Risoluzione del Consiglio, del 27 maggio 1999, sulla lotta contro la criminalità organizzata con interventi estesi a determinate rotte
Gazzetta ufficiale n. C 162 del 09/06/1999 pag. 0001 - 0001
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 27 maggio 1999 sulla lotta contro la criminalità organizzata con interventi estesi a determinate rotte (1999/C 162/01) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, PREOCCUPATO della criminalità transfrontaliera, spesso collegata a determinate rotte terrestri navigabili o aeree, CONFERMANDO la propria determinazione a far sì che l'Unione europea sia uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, DETERMINATO a migliorare ulteriormente la cooperazione pratica tra i servizi di polizia degli Stati membri, TENUTO CONTO dell'azione comune 97/12/GAI, del 20 dicembre 1996, che istituisce un programma comune di scambi, di formazione e di cooperazione per le autorità incaricate dell'applicazione della legge (OISIN)(1), ADOTTA LA SEGUENTE RISOLUZIONE: 1) Gli Stati membri possono sviluppare su determinate rotte progetti relativi alla sorveglianza delle rotte, secondo le loro disposizioni legislative e competenze nazionali, tenendo adeguatamente conto del rispetto della sovranità nazionale e con un congruo spiegamento di forze e impiego di materiali, e con l'applicazione di metodi più adeguati a titolo di operazioni coordinate di polizia per lottare contro le attività criminali ivi perpetrate sulla base di un programma concordato e all'occorrenza con il sostegno dell'Europol. Nei casi appropriati saranno associate la dogana e altre autorità competenti. 2) Tali progetti possono riguardare tutto il territorio dell'Unione o determinate regioni. 3) Gli interventi su tali rotte mirano ad ottenere i massimi risultati nell'opera delle forze di polizia di prevenzione ed accertamento dei reati, a migliorare il coordinamento di un'azione comune di polizia e la comunicazione e ad acquisire ulteriori conoscenze in merito al comportamento e al modus operandi dei criminali. 4) Gli Stati membri che partecipano a un progetto relativo alla sorveglianza delle rotte possono effettuare, con il sostegno dell'Europol, una valutazione comune; in caso di azioni regionali, essi comunicano i risultati agli altri Stati membri. Nel quadro della valutazione essi tendono a sviluppare misure atte a contribuire ad un ulteriore miglioramento della strategia mirata a determinate rotte. In tale contesto vaglieranno in particolare la possibilità di sviluppare nuove forme di prevenzione e accertamento della criminalità transfrontaliera, tenuto conto della libera circolazione nell'Unione europea. 5) La trasmissione di dati di carattere personale è disciplinata dal diritto interno e dalle convenzioni internazionali; si applicano, con gli opportuni adattamenti, gli articoli 126-128 della convenzione di applicazione Schengen. (1) GU L 7 del 10.1.1997, pag. 5.