31999Y0609(01)

Risoluzione del Consiglio, del 27 maggio 1999, sulla lotta contro la criminalità organizzata con interventi estesi a determinate rotte

Gazzetta ufficiale n. C 162 del 09/06/1999 pag. 0001 - 0001


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 1999

sulla lotta contro la criminalità organizzata con interventi estesi a determinate rotte

(1999/C 162/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

PREOCCUPATO della criminalità transfrontaliera, spesso collegata a determinate rotte terrestri navigabili o aeree,

CONFERMANDO la propria determinazione a far sì che l'Unione europea sia uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia,

DETERMINATO a migliorare ulteriormente la cooperazione pratica tra i servizi di polizia degli Stati membri,

TENUTO CONTO dell'azione comune 97/12/GAI, del 20 dicembre 1996, che istituisce un programma comune di scambi, di formazione e di cooperazione per le autorità incaricate dell'applicazione della legge (OISIN)(1),

ADOTTA LA SEGUENTE RISOLUZIONE:

1) Gli Stati membri possono sviluppare su determinate rotte progetti relativi alla sorveglianza delle rotte, secondo le loro disposizioni legislative e competenze nazionali, tenendo adeguatamente conto del rispetto della sovranità nazionale e con un congruo spiegamento di forze e impiego di materiali, e con l'applicazione di metodi più adeguati a titolo di operazioni coordinate di polizia per lottare contro le attività criminali ivi perpetrate sulla base di un programma concordato e all'occorrenza con il sostegno dell'Europol. Nei casi appropriati saranno associate la dogana e altre autorità competenti.

2) Tali progetti possono riguardare tutto il territorio dell'Unione o determinate regioni.

3) Gli interventi su tali rotte mirano ad ottenere i massimi risultati nell'opera delle forze di polizia di prevenzione ed accertamento dei reati, a migliorare il coordinamento di un'azione comune di polizia e la comunicazione e ad acquisire ulteriori conoscenze in merito al comportamento e al modus operandi dei criminali.

4) Gli Stati membri che partecipano a un progetto relativo alla sorveglianza delle rotte possono effettuare, con il sostegno dell'Europol, una valutazione comune; in caso di azioni regionali, essi comunicano i risultati agli altri Stati membri. Nel quadro della valutazione essi tendono a sviluppare misure atte a contribuire ad un ulteriore miglioramento della strategia mirata a determinate rotte. In tale contesto vaglieranno in particolare la possibilità di sviluppare nuove forme di prevenzione e accertamento della criminalità transfrontaliera, tenuto conto della libera circolazione nell'Unione europea.

5) La trasmissione di dati di carattere personale è disciplinata dal diritto interno e dalle convenzioni internazionali; si applicano, con gli opportuni adattamenti, gli articoli 126-128 della convenzione di applicazione Schengen.

(1) GU L 7 del 10.1.1997, pag. 5.