/90, modifiche 703/92).

- Decreto sul gas di petrolio liquefatto (711/93).

- Decreto sul gas naturale (1058/93).

- Decreto sugli esplosivi (473/93).

- Decisione del ministero degli Interni sulle misure di emergenza in caso di incidenti chimici (7/94).

- Decisione del Consiglio di Stato sulla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti derivanti da sostanze chimiche (1705/91).

Il primo decreto è basato sulla legge sulle sostanze chimiche (744/89) e sulla legge sulle sostanze esplosive (263/53). I tre seguenti sono basati solo sulla legge sulle sostanze esplosive. La decisione del ministero degli Interni è stata emanata sulla base della legge sui servizi di soccorso ed antincendio (559/75). La decisione del Consiglio di Stato è basata sulla legge sulla sicurezza del lavoro (299/58).

Autorità competenti

L'autorità della tecnologia della sicurezza (TUKES) è responsabile per l'applicazione dei quattro decreti. La prima decisione è applicata dalle autorità locali di soccorso ed antincendio sotto la direzione del ministero degli Interni. Il ministero degli Affari sociali e della sanità con la sua organizzazione regionale è responsabile per il controllo della decisione del Consiglio di Stato.

Siti soggetti all'articolo 5

Alla fine del 1996 il numero di siti interessati dall'articolo 5 era di 69.

Attività dei siti

Il numero di attività nei siti era di circa 110 attività. Non è stato fornito un numero esatto a causa della definizione non precisa attribuita al termine "attività".

Relazioni sulla sicurezza

Entro la fine del 1996, l'autorità della tecnologia della sicurezza ha ricevuto 74 relazioni sulla sicurezza da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti. Altre 21 relazioni sulla sicurezza sono state ricevute da altri impianti, in base ai requisiti della legislazione nazionale finlandese.

L'autorità della tecnologia della sicurezza ha richiesto informazioni supplementari a 30 siti ed ha imposto requisiti ufficiali di miglioramenti di un sito come risultato dell'esame della relazione sulla sicurezza.

L'autorità della tecnologia della sicurezza ha giudicato 50 relazioni sulla sicurezza sufficienti rispetto agli obblighi di cui all'articolo 7.

La valutazione delle relazioni sulla sicurezza normalmente viene eseguita da un gruppo di 2 o 3 ispettori dell'autorità della tecnologia della sicurezza.

Essendo 83 il numero totale delle relazioni previste, alla fine del 1996 la TUKES era ancora in attesa di 9 relazioni sulla sicurezza.

Piani di emergenza interna

In base alle informazioni ricevute dalle autorità locali, nel 1996 67 siti avevano un piano di emergenza interna.

Piano di emergenza esterna

In base alle informazioni ricevute dalle autorità locali, 36 siti avevano un piano di emergenza esterna. Questo numero ridotto riflette probabilmente errori nella raccolta dei dati piuttosto che una mancata preparazione dei piani di emergenza.

Ispezioni

Tutti i siti erano stati ispezionati in relazione alle procedure di autorizzazione di nuova costruzione o di modifica di un impianto.

Informazione del pubblico

60 impianti fino al 1996 avevano fornito un'informazione del pubblico come richiesto dall'articolo 8.

Notifica degli incidenti

Durante il periodo in esame, si sono verificati in Finlandia due incidenti rispondenti ai criteri della direttiva Seveso, uno il 3 novembre 1995 e l'altro il 26 agosto 1996.

Osservazioni

Dato che la TUKES era ben nota negli impianti interessati, grazie all'esperienza fatta durante le precedenti procedure di autorizzazione e di ispezione, la verifica delle relazioni sulla sicurezza ha rilevato solo in un caso mancanze gravi tali da avviare un'azione legale.

Alla fine del 1996, in Finlandia vi era ancora un margine di miglioramento per ottemperare agli obblighi della direttiva Seveso I.

4.2.14. Svezia

Note generali

La Svezia è un nuovo Stato membro dell'Unione europea dal 1o gennaio 1995.

Una disposizione dell'autorità sulla protezione del lavoro è in vigore dal gennaio 1991, e le relazioni sulla sicurezza concernenti questa materia sono richieste dal 1o ottobre 1991. Regolamenti per la protezione dei cittadini e dell'ambiente sono in vigore dal giugno 1994.

Relazioni sulla sicurezza, concernenti separatamente tutti i requisiti della direttiva Seveso, sono state richieste in modo congiunto da questi regolamenti per la prima volta entro il 1o ottobre 1995.

Autorità a livello locale e regionale sono responsabili per la sorveglianza di queste disposizioni. Dato che a livello nazionale non è stato ancora istituito un sistema formale di raccolta dei dati, i dati riportati qui sono basati principalmente su un questionario inviato a tutte le autorità di sorveglianza interessate locali e regionali. I dati sono stati raccolti e compilati dalle autorità centrali competenti.

Principali leggi nazionali ed autorità competenti

- Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om storskalig kemikaliehantering, AFS 1989:6(43) (Disposizione dell'Ufficio nazionale della sicurezza sul lavoro e della sanità concernente l'uso di sostanze chimiche su larga scala), in vigore dal 1o gennaio 1991.

Autorità competente: Arbetarskyddsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sul lavoro e della sanità).

- Kungörelse med föreskrifter om skydd av den yttre miljön vid storolyckor vid industriell kemikaliehantering, SNFS 1994:1, MS:71(44) (Disposizione dell'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente in caso di rischi di incidenti rilevanti da uso di sostanze chimiche), in vigore dal 25 maggio 1994.

Autorità competente: Statens Naturvårdsverk (Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente).

- Lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 1988:868(45) (Legge sui prodotti infiammabili ed esplosivi), in vigore dal 1o luglio 1989, e Förordningen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 1988:1145(46) (Ordinanza sui prodotti infiammabili ed esplosivi), in vigore dal 1o luglio 1989.

Autorità competente: Sprängämnesinspektionen (Ispettorato nazionale per le sostanze esplosive ed infiammabili).

- Räddningstjänstlagen, SFS 1986:1102(47) (Legge sui servizi di soccorso), in vigore dal 1o gennaio 1987, Räddningstjänstförordningen, SFS 1986:1107(48) (Ordinanza sui servizi di soccorso), in vigore dal 1o gennaio 1987, e Statens Räddningsverks föreskrifter om informationsskyldighet i samband med kemikaliehantering, SRVFS 1994:1(49) (Disposizione dell'Agenzia svedese per i servizi di soccorso sugli obblighi informativi in relazione all'uso di sostanze chimiche), in vigore dal 1o giugno 1994.

Autorità competente: Statens Räddningsverk (Agenzia svedese per i servizi di soccorso).

Siti soggetti all'articolo 5

Nel 1995 il numero totale di siti era di 80. Nel 1996 il numero è diminuito a 69, in parte perché le autorità hanno valutato che non tutti i siti che hanno presentato relazioni sulla sicurezza erano effettivamente interessati dall'articolo 5 della direttiva Seveso.

Durante il periodo in esame non sono stati costruiti nuovi siti.

Dato che al momento dell'attuazione in Svezia le modifiche della direttiva erano già state emanate, non è possibile una stima del numero di siti esistenti interessati dalle nuove disposizioni in seguito all'entrata in vigore della direttiva 88/610/CEE.

Attività dei siti

Dato che la direttiva è applicata in termini di siti (impianti) anziché di singole attività, non è stato possibile valutare il numero delle attività.

Relazioni sulla sicurezza

Nel 1995 le autorità hanno ricevuto 75 relazioni sulla sicurezza. Il numero di relazioni sulla sicurezza riportato per il 1996 è di 69, ciò riflette il fatto che anche alcuni siti non interessati dall'articolo 5 della direttiva avevano in precedenza presentato relazioni sulla sicurezza.

Piani di emergenza interna

Il numero di piani di emergenza interna riportato era di 44 nel 1995 e 40 nel 1996.

Piano di emergenza esterna

Nel 1995, sono stati riportati 47 piani di emergenza esterna di qualità variabile. Nel 1996, questa cifra era di 41.

Ispezioni

Nel 1995 tutti i siti sono stati oggetto di ispezioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Nel 1996 dai dati risulta che sono stati ispezionati 36 siti.

Nel 1995 sono state esaminate tutte le relazioni sulla sicurezza: 49 sono state giudicate sufficienti ed in 25 casi sono stati imposti requisiti formali. Nel 1996 per 55 siti sono stati imposti requisiti formali come risultato dell'esame delle relazioni sulla sicurezza.

Il quadro è complicato dal fatto che le autorità esaminano le relazioni sulla sicurezza da punti di vista diversi e quindi una relazione sulla sicurezza può essere giudicata sufficiente da un'autorità ma non da un'altra.

Informazione del pubblico

Non sono disponibili dati concernenti l'informazione del pubblico.

Notifica degli incidenti

Durante il periodo in esame si è verificato un incidente rilevante.

Osservazioni

Per l'attuazione della direttiva Seveso sono state emanate una serie di disposizioni. Autorità a livello locale e regionale sono responsabili per il controllo di queste disposizioni. Le autorità non hanno ritenuto ovvi i criteri per valutare l'applicabilità della direttiva Seveso ad un determinato sito. Queste difficoltà dipendono maggiormente dal fatto che lo scopo della direttiva differisce per quanto riguarda il deposito e l'uso delle sostanze chimiche in attività industriali. La Svezia ritiene, in ogni caso, che questi problemi saranno risolti quando la direttiva Seveso II sarà attuata nelle disposizioni legislative nazionali. La qualità dei dati riportati sarà migliorata quando verrà istituito un sistema di raccolta dei dati a livello nazionale (attualmente in fase di progettazione).

4.2.15. Regno Unito

Principali leggi nazionali

- Legge delle Comunità europee 1972: questa legge estende i poteri del Comitato esecutivo per la sanità e la sicurezza, per rafforzare i requisiti di protezione dell'ambiente ai fini delle disposizioni CIMAH.

- Legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, 1974: si tratta della legge principale concernente la salute ed i rischi sulla sicurezza del lavoro e conferisce potere agli ispettori del Comitato esecutivo per la sanità e la sicurezza (ispezioni, esame dei documenti, esecuzione di fotografie, notifica di miglioramenti e di proibizioni, apertura di procedimenti) e considera un reato penale per i lavoratori la violazione della legge o di sue disposizioni.

- Disposizioni per il controllo dei rischi di incidenti industriali rilevanti (Control of Industrial Major Accident Hazards - CIMAH), 1984: si tratta di uno strumento statutario numero 1984/1902 e costituisce la legge principale per l'attuazione della direttiva 81/501/CEE del Consiglio.

La CIMAH è stata emendata tre volte:

- Disposizioni sul controllo dei rischi di incidenti industriali rilevanti (modifica), 1988: (S.I. 1988/1462): è stata attuata la prima modifica della direttiva 82/501/CEE.

- Disposizioni sul controllo dei rischi di incidenti industriali rilevanti (modifica), 1990: (S.I. 1990/2325): è stata attuata la seconda modifica della direttiva 82/501/CEE.

- Disposizioni sul controllo dei rischi di incidenti industriali rilevanti (modifica), 1994: (S.I. 1994/118): è stata eliminata l'esclusione nelle disposizioni principali per siti gestiti da un'autorità per lo smaltimento dei rifiuti.

Autorità competenti

Il Comitato esecutivo per la sanità e la sicurezza (Health and Safety Executive - HSE) applica le disposizioni a tutti i siti di livello superiore ed a tutti i siti di livello inferiore che espletano attività industriali. Le autorità locali applicano le disposizioni ad un numero ristretto di siti di livello inferiore nel settore commerciale, della vendita al dettaglio ed all'ingrosso.

L'Irlanda del Nord ha una propria regolamentazione che è identica a quella inglese (CIMAH).

Siti soggetti all'articolo 5

Il numero di siti soggetti all'articolo 5 è aumentato da 303 nel 1994 a 308 nel 1996; 14 di questi siti sono stati recentemente interessati dalla direttiva 88/610/CEE.

Attività dei siti

Il numero di attività eseguite in questi siti è diminuito da 470 nel 1994 a 466 nel 1996; la direttiva 88/610/CEE ha incluso sei attività nel campo di applicazione della direttiva Seveso.

Relazioni sulla sicurezza

493 relazioni sulla sicurezza sono già state sottoposte alle autorità competenti; sono previste altre 26 relazioni.

Piani di emergenza interna

Nel periodo in esame, il numero di relazioni sulla sicurezza comprendente i piani di emergenza interna è aumentato da 300 a 488.

Piano di emergenza esterna

283 siti hanno un piano di emergenza esterna.

Ispezioni

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 399Y1012(01).1

Le autorità competenti hanno esaminato 477 relazioni sulla sicurezza e le hanno giudicate sufficienti per un adeguato seguito amministrativo in conformità degli obblighi di cui all'articolo 7. Nessuna relazione sulla sicurezza è stata esaminata da esperti esterni. Il numero di siti per i quali è stata avviata una richiesta formale o un'azione legale da parte delle autorità competenti in seguito all'esame delle relazioni sulla sicurezza è variato da 12 nel 1994 a 4 nel 1995 ed a 10 nel 1996.

Informazione del pubblico

247 siti hanno fornito un'informazione del pubblico come richiesto dall'articolo 8.

Notifica degli incidenti

Durante il periodo in esame si sono verificati 13 incidenti, tutti riportati nella banca dati MARS.

Osservazioni

Nel Regno Unito la direttiva Seveso è stata attuata con successo. Sia le industrie che le autorità locali hanno acquisito familiarità con le regolamentazioni CIMAH e ciò faciliterà l'introduzione delle nuove regolamentazioni COMAH per attuare Seveso II. Sono stati instaurati collegamenti migliori fra l'HSE e le autorità locali e le autorità hanno imparato dall'esperienza della CIMAH nella valutazione delle relazioni sulla sicurezza. Una serie di solidi criteri di valutazione per le nuove relazioni sulla sicurezza COMAH è stata definita in base all'esperienza della valutazione delle relazioni CIMAH.

5. COMITATO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI (CAC)

Un'attuazione coerente ed un'applicazione efficace delle disposizioni della direttiva Seveso in tutta la Comunità richiede una stretta cooperazione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri e della Commissione europea.

Allo scopo di sottolineare l'importanza di una cooperazione continua in campo amministrativo, la direttiva obbliga gli Stati membri e la Commissione a scambiarsi le informazioni sulle esperienze acquisite e sul funzionamento nella pratica della direttiva.

Il forum per questo tipo di collaborazione in campo amministrativo è costituito dal cosiddetto Comitato delle autorità competenti (Committee of Competent Authorities - CCA), composto dai rappresentanti degli Stati membri e dei servizi della Commissione. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce una volta durante ogni presidenza del Consiglio, cioè ogni semestre. L'attività del comitato è basata sul consensus.

Mentre le due riunioni del Comitato delle autorità competenti nel 1994 hanno entrambe avuto luogo a Bruxelles, dal 1995 queste riunioni sono state organizzate negli Stati membri che detengono la presidenza del Consiglio (1/1995 - Bordeaux, Francia; 2/1995 - Toledo, Spagna; 1/1996 - Napoli, Italia; 2/1996 - Cork, Irlanda). Queste riunioni hanno avuto una durata di due giorni: il primo giorno dedicato all'argomento specifico della riunione ed il secondo lasciato a disposizione dello Stato membro ospitante per illustrare le sue modalità di attuazione della direttiva Seveso. Questa forma è risultata molto efficace per i seguenti motivi:

- obbliga lo Stato membro interessato ad una "dettagliata verifica" del suo sistema e ciò produce notevoli benefici nell'assicurare un'attuazione efficace della legislazione;

- consente ad ogni Stato membro di apprendere dalle esperienze degli altri Stati e ciò è particolarmente utile per gli Stati membri con approcci meno sviluppati.

Il Comitato delle autorità competenti discute tutti gli aspetti concernenti l'attuazione della direttiva Seveso e fornisce un orientamento per una sua applicazione pratica. In questo contesto, le linee guida su importanti disposizioni della direttiva Seveso, come ad esempio il contenuto dell'Informazione del pubblico (cfr. nota 3, pagina 5), rivestono un ruolo importante. Sebbene essi non abbiano uno status legale, forniscono una guida preziosa sia per le industrie che per le autorità responsabili, in quanto rappresentano il punto di vista unanime di tutti gli Stati membri sulle varie problematiche.

Nell'adempimento dei compiti previsti dalle disposizioni dei comitati della direttiva (articoli 15 e 16), il Comitato delle autorità competenti agisce come un comitato di regolamentazione (tipo IIIa).

6. ALTRE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

6.1. Ufficio rischi di incidenti rilevanti (MAHB)

L'Ufficio rischi di incidenti rilevanti (Major Accident Hazards Bureau - MAHB) è stato ufficialmente istituito dalla Commissione europea nel febbraio 1996 per fornire un supporto tecnico e scientifico ad altri servizi della Commissione (principalmente DG XI), alla scopo di favorire un'efficace attuazione della politica dell'Unione europea sul controllo dei rischi di incidenti rilevanti e la loro prevenzione e limitazione, in particolare in relazione alle direttive Seveso (vedi: http://mahbsrv.jrc.it). Ciò include i seguenti compiti:

- gestire la banca dati per la raccolta di informazioni sugli incidenti rilevanti (MARS) (cfr. capitolo 6.2), incluse

- verifica ed inserimento delle informazioni,

- estrazione delle informazioni ed analisi dei casi relativi agli incidenti rilevati,

- diffusione delle informazioni alle autorità nazionali, alle industrie o ad altre parti interesate;

- gestire il centro di documentazione della Comunità sui rischi industriali (cfr. capitolo 6.3), incluse

- acquisizione di materiale rilevante di pubblico dominio, sia pubblicato che non,

- preparazione di un Bollettino occasionale con i dettagli e gli indici del materiale acquisito;

- mettere a disposizione delle autorità o di altre parti interessate il materiale non coperto da diritti di autore;

- preparare relazioni sull'attuazione della direttiva;

- fornire supporto tecnico e scientifico ai gruppi tecnici di lavoro (cfr. capitolo 6.4) che studiano vari aspetti del controllo dei rischi di incidenti rilevanti.

- intraprendere compiti specifici per la diffusione delle informazioni, incluse l'organizzazione di seminari e workshop con le autorità competenti (se necessario, con la partecipazione delle industrie) su argomenti rilevanti nell'ambito dei rischi industriali, della gestione dei rischi, della regolamentazione e dell'autorizzazione per attività che implicano rischi rilevanti e della gestione degli interventi di emergenza in caso di incidenti industriali.

6.2. Sistema di reporting degli incidenti rilevanti (MARS)(50)

Con l'attuazione della direttiva Seveso, le autorità competenti di tutti gli Stati membri devono notificare alla Commissione tutti gli incidenti industriali rilevanti concernenti sostanze pericolose che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (sono esclusi essenzialmente incidenti nucleari, militari, minerari, dei trasporti). Per questo motivo, la Commissione ha elaborato nel 1984 uno schema per la notifica degli incidenti industriali, il Sistema di reporting degli incidenti rilevanti (MARS), gestito dall'Ufficio rischi di incidenti rilevanti del Centro di ricerche della CE ad Ispra in Italia. Gli incidenti rilevati sono registrati ed inseriti nel sistema informativo ("banca dati MARS") ed analizzati allo scopo di:

- classificare gli incidenti in base a vari parametri, in particolare alle sostanze, alle conseguenze ed alle cause,

- trarre delle conclusioni per impedire il verificarsi in futuro di incidenti simili e limitare le loro conseguenze(51).

Il numero degli eventi rilevati, fortunatamente, non è elevato, ma quello che caratterizza MARS rispetto ad altre banche dati concernenti incidenti è l'alto livello di dettagli previsti, sufficiente per stabilire le cause dettagliate di un incidente, sia quelle immediate che quelle più latenti.

Sono state eseguite varie analisi dei dati presenti in MARS, fornendo così una base per una serie di raccomandazioni pratiche alle industrie per prevenire incidenti in futuro. I risultati dell'analisi dei dati contenuti in MARS sono distribuiti sia in forma di pubblicazioni accessibili(52) (senza l'indicazione di dettagli da cui è possibile identificare il caso) che come valutazioni di incidenti notificati per il Comitato delle autorità competenti o come relazioni sulla valutazione di dati specifici (ad esempio da parte del Centro di documentazione della Comunità sui rischi industriali). L'Ufficio rischi di incidenti rilevanti ha varie richieste di esecuzione di analisi specifiche di dati non confidenziali di MARS, in questo periodo di reporting, da parte di industrie, autorità interessate o istituti di ricerca.

La direttiva Seveso II 96/82/CE, che ha sostituito la direttiva Seveso originale, prevede significative modifiche che interessano anche la banca dati MARS, concernenti in particolare

- criteri per la notifica di un incidente alla Commissione,

- confidenzialità delle informazioni fornite,

- scambi di informazioni e sistema informativo.

La nuova direttiva fornisce una chiara ed inequivocabile definizione di ciò che costituisce un "incidente rilevante" e quindi dei criteri quantitativi per la notifica di tali eventi alla Commissione, determinando di conseguenza un abbassamento della soglia per la notifica e, presumibilmente, un maggior numero di rilevamenti di incidenti.

Le informazioni fornite a MARS sono considerate confidenziali se si richiamano alla confidenzialità di deliberazioni di autorità competenti, pubblica sicurezza, dati personali, segreti industriali, ecc. Comunque, senza la violazione di questi aspetti, l'accesso al registro ed al sistema informativo è libero per i membri del Comitato delle autorità competenti, di altri dipartimenti governativi degli Stati membri, di industrie, di organizzazioni non governative e di istituti di ricerca che lavorano in questo campo.

Inoltre la nuova direttiva esige un approccio più aperto nell'informazione del pubblico, sia da parte degli Stati membri che della Commissione. In altre parole, lo scambio di informazioni su incidenti rilevanti deve essere facilitato.

Alla luce di questi nuovi requisiti per la banca dati MARS dovuti a Seveso II e del presumibile notevole aumento nelle notifiche degli eventi, era stato deciso di sviluppare una nuova struttura per il sistema MARS(53). Questa struttura, sviluppata nel corso del 1996 sulla base di discussioni con le autorità competenti nazionali e realizzata alla fine dell'anno, consiste di uno strumento autonomo di registrazione e di analisi dei dati presso ogni autorità competente ("MARS locale"), con il supporto di un sistema di gestione dati centralizzato presso MAHB ("MARS centrale"). Una delle principali caratteristiche del "nuovo MARS" è che il flusso dei dati non è unidirezionale, ma essi possono essere scambiati fra le autorità competenti e la Commissione.

Usando la loro copia locale di MARS, le autorità possono creare in un ambiente a finestre "user-friendly", i propri file sugli incidenti riportando la descrizione dell'incidente in lingua inglese ed assegnando i codici corrispondenti. Questi file sono quindi inviati su dischetti o via e-mail alla MAHB, dove la loro qualità viene controllata e, se necessario, vengono ulteriormente elaborati consultando le rispettive autorità. Sia le unità centrali che quelle locali possono includere, ad un differente livello di complessità, opzioni per selezionare gli eventi in base ai criteri definiti dall'utente, per eseguire stime statistiche e per creare relazioni. Per analisi più dettagliate, come ad esempio analisi per evitare il ripetersi in futuro di incidenti analoghi ad uno già verificatosi, MAHB esegue sul sistema centrale di MARS analisi complesse sull'intero corpo di dati(54).

Per sostenere il funzionamento e l'utilizzo delle banche dati locali MARS di ogni Stato membro, l'Ufficio rischi di incidenti rilevanti periodicamente distribuisce i dati aggiornati ad ogni autorità che partecipa alle riunioni del Comitato delle autorità competenti.

6.3. Centro di documentazione della Comunità sui rischi industriali

L'obiettivo del Centro di documentazione della Comunità sui rischi industriali (Community Document Centre on Industrial Risk - CDCIR) è quello di creare un ambiente bibliografico e scientifico per favorire lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sul controllo delle attività industriali a rischio rilevante, e di ottenere la massima conoscenza dagli sforzi comuni europei per la sicurezza industriale.

Il Centro di documentazione della Comunità sui rischi industriali conserva solo documenti di pubblico dominio, ma include molti documenti di non facile reperimento ("grey literature" come ad es. relazioni di incidenti, codici di pratiche, raccomandazioni, leggi ...). Alla fine del 1996, questo centro conteneva più di 2000 documenti revisionati, emessi da istituzioni governative, industrie ed istituti di ricerca. Questi dati bibliografici includono campi dati relativi ai documenti, ad es. titolo, titolo originale, anno di pubblicazione, fonte, disponibilità, parole chiave e riassunto del contenuto.

L'Ufficio rischi di incidenti rilevanti gestisce il Centro di documentazione della Comunità sui rischi industriali, incluso:

- acquisizione di materiale rilevante di pubblico dominio, pubblicato e non;

- messa a disposizione di materiale non coperto dai diritti di autore per le autorità ed altre parti interessate;

- assistenza alla direzione generale XI nella preparazione di relazioni sull'attuazione della diretiva;

- preparazione di un bollettino periodico con i dettagli e gli indici del materiale acquisito.

Nel periodo in esame, al CDCIR sono stati prodotti due bollettini e gestite in totale circa 700 richieste. La maggior parte degli studi dell'Ufficio rischi di incidenti rilevanti in questo periodo sono basati su questo centro di documentazione.

6.4. Gruppi tecnici di lavoro; seminari e workshop; studi

6.4.1. Gruppi tecnici di lavoro

I gruppi tecnici di lavoro (Technical Working Groups - TWGS) sono stati istituiti dalla Commissione in determinati campi tecnici connessi con le direttive Seveso. In particolare, in alcuni dei campi interessati, la proposta revisione fondamentale della direttiva contribuisce a modificare o estendere le disposizioni della direttiva attuale, e dove necessario, costituisce una guida per diffondere e spiegare i requisiti della nuova direttiva proposta. Questi gruppi di lavoro, nella maggior parte dei casi, sono amministrati congiuntamente dall'Ufficio rischi di incidenti rilevanti e dalla DG XI.

Durante il periodo in esame sono stati attivi sei gruppi di lavoro:

- Il gruppo 1 "Livelli di gravità degli incidenti" ha tenuto la sua prima riunione, il cui risultato è stato una proposta di definizione del concetto di "incidente rilevante" ai fini della raccolta di informazioni, incorporata nella nuova direttiva.

- Il gruppo 2 "Sistemi di ispezione" in questa fase è stato essenzialmente inattivo, dato che è stato evidenziato che le disposizioni della nuova direttiva concernenti i sistemi di ispezione dovevano essere discussi dal Parlamento e dal Consiglio.

- Il gruppo 3 "Relazioni sulla sicurezza" ha terminato il suo lavoro finalizzato ad una bozza di un documento guida che è stata pubblicata(55).

- Il gruppo 4 "Sistemi di gestione della sicurezza" ha prodotto una bozza di un documento guida, che è stata inviata per una verifica ed un ulteriore revisione. Tale documento è attualmente in fase di stampa(56).

- Il gruppo 5 "Pianificazione dell'uso del territorio" è stato istituito ed ha tenuto le sue prime riunioni, discutendo due casi di studio preparati dal personale dell'Ufficio rischi di incidenti rilevanti per valutare l'impatto dei differenti approcci nazionali.

- Il gruppo 6 "Esenzioni" in conformità dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 96/82/CE è stato istituito e si è già riunito una volta.

6.4.2. Seminari e workshop

Questi seminari sono diretti essenzialmente alle autorità nazionali interessate dall'attuazione della direttiva Seveso. I seminari di questo tipo tenuti in precedenza vertevano sulle esperienze di un paese in particolare nei campi tecnici connessi con la direttiva, mentre i seminari tenuti durante il periodo in esame hanno avuto un orientamento più tematico, comparando le esperienze nazionali dei diversi paesi rispetto ad un determinato campo tecnico. Dati i campi selezionati, è stata richiesta la partecipazione dei rappresentanti delle industrie e di altre autorità nazionali e locali interessate (ad es. autorità dei trasporti per il seminario avuto luogo a Livorno).

Nel periodo 1994-1996 si sono tenuti tre seminari:

- Francoforte 1994: "Safety and runaway reactions" (Sicurezza e reazioni incontrollate) (presenti 65).

- Toledo 1995: "Accident scenarios and emergency response" (Scenari di incidenti e risposta di emergenza) (presenti: 120).

- Livorno 1996: "Chemical risks in ports and marshalling yards" (Rischi chimici in porti e scali ferroviari) (presenti: 170).

Gli atti dei seminari del 1994 e del 1996 sono già stati pubblicati; quelli del seminario del 1995 sono in corso di pubblicazione(57).

6.4.3 Studi

I seguenti studi sono stati eseguiti dall'Ufficio rischi di incidenti rilevanti:

- Analisi delle problematiche connesse con la sicurezza, concernenti il deposito temporaneo di materiali pericolosi in attività connesse con il trasporto (in particolare porti e scali ferroviari)(58).

- Analisi dei rischi e di incidenti concernenti condotti per il trasporto di sostanze pericolose(59).

- Pianificazione dell'uso del territorio in relazione ai rischi di incidente rilevante(60).

- Sostanze pericolose derivanti da mancato controllo di un processo chimico(61).

- Sostanze soggette all'allegato I, direttiva 96/82/CE(62).

- Analisi delle sostanze implicate in incidenti che possono provocare conseguenze sull'ambiente.

- Gestione dell'emergenza chimica negli Stati membri dell'UE - analisi dei casi verificatisi(63).

- Incidenti che implicano rischi per le falde acquifere(64).

- Procedure in Italia per l'informazione del pubblico concernente i rischi chimici.

7. RIEPILOGO

La direttiva Seveso e le relative modifiche sono state attuate con successo nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali di tutti gli Stati membri. I tre nuovi Stati membri (Austria, Finlandia e Svezia) che sono entrati nell'Unione europea dal 1o gennaio 1995 hanno già recepito la direttiva Seveso nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Durante il periodo in esame, l'attuazione e l'applicazione della direttiva Seveso è migliorata sensibilmente all'interno degli Stati membri come risulta in particolare:

- dal numero crescente di relazioni sulla sicurezza ricevute (da 3834 nel 1994 a 4384 nel 1996), cfr. figura 1 e allegati; la differenza fra il numero di relazioni sulla sicurezza attese e quelle ricevute si è ridotto da 706 nel 1994 a 93 nel 1996;

Figura 1

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Domanda 3a: numero totale di relazioni sulla sicurezza ricevute dalle autorità

- dal numero crescente di relazioni sulla sicurezza esaminate (da 2301 nel 1994 a 2742 nel 1996), cfr. figura 2 e allegati, di cui solo un piccolo numero è stato esaminato da esperti esterni (circa 500 durante tutto il periodo in esame);

Figura 2

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Domanda 4b: numero totale di relazioni sulla sicurezza esaminate

- dal numero crescente di richieste o azioni legali intraprese dalle autorità competenti in seguito all'esame delle relazioni sulla sicurezza (da 164 nel 1994 a 385 nel 1996), cfr. figura 3 e allegati;

Figura 3

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Domanda 5: numero totale di siti per i quali è stata intrapresa un'azione legale dalle autorità

- dal numero crescente di piani di emergenza interna (da 1543 nel 1994 a 2034 nel 1996) e di piani di emergenza esterna (da 963 nel 1994 a 1131 nel 1996);

- dal numero crescente di siti ispezionati (da 701 nel 1994 a 1070 nel 1996);

- dal numero crescente di siti che hanno fornito un'informazione del pubblico (da 2269 nel 1994 a 2689 nel 1996).

Inoltre deve essere considerato anche il fatto che durante il periodo in esame il numero di siti ed attività Seveso si è ridotto, cfr. figura 4 e allegati. Solo circa il 7 % del numero totale di siti è entrato recentemente nel campo di applicazione della direttiva Seveso in seguito alla sua seconda modifica (direttiva 88/610/CEE).

Figura 4

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Domanda 1a: numero totale di siti

Purtroppo il numero dei siti nell'Unione europea non è comparabile, in quanto gli Stati membri continuano a mantenere approcci diversi. Ad esempio, il grande numero di siti rilevati in Germania è dovuto principalmente al fatto che ogni impianto all'interno di uno stabilimento industriale viene conteggiato come un "sito", mentre nella maggior parte degli Stati membri uno stabilimento che contiene più impianti, viene considerato come un unico sito. È da sottolineare che per il futuro la direttiva Seveso II ha introdotto un sistema univoco basato sugli stabilimenti.

Come nel caso del numero di siti, anche il numero di relazioni sulla sicurezza varia considerevolmente da Stato membro a Stato membro, dato che alcuni Stati membri richiedono una relazione sulla sicurezza per ogni attività, mentre altri richiedono una relazione per l'intero sito. Anche nel caso delle relazioni sulla sicurezza il problema dovrebbe essere risolto in futuro dall'approccio indicato nella direttiva Seveso II.

La direttiva Seveso non imponeva agli Stati membri di attuare i requisiti specifici relativi alla pianificazione dell'uso del territorio per ridurreil rischio di incidenti relevanti, ma un notevole numero di siti, particolarmente in Francia e nel Regno Unito, sono invece soggetti a tali requisiti, che sono stati ora introdotti nella legge comunitaria dalla direttiva Seveso II.

Nel periodo in esame, si sono verificati e sono stati notificati dalle autorità in totale 92 incidenti rilevanti, aumentando il numero totale di incidenti immessi in MARS a 288 alla fine del 1996.

Come è possibile notare dalla figura 5, l'aumento delle notifiche a MARS di incidenti rilevanti è abbastanza costante nel periodo in esame. Dato che questo aumento è in relazione con l'aumento attuale dei casi di incidenti rilevanti, la tendenza approssimativa costante nella figura 1 indica che le analisi elaborate dei molti incidenti avvenuti non sono ancora state sufficientemente valutate ed applicate nelle pratiche e norme delle industrie. Per questo motivo sono necessari ulteriori sforzi per ridurre i rischi connessi a incidenti rilevanti negli impianti industriali.

Figura 5

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Numero totale di incidenti notificati a MARS nel periodo in esame 1994-1996

La figura 6 mostra che il ritardo nella notifica a MARS degli incidenti da parte della autorità è leggermente aumentato nel periodo in esame, ma è rimasto costante per circa un anno.

Figura 6

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Ritardo nella notifica degli incidenti a MARS nel periodo 1994-1996 (incluso la tendenza media mobile)

Alle soglie del XXI secolo, la nuova direttiva Seveso II costituisce un moderno elemento di una legislazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi specifici che, si auspica, possa contribuire a migliorare la sicurezza nell'industria chimica europea.

La futura sfida per la Commissione consisterà nel garantire un'attuazione ed un'applicazione efficace e coerente della direttiva Seveso II in tutta la Comunità. Questo obiettivo potrà essere conseguito solo favorendo la cooperazione amministrativa con gli Stati membri e fornendo un'ulteriore guida agli operatori industriali ed alle amministrazioni nazionali.

(1) GU L 230 del 5.8.1982, pag. 1.

(2) COM(88) 261 def.

(3) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

(4) GU L 85 del 28.3.1987, pag. 36.

(5) GU L 336 del 7.12.1988, pag. 14.

(6) Ulteriormente elaborata, in base ad una risoluzione del Consiglio dei Ministri (16 ottobre 1989, pubblicata nella GU C 273 del 26.10.1989, pag. 1), in: B. De Marchi & S. Funtowicz: General Guidelines for Content of Information to the Public (direttiva 82/501/CEE - allegato VII) EUR 15946 EN (1994), pubblicata anche in francese EUR 15946 FR, tedesco EUR 15946 DE e spagnolo EUR 15946 ES.

(7) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

(8) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

(9) Moniteur Belge del 26 marzo 1985.

(10) Moniteur Belge del 10 marzo 1987.

(11) Moniteur Belge del 17 settembre 1985.

(12) Moniteur Belge del 24 gennaio 1986.

(13) Moniteur Belge del 29 agosto 1992.

(14) Boletín Oficial del Estado del 5.8.1988.

(15) Boletín Oficial del Estado del 21.7.1990.

(16) Boletín Oficial del Estado del 6.6.1991.

(17) S.I. No. 292-1986.

(18) S.I. No. 34-1989.

(19) S.I. No. 21-1992.

(20) Mémorial A 55 dell'1.7.1994, pag. 1060.

(21) Mémorial A 55 dell'1.7.1994, pag. 1054.

(22) Mémorial A 55 dell'1.7.1994, pag. 1050.

(23) Mémorial A 55 del 23.5.1990, pag. 310.

(24) Mémorial A 55 del 23.5.1990, pag. 316.

(25) Mémorial A 91 dell'1.12.1993, pag. 1652.

(26) Mémorial A 23 del 10.4.1987, pag. 305.

(27) Mémorial A 49 del 2.8.1991, pag. 999.

(28) Mémorial A 69 del 24.11.1976, pag. 1125.

(29) Mémorial A 4 del 27.1.1990, pag. 26.

(30) Mémorial A 27 del 18.4.1974, pag. 486.

(31) Stb. (Gazzetta dello Stato) 1994/80.

(32) Stb. 1993/50.

(33) Stb. 1992/291.

(34) Stb. 1980/664.

(35) Stb. 1997/60.

(36) Stb. 1985/88.

(37) Stb. 1994/463.

(38) Stb. 1991/703, ultima revisione della legge del 16 dicembre 1993, Stb. 1993/650.

(39) BGBl. Nr. 593/1991.

(40) BGBl. Nr. 50/1974 nella versione della legge supplementare, BGBl. Nr. 399/1988.

(41) BGBl. Nr. 391/1994.

(42) BGBl. Nr. 495/1993.

(43) ISBN 91-7930-094-4, ISSN 0348-2138.

(44) ISSN 0374-5301.

(45) ISSN 0346-5845.

(46) ISSN 0346-5845.

(47) ISSN 0346-5845.

(48) ISSN 0346-5845.

(49) ISSN 0283-6165.

(50) C. Kirchsteiger: "The Functioning and Status of the EC's Major Accident Reporting System on Industrial Accidents", Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 12(1), Jan. 1999.

(51) C. Kirchsteiger (ed.): "Lessons Learnt from Accidents", Proceedings of EU Seminar, Linz, Österreich, 16-17 October 1997, EUR 17733 EN (1998).

(52) K. Rasmussen: The Experience with the Major Accident Reporting System from 1984 to 1993, EUR 16431 EN (1996).

(53) C. Kirchsteiger: MARS 3.0 - an Electronic Documentation and Analysis System for Industrial Accidents Data, EUR 17331 EN (1997) 7.

C. Kirchsteiger: Using modern database concepts to facilitate exchange of information on major accidents in the European union, ESREL '97 International Conference on Safety and Reliability, Lisbon, June 1997.

(54) C. Kirchsteiger: Impact of Accident Precursors on Risk Estimates from Industrial Accident Databases, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 10(3), May 1977.

C. Kirchsteiger: Auswertung der nach schweren Chemieunfällen an die Öffentlichkeit weitergeleiteten Informationen im Hinblick auf entsprechende Erfordernisse der Seveso Richtlinie, 17th International Symposium on Plant Safety in the Chemical Industry, ACHEMA 97, Frankfurt, 9-11 June, 1997.

(55) G.A. Papadakis & A. Amendola (Eds.): Guidance on the preparation of a Safety Report to meet the Requirements of Council Directive 96/82/EC (Seveso II), EUR 17690 EN (1997).

(56) N. Mitchison & S. Porter (Eds.): Guidelines on a Major Accident Prevention Policy and Safety Management System, as required by Council Directive 96/82/EC (Seveso II), EUR 18123 EN.

(57) N. Mitchison & B. Smeder (Eds.): Safety and Runaway Reactions, 228 pp., EUR 17723 EN (1998).

N. Mitchison & S. Caprioli (Eds.): Chemical Hazards in Ports and Marshalling Yards/Rischi Chimici in Porti e Scali Ferroviari, 242 pp., EUR 17745 EN (1998).

N. Mitchison, A. Garcés de Marcilla & B. Smeder (Eds.): Accident Scenarios and Emergency Response, Joint Research Centre of the European Commission (di prossima pubblicazione).

(58) M. Chrisou in Mitchison & Capriolo, op. cit.

(59) G.A. Papadakis: Gravity scaling and lessons learnt in pipelines accident prevention, European Conference on Leak Prevention of Onshore and Offshore Pipelines, Conference Proceedings, IChem E, London, May 1997.

(60) Y. Kermode: Major Accident Hazards, Land Use Planning and Decision Making: Cases in Switzerland and in the Netherlands, SP.I. 96.69 (1996).

S. Besi, F. Amendola et al.: La pianificazione dell'uso del territorio in relazione ai rischi di incidente rilevante, EUR 16412 IT (1996).

M. Smeder, M. Christou & S. Besi: Land Use Planning in the Context of Major Accident Hazards - An Analysis of Procedures and Criteria in Selected EU Member States, EUR 16452 EN (1996).

(61) V. Cozzani, A. Amendola & S. Zanelli: The Formation of Hazardous Substances as a Consequence of Accidental Events in the Chemical Industry, La Chimica e l'Industria, December 1997.

V. Cozzani & S. Zanelli: EUCLID, A Study on Emission of Unwanted Compounds Linked to Industrial Disasters, EUR 17351 EN (1997).

(62) M. Smeder: Substances covered by Part 1, Annex I of the Seveso Directive (di prossima pubblicazione).

M. Smeder: Seveso Directive Annex II substances in the Seveso II Directive (di prossima pubblicazione).

È disponibile anche una banca dati nel sito WWW dell'Ufficio rischi di incidenti rilevanti, contenente tutte le sostanze soggette all'allegato I della direttiva 96/82/CE (cfr.: http://mahbsrv.jrc.it/NewProducts-DBSubstances.html).

(63) P. Dilara: Chemical Emergencies Management Across the European Union: Reporting of Lessons Learned, Technical Note I.96.115.

(64) G.C. Bellos, P. Mattiuz, H.P. Luhr & D. Rottgardt: Soil & Groundwater Protection: Classification Systems of the Substances Endangering Subsoil and Groundwater Quality - Criteria for the Notification of Major Accidents and Hazardous Installations, IWC & EIDOS, Berlin/Lodi (1997).

ALLEGATO I

QUESTIONARIO SULLA DIRETTIVA 82/501/CEE (1994)

Le risposte fornite devono riferirsi ad attività e siti soggetti all'articolo 5. I termini "sito", "attività", "relazione sulla sicurezza", "piano di emergenza interna" e "piano di emergenza esterna" (indicati in grassetto) sono definiti alla fine del questionario.

1. a) Numero totale di siti.

b) Numero di siti di recente costruzione (nuova costruzione o modifica di processi/capacità).

c) Numero di siti esistenti recentemente interessati dopo l'entrata in vigore della direttiva 88/610/CEE.

2. a) Numero totale di attività nei siti indicati al punto 1, lettera a).

b) Numero di attività di recente avviamento (nuova costruzione o modifica di processi/capacità).

c) Numero di attività esistenti recentemente interessate dopo l'entrata in vigore della direttiva 88/610/CEE.

3. Numero totale di relazioni sulla sicurezza:

a) Relazioni già ricevute dalle autorità competenti.

b) Numero totale di relazioni previste (già ricevute e non ancora presentate).

4. Quante relazioni sulla sicurezza:

a) includono piani di emergenza interna o hanno contribuito ad un piano di emergenza interna del sito [come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)]?

b) sono state esaminate dalle autorità competenti e giudicate sufficienti per un adeguato seguito amministrativo in conformità degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, quarto capoverso?

5. Quanti siti hanno ricevuto una richiesta formale o un'azione legale da parte delle autorità competenti in seguito all'esame delle relazioni sulla sicurezza in conformità degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ultimo capoverso?

6. Quanti siti indicati al punto 1, lettera a):

a) hanno un piano di emergenza esterna?

b) sono stati soggetti ad ispezioni in conformità dell'articolo 7.2?

c) hanno fornito un'informazione del pubblico come richiesto dall'articolo 8?

7. NON obbligatorio (se possibile o disponibile)

a) quante relazioni sulla sicurezza (con o senza i piani di emergenza interna) sono state esaminate da un esperto esterno?

b) quanti siti indicati al punto 1, lettera a), sono soggetti a specifici requisiti di pianificazione dell'uso del territorio per limitare il rischio di incidenti rilevanti?

Note:

1. a) Il significato di "attività" corrisponde alle definizioni indicate nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva.

b) Il termine "sito" indica uno stabilimento industriale in cui hanno luogo una o più attività e che funziona sotto la responsabilità di uno stesso produttore.

2. a) I termini "relazione sulla sicurezza" indicano le informazioni che devono essere fornite in base all'articolo 5, paragrafo 1, escluso il primo ed il terzo capoverso della lettera c).

b) I termini "piani di emergenza interna" indicano le informazioni che devono essere fornite in base all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), primo e terzo capoverso.

3. Il significato di "piano di emergenza esterna" in questo questionario corrisponde a quelli riportati nella direttiva, articolo 7, paragrafo 1, ultimo capoverso.

ALLEGATO II

QUESTIONARIO SULL'ATTUAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 82/501/CEE (1995 E 1996)

Le risposte fornite devono riferirsi ad attività e siti soggetti all'articolo 5. I termini "sito", "attività", "relazione sulla sicurezza", "piano di emergenza interna" e "piano di emergenza esterna" (indicati in grassetto) sono definiti alla fine del questionario.

1. a) Numero totale di siti.

b) Numero di siti di recente costruzione (nuova costruzione o modifica di processi/capacità).

2. a) Numero totale di attività nei siti indicati al punto 1, lettera a).

b) Numero di attività di recente avviamento (nuova costruzione o modifica di processi/capacità).

3. Numero totale delle relazioni sulla sicurezza:

a) Relazioni già ricevute dalle autorità competenti.

b) Numero totale previsto.

4. Quante relazioni sulla sicurezza:

a) includono piani di emergenza interna o hanno contribuito ad un piano di emergenza interna del sito [come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)]?

b) sono state esaminate dalle autorità competenti e giudicate sufficienti per un adeguato seguito amministrativo in conformità degli obblighi di cui all'articolo 7?

5. Quanti siti hanno ricevuto una richiesta formale o un'azione legale da parte delle autorità competenti in seguito all'esame delle relazioni sulla sicurezza in conformità degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ultimo capoverso?

6. Quanti siti indicati al punto 1, lettera a):

a) hanno un piano di emergenza esterna?

b) sono stati soggetti ad ispezioni in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2?

c) hanno fornito un'informazione del pubblico come richiesto dall'articolo 8?

7. NON obbligatorio (se possibile o disponibile)

a) quante relazioni sulla sicurezza (con o senza i piani di emergenza interna) sono state esaminate da un esperto esterno?

b) quanti siti indicati al punto 1, lettera a), sono soggetti a specifici requisiti di pianificazione dell'uso del territorio per limitare il rischio di incidenti rilevanti?

Note:

1. a) Il significato di "attività" corrisponde alle definizioni indicate nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva.

b) Il termine "sito" indica uno stabilimento industriale in cui hanno luogo una o più attività e che funziona sotto la responsabilità di uno stesso produttore.

2. a) I termini "relazione sulla sicurezza" indicano le informazioni che devono essere fornite in base all'articolo 5, paragrafo 1, escluso il primo ed il terzo capoverso della lettera c).

b) I termini "piani di emergenza interna" indicano le informazioni che devono essere fornite in base all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), primo e terzo capoverso.

3. Il significato di "piano di emergenza esterna" in questo questionario corrisponde a quelli riportati nella direttiva, articolo 7, paragrafo 1, ultimo capoverso.

ALLEGATO III

Questionario Seveso I 1994 - Panoramica

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ALLEGATO IV

Questionario Seveso I 1995 - Panoramica

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

Questionario Seveso I 1996 - Panoramica

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