Comunicazione della Commissione relativa alle disposizioni in materia d'IVA e accise applicabili dal 1o luglio 1999 dagli operatori che effettuano cessioni di merci a bordo di navi traghetto e aeromobili o negli aeroporti a passeggeri che viaggiano all'interno dell'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. C 099 del 10/04/1999 pag. 0020 - 0021
Comunicazione della Commissione relativa alle disposizioni in materia d'IVA e accise applicabili dal 1o luglio 1999 dagli operatori che effettuano cessioni di merci a bordo di navi traghetto e aeromobili o negli aeroporti a passeggeri che viaggiano all'interno dell'Unione europea (1999/C 99/08) Merci vendute prima o nel corso di un viaggio intracomunitario La base giuridica per il trattamento, ai fini dell'applicazione dell'IVA e delle accise, delle merci vendute prima o nel corso di un viaggio intracomunitario e non destinate ad un consumo immediato, è costituita dalle disposizioni generali della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977(1) e della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 12 febbraio 1992(2). Fino al 30 giugno 1999, in virtù delle disposizioni derogatorie di cui all'articolo 28 duodecies della direttiva 77/388/CEE e dell'articolo 28 della direttiva 92/12/CEE, gli Stati membri hanno la facoltà di esentare tali cessioni dall'imposizione dell'IVA e delle accise, nel rispetto di determinati limiti di valore e quantità. Nozione di viaggio intracomunitario Per viaggio intracomunitario s'intende lo spostamento tra due porti od aeroporti comunitari, senza uno scalo intermedio o una sosta in paesi terzi o in territorio non soggetto al regime fiscale della Comunità [si veda il combinato disposto dell'articolo 28 duodecies della direttiva 77/388/CEE e dell'articolo 28 della direttiva 92/12/CEE con l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio del 19 dicembre 1991(3)]. Questa norma fondamentale vale anche qualora si attraversino le acque internazionali o lo spazio aero internazionale. Il traghetto o l'aeromobile che effettuano uno scalo o una sosta, per sbarcare o imbarcare passeggeri, in un paese terzo o in territorio non soggetto al regime fiscale della Comunità sono trattati alla stregua dei traghetti o degli aeromobili direttivi o provenienti da paesi terzi. Le merci non destinate al consumo, che i passeggeri acquistano a bordo del traghetto o dell'aeromobile, sono assoggettate al regime applicabile alle merci di paesi terzi, salvo che questi beni siano già stati assoggettati all'IVA ed ai diritti d'accisa comunitari. Al momento dell'importazione, al passeggero può essere accordata una franchigia, entro i limiti di valore e quantità fissati dagli articoli 1 e 4 della direttiva 69/169/CEE del 28 maggio 1969(4). Tuttavia, questa regola non si applica qualora la sosta nel paese terzo sia puramente formale e non permetta, di fatto, ai passeggeri di effettuare acquisti nel paese. All'ingresso o al rientro nel territorio comunitario, da un paese terzo, le merci trasportate dai passeggeri dovranno essere debitamente controllate, soprattutto in relazione alla posizione fiscale dei beni trasportati dai viaggiatori. Cessioni a bordo di traghetti ed aeromobili di merci non destinate al consumo immediato La normativa comunitaria vigente in materia di imposizione IVA, segnatamente il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 77/388/CEE, statuisce che le merci cedute a bordo di traghetti ed aeromobili durante un viaggio intracomunitario e non destinate a essere consumate immediatamente dai passeggeri siano tassate in base alle disposizioni e alle aliquote IVA vigenti nello Stato membro di partenza. Per l'applicazione di questa norma non ha importanza se le merci sono state vendute nelle acque territoriali o spazio aereo dello Stato membro di partenza o di destinazione oppure in acque o spazi aerei internazionali. Pertanto, ad esempio, gli armatori di traghetti o compagnie aeree che operano tra la Germania e la Danimarca dovranno registrare e dichiarare nell'ambito del regime IVA tedesco le vendite di merci effettuate durante i viaggi dalla Germania alla Danimarca e, inversamente, dovranno registrare e dichiarare nell'ambito del regime IVA danese le vendite effettuate nel corso dei viaggi tra la Danimarca e la Germania. Per quanto riguarda le merci soggette ad accisa destinate alla vendita, non per il consumo immediato, durante viaggi intracomunitari gli armatori di traghetti e i vettori aerei non potranno più trasportare tali merci senza che sia stata pagata l'imposta, poiché non potranno più fruire dell'esenzione. La direttiva 92/12/CEE statuisce che dette merci cessano di godere del regime sospensivo allorché vengono caricate a bordo e non vi è alcuna possibilità di tenere depositi esentasse sui traghetti e sugli aeromobili. Conseguentemente, queste merci saranno soggette all'aliquota d'accisa applicabile nello Stato membro in cui le merci sono caricate, a condizione che questo sia servito dal traghetto o dall'aeromobile. Le merci possono essere vendute applicando l'aliquota d'accisa dello Stato membro in cui sono caricate, fino a che il mezzo di trasporto arriva nel territorio nazionale dello Stato membro di destinazione. Questa regola fondamentale si applica a prescindere dal fatto che durante il viaggio si attraversi il territorio soggetto al regime fiscale di altri Stati membri, a patto che non si faccia uno scalo intermedio o una sosta in cui i passeggeri possano sabarcare. Non si può ritenere che il semplice attraversamento dello spazio aereo o delle acque territoriali di altri Stati membri faccia scattare l'applicazione di accise. L'articolo 7, paragrafi 1 e 2, stabilisce che le merci messe in vendita sul territorio dello Stato membro di destinazione devono essere di nuovo tassate. Tuttavia, se gli armatori dei traghetti o i vettori aeri desiderano evitare l'imposizione nel secondo Stato membro hanno la possibilità di notificare l'intenzione di non vendere le merci sul territorio del suddetto Stato. In questo caso le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, non si applicano e le merci possono restare a bordo senza ulteriore tassazione. Si applicano tuttavia le disposizioni di certificazione e notifica preliminare di cui ai paragrafi 7 ed 8 dell'articolo 7; gli Stati membri hanno comunque la possibilità di concludere accordi bilaterali, conformemente al paragrafo 9 dell'articolo 7, per semplificare le procedure. Gli operatori economici possono anche decidere di continuare la vendita, sul territorio di altri Stati membri, delle merci assoggettate ad imposta caricate in uno Stato membro. In tal caso si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, e diventano quindi esigibili i diritti d'accisa degli Stati membri di rivendita. Per quanto riguarda i diritti d'accisa già pagati nello Stato membro in cui le merci sono state caricate, gli operatori economici possono richiederne il rimborso a norma dell'articolo 22, paragrafo 3. Le modalità di riscossione e di rimborso delle accise, compresa la possibilità di valersi di procedure contabili semplificate, sono stabilite dalle autorità nazionali competenti in materia fiscale. Per quanto riguarda i viaggi multilaterali con scali intermedi in uno o più Stati membri, vale la regola fondamentale secondo cui ciascun tratto del viaggio costituisce un viaggio distinto. Qualora un armatore di traghetti carichi merci a bordo nello Stato membro A con l'intenzione di venderle successivamente sul traghetto allorché questo naviga in acque internazionali, sulla rotta dallo Stato membro B, allo Stato membro C, non vi è alcuna base giuridica per l'applicazione a tali vendite dell'aliquota d'imposta vigente nello Stato membro A. In base all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, non essendo destinate a ritornare nello Stato membro di partenza devono essere tassate nello Stato membro B e successivamente nello Stato membro C. Merci vendute per il consumo immediato a bordo di traghetti ed aeromobili Il regime IVA e d'accisa applicabile alle merci vendute ai passeggeri per il consumo immediato a bordo dei traghetti e degli aeromobili resta immutato dopo il 1 luglio 1999. L'esenzione è possibile qualora la normativa nazionale dello Stato membro in questione continui ad accordare l'esonero dal pagamento delle imposte e delle accise agli spacci situati sulle navi, in forza dell'articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 92/12/CEE per la vendita di beni destinati ad un consumo immediato su traghetti e aeromobili. Allorché, compatibilmente con la normativa comunitaria, la legislazione nazionale accordi l'esenzione per le merci cedute, a titolo oneroso o gratuito, per il consumo immediato a bordo, gli armatori dei traghetti e i vettori aerei avranno ancora la possibilità di traportare bevande alcoliche o tabacchi non tassati. L'esenzione non è ammessa per i prodotti venduti ai passeggeri al fine di essere asportati, anche se tali prodotti sono o possono essere consumati a bordo del traghetto o dell'aeromobile. Vendite negli aeroporti e nei terminali del Tunnel della Manica In conformità alla normativa vigente in materia di IVA e di accise [articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE ed articolo 6 della direttiva 92/12/CEE], le merci cedute in questi negozi saranno tassate alle condizioni vigenti nello Stato membro ove le merci sono situate al momento della cessione. Al pari delle altre vendite al dettaglio, tali merci saranno soggette sia all'IVA che all'accisa, in base alle aliquote applicabili nella località ove il negozio è situato. (1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/80/CE. (2) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/99/CE. (3) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4. (4) GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/4/CE. ALLEGATO ESEMPIO 1 L'operatore di un traghetto che faccia la spola tra il Regno Unito e la Francia avrà la possibilità di vendere merci soggette ad accisa, quali bevande alcoliche e prodotti del tabacco, applicando l'aliquota d'imposta francese nel viaggio dalla Francia al Regno Unito, fino all'ingresso nel territorio soggetto al regime fiscale del Regno Unito. Raggiunto tale territorio, dovrà decidere se sospendere la vendita di tali merci, evitando di far scattare una nuova imposizione, o se continuare la loro vendita e corrispondere l'accisa britannica. Qualora decida di continuare la vendita, non è necessariamente tenuto ad utilizzare due regimi di prezzi. Sta a lui decidere se applicare un unico prezzo, calcolato sulla base dei margini di profitto previsti, o se applicare prezzi diversi per le due tratte. Durante il viaggio di ritorno dal Regno Unito verso la Francia, non appena il traghetto lascia il territorio fiscale britannico, può riprendere a vendre le merci applicando le aliquote d'imposta francesi. ESEMPIO 2 Nel caso il traghetto sia diretto dalla Germania alla Svezia passando per la Danimarca, qualora faccia scalo in ognuno di questi Stati membri, ciascun tratto va considerato separatamente. In partenza dalla Germania, le merci soggette ad accisa possono essere vendute applicando le aliquote vigenti in Germania finché non si raggiunge il territorio soggetto al regime d'imposizione danese. Le merci vendute entro i confini territoriali della Danimarca devono essere tassate in base al regime danese. Durante il tratto dalla Danimarca alla Svezia non si possono applicare le aliquote d'imposta tedesche, anche quando si attraversano acque internazionali. Qualora l'operatore del traghetto desiderasse proseguire la vendita nelle acque territoriali svedesi, si applicano le aliquote previste dal regime svedese. ESEMPIO 3 Si consideri il caso di un aeromobile diretto da Madrid a Copenaghen, senza scali intermedi, che attraversi lo spazio aereo della Francia e della Germania. Nella fattispecie, le merci soggette ad accisa imbarcate in Spagna possono essere vendute a bordo senza ulteriore imposizione da parte della Francia e della Germania. Durante il volo non si possono applicare le imposte tedesche o francesi, anche se si deve attraversare il loro spazio aereo. ESEMPIO 4 Si consideri il caso di un traghetto diretto da Stoccolma a Tallin (in Estonia), che faccia scalo in tale località, per poi proseguire da Tallin ad Helsinki. All'arrivo in Finlandia si applica il regime doganale finlandese in materia di importazioni da paesi terzi e di controlli doganali. In particolare si applicano, relativamente ai beni acquistati sul traghetto, le restrizioni quantitative basate sulle franchigie per viaggiatori provenienti da paesi terzi.